CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02495/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 610-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,ope legis; - ricorrente - Nonché da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'URSO; - ricorrente incidentali' - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimato - avverso la sentenza n. 5197/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2921/05/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 4 agosto 2017 e passata in cosa giudicata, con la quale, a conferma della sentenza di primo grado, era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevandosi che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50% e nominava conseguentemente un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo, mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e ricorso incidentale condizionato, contenente altresì la richiesta che venga sollevata questione di legittimità costituzionale. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, Ric. 2022 n. 00610 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché dell'art. 29 del D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020, che ha modificato l'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, in quanto, a seguito delle modifiche apportate al suddetto comma 665 dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto; con il motivo di ricorso incidentale condizionato la parte contribuente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. per mezzo dell'applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché dell'art. 29 del D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020, che ha modificato l'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, in quanto, qualora il comma 665 citato fosse interpretato nel senso auspicato dalla ricorrente Agenzia, ossia nel senso della legittimità della falcidia del 50% del rimborso in sede di ottemperanza, la norma si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza nonché, in ragione dell'affidamento posto dal contribuente in un rimborso non colpito da suddetta falcidia, con i principi fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: da qui anche la richiesta che venga, per questi motivi, sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014. [OSCURATO:PERSONA] reputa opportuna la trattazione dinanzi alla sezione tributaria, in ragione di quanto previsto dall'art. 380- Ric. 2022 n. 00610 sez. MT - ud. 14-12-2022 -3- bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851) mancando l'evidenza decisoria, e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione tributaria e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella c