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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42226/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 15/11/2016 per reati di partecipazione ad associazione mafiosa, estorsione pluriaggravata e due tentativi di estorsione pluriaggravati.

Per tali reati - uniti in continuazione - è stato condannato, con sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] - emessa all'esito di giudizio abbreviato - alla pena di anni nove, mesi sei e giorni venti di reclusione, così determinata: PB, anni sette di reclusione per l'estorsione pluriaggravata, aumentata ad anni nove e mesi quattro per effetto dell'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/91, ulteriormente aumentata di anni tre per il reato associativo, di un anno per una tentata estorsione e di un altro anno per la seconda tentata estorsione.

La pena complessiva è stata poi ridotta come sopra per la scelta del rito.2.

Con istanza rivolta alla Corte d'appello l'imputato ha chiesto la declaratoria di inefficacia della misura nella parte che concerne il reato associativo, ai sensi dell'art. 300, comma 4, cpp, adducendo il fatto che la pena irrogata per detto reato (anni tre di reclusione) è inferiore al periodo di custodia cautelare già sofferta.

Tanto sul presupposto che i cinque anni di custodia decorrenti dal 15/11/2016 vanno imputati alla porzione di pena inflitta in continuazione per il reato associativo, in quanto più gravosa per il reo.

Ha rappresentato che l'accoglimento dell'istanza gli consentirebbe di beneficiare di un regime cautelare più favorevole.

3. La Corte d'appello e il Tribunale del riesame, adito in sede di impugnazione, hanno rigettato l'istanza in base alla considerazione che, allorché la misura cautelare sia stata applicata per tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione, e non solo per il reato satellite, ai fini dell'applicazione dell'art. 300, comma 4 bisogna tener conto della pena complessivamente inflitta con la sentenza di condanna non definitiva; pena che è, nella specie, superiore alla custodia già sofferta.

4. Contro l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando l'erronea applicazione dell'art. 300, comma 4, cpp. e la contraddittorietà della motivazione esibita dal giudicante.

La lettera dell'articolo in questione depone, deduce, per una interpretazione più ampia di quella propugnata dai giudici di merito, perché si riferisce a tutti i casi in cui la custodia cautelare sia stata applicata per più reati.

In ogni caso, deduce, gli argomenti del Tribunale sono contraddittori, perché, riconosciuto l'interesse dell'imputato alla declaratoria di inefficacia parziale della misura, "non spiega il motivo per il quale non possa essere accolta la diversa interpretazione dell'art. 300, comma 4, codice procedura penale". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Bisogna innanzitutto precisare che la questione posta dal ricorrente è di puro diritto, sicché nessun rilievo assume l'eventuale motivazione erronea - o la mancanza di motivazione - contenuta nel provvedimento impugnato.

2. Venendo poi al merito della questione posta dal ricorrente, si rileva che, in più occasioni, le Sezioni Unite di questa Corte si sono poste il problema di individuare l'esatto significato da attribuire - ove il procedimento abbia ad oggetto reati unificati per continuazione - all'espressione "entità della pena irrogata", contenuta nell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen..

Ebbene, esse sono sempre pervenute alla conclusione che la pena da prendere in considerazione - al fine di accertare se la stessa superi, o meno, il periodo di custodia cautelare sofferto - è quella irrogata per tutti i reati per i quali sia stata applicata la misura cautelare, dovendosi tener fuori dal computo solamente la pena irrogata per reati non sorretti da titolo cautelare.

2.1. Tanto è stato chiarito fin dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 26/2/1997, n. 1 (Mammoliti), che ha esaminato la questione sia sotto il profilo del termine di fase, sia sotto il profilo dell'efficacia della misura cautelare (dopo la condanna non definitiva), stabilendo che per l'individuazione del termine di fase deve farsi riferimento alla pena irrogata in concreto dal giudicante per ognuno dei reati in continuazione e, per l'applicazione dell'art. 300, comma 4, alla somma delle pene irrogate per i reati sorretti da titolo cautelare (vale a dire, i reati per i quali è stata applicata ed è operante la misura cautelare).

2.2. Tale concetto è stato successivamente ribadito da SU, n. 23381 del 31/5/2007 (Keci), secondo cui, in tema di durata della custodia cautelare, ai fini della individuazione del termine di fase allorché vi sia stata sentenza di condanna, in primo o in secondo grado, occorre aver riguardo alla pena complessivamente inflitta per tutti i reati per i quali è in corso la misura della custodia cautelare, e quindi alla pena unitariamente quantificata a seguito dell'applicazione del cumulo materiale o giuridico per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione.

Tale pronuncia riguarda, come risulta dalla massima sopra riportata, l'efficacia della misura cautelare in relazione alle fasi del processo, ma contiene la riaffermazione del principio che, ove la misura cautelare sia stata applicata per più reati, è alla pena complessivamente irrogata per tali reati che occorre fare riferimento per verificare il rispetto - da parte del legislatore - dei principi di ragionevolezza e di adeguatezza che devono guidare nella formazione della norma e nella sua applicazione.

2.3. Sulla questione sono poi tornate le Sezioni Unite del 26/3/2009, n. 25956 (Vitale) per riaffermare che - in caso di reato continuato - occorre avere riguardo alla pena concretamente inflitta in aumento, ex art. 81, cpv. cod. pen., per valutare, a norma dell'art, 304, comma 4 cod. proc. pen. , l'entità della pena ai fini di una eventuale dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare.

Nel caso esaminato dalla sentenza suddetta l'aumento per continuazione era relativo ad un solo reato, ma, in motivazione, si chiarisce che, ove più siano i reati per i quali è in corso la misura cautelare, è alla pena complessivamente irrogata per tali reati che occorre fare riferimento per l'applicazione dell'art. 300, comma 4.

3. I casi esaminati nelle decisioni delle Sezioni Uniti - e da quelle, delle sezioni semplici, che si sono susseguite - hanno sempre riguardato casi in cui alla perdita di efficacia della misura cautelare sarebbe dovuta conseguire la scarcerazione effettiva dell'imputato.

Tali casi non differiscono in nulla da quello, sottoposto all'esame di questa Corte, in cui alla dedotta perdita di efficacia della misura cautelare dovrebbe conseguire, per il ricorrente, la scarcerazione "virtuale" dell'imputato, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen..

In entrambi i casi, infatti, la scarcerazione ha, come presupposto, la perdita di efficacia della misura cautelare perché sovrabbondante rispetto "all'entità della pena irrogata".

Tale sovrabbondanza non sussiste nella specie, giacché, come ricorda il ricorrente, Chinnì è sottoposto a misura cautelare dal 15/11/2016 (quindi, da meno di cinque anni), mentre la condanna a lui inflitta assomma - per tutti i reati per i quali soffre la custodia cautelare - ad anni nove, mesi sei e giorni venti di reclusione.

4. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in C

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 15/11/2016 per reati di partecipazione ad associazione mafiosa, estorsione pluriaggravata e due tentativi di estorsione pluriaggravati. Per tali reati - uniti in continuazione - è stato condannato, con sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] - emessa all'esito di giudizio abbreviato - alla pena di anni nove, mesi sei e giorni venti di reclusione, così determinata: PB, anni sette di reclusione per l'estorsione pluriaggravata, aumentata ad anni nove e mesi quattro per effetto dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91, ulteriormente aumentata di anni tre per il reato associativo, di un anno per una tentata estorsione e di un altro anno per la seconda tentata estorsione. La pena complessiva è stata poi ridotta come sopra per la scelta del rito.2. Con istanza rivolta alla Corte d'appello l'imputato ha chiesto la declaratoria di inefficacia della misura nella parte che concerne il reato associativo, ai sensi dell'art. 300, comma 4, cpp, adducendo il fatto che la pena irrogata per detto reato (anni tre di reclusione) è inferiore al periodo di custodia cautelare già sofferta. Tanto sul presupposto che i cinque anni di custodia decorrenti dal 15/11/2016 vanno imputati alla porzione di pena inflitta in continuazione per il reato associativo, in quanto più gravosa per il reo. Ha rappresentato che l'accoglimento dell'istanza gli consentirebbe di beneficiare di un regime cautelare più favorevole. 3. La Corte d'appello e il Tribunale del riesame, adito in sede di impugnazione, hanno rigettato l'istanza in base alla considerazione che, allorché la misura cautelare sia stata applicata per tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione, e non solo per il reato satellite, ai fini dell'applicazione dell'art. 300, comma 4 bisogna tener conto della pena complessivamente inflitta con la sentenza di condanna non definitiva; pena che è, nella specie, superiore alla custodia già sofferta. 4. Contro l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando l'erronea applicazione dell'art. 300, comma 4, cpp. e la contraddittorietà della motivazione esibita dal giudicante. La lettera dell'articolo in questione depone, deduce, per una interpretazione più ampia di quella propugnata dai giudici di merito, perché si riferisce a tutti i casi in cui la custodia cautelare sia stata applicata per più reati. In ogni caso, deduce, gli argomenti del Tribunale sono contraddittori, perché, riconosciuto l'interesse dell'imputato alla declaratoria di inefficacia parziale della misura, "non spiega il motivo per il quale non possa essere accolta la diversa interpretazione dell'art. 300, comma 4, codice procedura penale". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Bisogna innanzitutto precisare che la questione posta dal ricorrente è di puro diritto, sicché nessun rilievo assume l'eventuale motivazione erronea - o la mancanza di motivazione - contenuta nel provvedimento impugnato. 2. Venendo poi al merito della questione posta dal ricorrente, si rileva che, in più occasioni, le Sezioni Unite di questa Corte si sono poste il problema di individuare l'esatto significato da attribuire - ove il procedimento abbia ad oggetto reati unificati per continuazione - all'espressione "entità della pena irrogata", contenuta nell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen.. Ebbene, esse sono sempre pervenute alla conclusione che la pena da prendere in considerazione - al fine di accertare se la stessa superi, o meno, il periodo di custodia cautelare sofferto - è quella irrogata per tutti i reati per i quali sia stata applicata la misura cautelare, dovendosi tener fuori dal computo solamente la pena irrogata per reati non sorretti da titolo cautelare. 2.1. Tanto è stato chiarito fin dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 26/2/1997, n. 1 (Mammoliti), che ha esaminato la questione sia sotto il profilo del termine di fase, sia sotto il profilo dell'efficacia della misura cautelare (dopo la condanna non definitiva), stabilendo che per l'individuazione del termine di fase deve farsi riferimento alla pena irrogata in concreto dal giudicante per ognuno dei reati in continuazione e, per l'applicazione dell'art. 300, comma 4, alla somma delle pene irrogate per i reati sorretti da titolo cautelare (vale a dire, i reati per i quali è stata applicata ed è operante la misura cautelare). 2.2. Tale concetto è stato successivamente ribadito da SU, n. 23381 del 31/5/2007 (Keci), secondo cui, in tema di durata della custodia cautelare, ai fini della individuazione del termine di fase allorché vi sia stata sentenza di condanna, in primo o in secondo grado, occorre aver riguardo alla pena complessivamente inflitta per tutti i reati per i quali è in corso la misura della custodia cautelare, e quindi alla pena unitariamente quantificata a seguito dell'applicazione del cumulo materiale o giuridico per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione. Tale pronuncia riguarda, come risulta dalla massima sopra riportata, l'efficacia della misura cautelare in relazione alle fasi del processo, ma contiene la riaffermazione del principio che, ove la misura cautelare sia stata applicata per più reati, è alla pena complessivamente irrogata per tali reati che occorre fare riferimento per verificare il rispetto - da parte del legislatore - dei principi di ragionevolezza e di adeguatezza che devono guidare nella formazione della norma e nella sua applicazione. 2.3. Sulla questione sono poi tornate le Sezioni Unite del 26/3/2009, n. 25956 (Vitale) per riaffermare che - in caso di reato continuato - occorre avere riguardo alla pena concretamente inflitta in aumento, ex art. 81, cpv. cod. pen., per valutare, a norma dell'art, 304, comma 4 cod. proc. pen. , l'entità della pena ai fini di una eventuale dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare. Nel caso esaminato dalla sentenza suddetta l'aumento per continuazione era relativo ad un solo reato, ma, in motivazione, si chiarisce che, ove più siano i reati per i quali è in corso la misura cautelare, è alla pena complessivamente irrogata per tali reati che occorre fare riferimento per l'applicazione dell'art. 300, comma 4. 3. I casi esaminati nelle decisioni delle Sezioni Uniti - e da quelle, delle sezioni semplici, che si sono susseguite - hanno sempre riguardato casi in cui alla perdita di efficacia della misura cautelare sarebbe dovuta conseguire la scarcerazione effettiva dell'imputato. Tali casi non differiscono in nulla da quello, sottoposto all'esame di questa Corte, in cui alla dedotta perdita di efficacia della misura cautelare dovrebbe conseguire, per il ricorrente, la scarcerazione "virtuale" dell'imputato, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. In entrambi i casi, infatti, la scarcerazione ha, come presupposto, la perdita di efficacia della misura cautelare perché sovrabbondante rispetto "all'entità della pena irrogata". Tale sovrabbondanza non sussiste nella specie, giacché, come ricorda il ricorrente, Chinnì è sottoposto a misura cautelare dal 15/11/2016 (quindi, da meno di cinque anni), mentre la condanna a lui inflitta assomma - per tutti i reati per i quali soffre la custodia cautelare - ad anni nove, mesi sei e giorni venti di reclusione. 4. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in C 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att.
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