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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 settembre 2022

Cassazione n. 30408/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2107 R.G. anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso l’ordinanza depositatail 2 settembre 2022 del Giudice di pace di Torino.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15settembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 2107 /2023 camera di consiglio15.9.2023

1. ― E’ impugnato per cassazione il provvedimento di convalida pronunciato dal Giudice di pace di Torinorelativamenteal trattenimento di TourkiFiras presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino.

La vicenda che interessa si riassume nei termini che seguono.

Tourki, cittadino tunisino, era giunto a Lampedusa il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme ad altri connazionali; in quella stessa data erastato redatto il foglio notizie allegato al la richiesta di convalida del trasferimento presso il centrodi permanenza per i rimpatri di Torino.

Trasferito presso l'hotspot dell'isola , era stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e il 31 agosto 2022, insiemeai connazionali sbarcati con lui, era stato condotto presso gli uffici della Questura di Agrigento dove aveva sottoscritto un secondo foglio notizie e ricevuto la notifica del decreto di respingimento; contestualmente era stato emesso decreto di trattenimento presso il nominato centro per i rimpatri . [OSCURATO:PERSONA] di Torino aveva quindi richiesto la convalida del trattenimento al Giudice di pace,il quale aveva pronunciato il suo provvedimento il 2 settembre 2022

2. ― Il ricorso si basa su due motivi.

Il Ministero dell’interno non ha rassegnato difese.Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 10, c omma 4 e 10 ter d.lgs. n. 286/ 19 98 e 8 dir. 2013/32/UE ; si deduce la manifesta illegittimità del decreto direspingimento presupposto avendo riguardo alla mancata informativa in merito alla possibilità dirichiedere la protezione internazionale.

Viene dedotto che non era stata fornita alcuna prova quanto all’adempimento, da parte dell’autorità competente, dell’obbligo avente ad oggetto la detta informativa.

In particolare, i due fogli notizie non recavano alcuna attestazione in tal senso.

2. – sulle questioni implicate da tale motivo di ricorso questa Sezione, con ordinanze 27 luglio 2023, n. 22806 e 4 agosto 2023, n. Sez.

I–RG 2107 /2023 camera di consiglio15.9.2023 23843, ha disposto la rimessione alla pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico delle stesse.

Si rende pertanto opportuno attendere la decisione che verrà assunta nella pubblica udienza con il più ampio dispiegarsi del contraddittorio processuale ela partecipazione anche del Procuratore Generale.

La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione sui ricorsi sopra indicati rimessi alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 15 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2107 R.G. anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso l’ordinanza depositatail 2 settembre 2022 del Giudice di pace di Torino. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15settembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 2107 /2023 camera di consiglio15.9.2023 1. ― E’ impugnato per cassazione il provvedimento di convalida pronunciato dal Giudice di pace di Torinorelativamenteal trattenimento di TourkiFiras presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino. La vicenda che interessa si riassume nei termini che seguono. Tourki, cittadino tunisino, era giunto a Lampedusa il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme ad altri connazionali; in quella stessa data erastato redatto il foglio notizie allegato al la richiesta di convalida del trasferimento presso il centrodi permanenza per i rimpatri di Torino. Trasferito presso l'hotspot dell'isola , era stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e il 31 agosto 2022, insiemeai connazionali sbarcati con lui, era stato condotto presso gli uffici della Questura di Agrigento dove aveva sottoscritto un secondo foglio notizie e ricevuto la notifica del decreto di respingimento; contestualmente era stato emesso decreto di trattenimento presso il nominato centro per i rimpatri . [OSCURATO:PERSONA] di Torino aveva quindi richiesto la convalida del trattenimento al Giudice di pace,il quale aveva pronunciato il suo provvedimento il 2 settembre 2022 2. ― Il ricorso si basa su due motivi. Il Ministero dell’interno non ha rassegnato difese.Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 10, c omma 4 e 10 ter d.lgs. n. 286/ 19 98 e 8 dir. 2013/32/UE ; si deduce la manifesta illegittimità del decreto direspingimento presupposto avendo riguardo alla mancata informativa in merito alla possibilità dirichiedere la protezione internazionale. Viene dedotto che non era stata fornita alcuna prova quanto all’adempimento, da parte dell’autorità competente, dell’obbligo avente ad oggetto la detta informativa. In particolare, i due fogli notizie non recavano alcuna attestazione in tal senso. 2. – sulle questioni implicate da tale motivo di ricorso questa Sezione, con ordinanze 27 luglio 2023, n. 22806 e 4 agosto 2023, n. Sez. I–RG 2107 /2023 camera di consiglio15.9.2023 23843, ha disposto la rimessione alla pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico delle stesse. Si rende pertanto opportuno attendere la decisione che verrà assunta nella pubblica udienza con il più ampio dispiegarsi del contraddittorio processuale ela partecipazione anche del Procuratore Generale. La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione sui ricorsi sopra indicati rimessi alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 15 settembre 202
Decreto Cassazione n. 30408/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris