CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 novembre 1951; avverso la sentenza del 16 settembre 2022, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 21 marzo 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo B), ma ne ha confermato la condanna per quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo A), rimodulando, conseguentemente, la pena. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di un unico motivo di censura, con il quale si deduce, sostanzialmente, che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che non fossero state sollevate, con l'atto d'appello, specifiche censure in relazione al capo A). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il ricorrente avrebbe specificamente dedotto sia che non sarebbe stata fornita la prova che il ricorrente avesse omesso la tenuta delle scritture contabili per arrecare pregiudizio ai creditori e provocare il dissesto dell'impresa, sia che, consegnando tutta la documentazione contabile in suo possesso al curatore, avrebbe permesso di constatare le effettive cause del progressivo declino aziendale, in realtà riconducibile non già ad operazioni dolose poste in essere dal ricorrente, bensì alla nota crisi strutturale del settore e ad un incendio di vaste proporzioni che avrebbe interessato i locali dell'azienda. Peraltro, l'esclusione della condotta distrattiva sarebbe confermata dalla specifica consistenza del passivo fallimentare, in larga parte costituito da crediti erariali, notoriamente incrementati da voci ulteriori e diverse rispetto all'originario debito. E tanto, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe in sé sufficiente per escludere la sussistenza del residuo reato contestato al Lemma. 3. Il ricorso è inammissibile. La corte territoriale ha dato atto di come l'appello fosse stato formulato solo in relazione al capo B) della rubrica (la bancarotta fraudolenta documentale), per il quale, poi, è effettivamente intervenuta una pronuncia assolutoria. Il ricorrente deduce l'erroneità di tale assunto evidenziando come, con l'atto d'appello, fosse stato rilevato: l'assenza di prova in ordine al ritenuto intento fraudolento in ipotesi sotteso all'omessa tenuta delle scritture contabili; l'intervenuta consegna della documentazione contabile (dalla quale, in ipotesi, si sarebbero potuto evincere la genesi del dissesto); la particolare composizione del passivo fallimentare. Ebbene, le circostanze evidenziate dal ricorrente appaiono non solo del tutto eccentriche rispetto alla (residua) imputazione, ma anche genericamente formulate, nella parte in cui si deduce l'idoneità della documentazione consegnata a ricostruire la movimentazione degli affari e, con essa, la genesi dell'insolvenza. In questi termini, quindi, la valutazione della corte d'appello deve ritenersi corretta e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle