CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 38549/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Alessandra ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Ferrara di condanna della predetta per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e 2-bis, codice strada (tasso alcolemico pari a 2,39 g/I e 2,50 g/l, in Ferrara il 5/8/2018), sono state riconosciute le generiche in prevalenza sull'aggravante contestata e rideterminata la pena con conferma nel resto, depositando altresì successiva memoria, con la quale ha dedotto motivo nuovo e contestato la valutazione di inammissibilità del ricorso operata in sede di esame preliminare, illustrando i motivi; ritenuto che i motivi (con i quali la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla valutazione della prova della condotta ascritta e vizio della motivazione quanto alla mancata' applicazione della causa di non punibilità di 'cui all'art. 131 bis, cod. pen.) si traducono nella riproposizione di motivi di gravame, non preceduta dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, inoltre, la difesa propone una inammissibile rilettura delle risultanze istruttorie, rispetto alle quali consta una valutazione complessiva dei giudici del gravame che, siccome congrua, non contradditoria e neppure manifestamente illogica, è per ciò solo sottratta al sindacato della Corte di legittimità (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217-01), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); che, infine, il bisogno di pena è stato giustificato attraverso la valorizzazione di elementi fattuali certamente utilizzabili ai fini del relativo vaglio, siccome riconducibili ai parametri legali (non esiguità del pericolo, tenuto conto della prossimità a nosocomio e, quindi, a zona molto frequentata, considerevole superamento del valore soglia); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] tL L ef" 2 L