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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32837/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 04G5BV3 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 0583919 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 05GBI4C nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati ricorsi curati da distinti Difensori, per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Milano il 2 dicembre 2022 ha applicato agli stessi la pena concordata fra le Parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi tra il 2020 ed il 2021. [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] denuncia carenza di motivazione sia quanto all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. sia quanto alla qualificazione giuridica del fatto sia quanto alla congruità della pena. [OSCURATO:PERSONA] si duole di mancanza di motivazione quanto alla mancata adozione di sentenza liberatoria ex art. 129 cod. proc. pen.

I ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni.

Le censure avanzate esulano vistosamente delle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), che limita la ricorribilità ai casi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ovvero, pur astrattamente ad esse riconducibili, sono però strutturate in maniera talmente vaga ed aspecifica da risultare manifestamente infondate.

La declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni va pronunciata, dunque, «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017).

Infine, non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 04G5BV3 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 0583919 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 05GBI4C nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati ricorsi curati da distinti Difensori, per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Milano il 2 dicembre 2022 ha applicato agli stessi la pena concordata fra le Parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi tra il 2020 ed il 2021. [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] denuncia carenza di motivazione sia quanto all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. sia quanto alla qualificazione giuridica del fatto sia quanto alla congruità della pena. [OSCURATO:PERSONA] si duole di mancanza di motivazione quanto alla mancata adozione di sentenza liberatoria ex art. 129 cod. proc. pen. I ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. Le censure avanzate esulano vistosamente delle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), che limita la ricorribilità ai casi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ovvero, pur astrattamente ad esse riconducibili, sono però strutturate in maniera talmente vaga ed aspecifica da risultare manifestamente infondate. La declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni va pronunciata, dunque, «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Infine, non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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