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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 25265/2023

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ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24627/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 23 febbraio 2021 n. 1395; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2004 [OSCURATO:PERSONA] intimò precetto ad [OSCURATO:PERSONA] ed alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Il precetto era fondato su due vaglia cambiari dell’importo di lire 30 milioni ciascuno.

2. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposero opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., sostenendo che: Oggetto:esecuzione cambiaria - prova dell’imputazione dei pagamenti eseguiti dal debitore cambiario -sindacabilità in cassazione -esclusione. -) [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era divenuta erede, aveva concesso nel 1998 ad [OSCURATO:PERSONA] un prestito a tassi usurari; -) le due cambiali poste a fondamento del precetto erano state consegnate in bianco da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], a garanzia della restituzione del suddetto prestito: -) il debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato restituito sia in conto capitale sia in conto interessi, con pagamenti complessivi di circa 400.000 euro.

3. Le due opponenti conclusero chiedendo: -) che fosse dichiarata la nullità del precetto; -) che [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata alla restituzione degli importi versati al suo dante causa a titolo di interessi usurari, ed al risarcimento del danno non patrimoniale.

4. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e, oltre a chiedere il rigetto dell’opposizione, domandò in via riconvenzionale la condanna delle opponenti al pagamento di ulteriori importi, dovuti in virtù di una ricognizione di debito.

5. Il Tribunale di Roma con sentenza 13473/14 ritenne che: -) le opponenti non avevano provato che le due cambiali messe in esecuzione non fossero pertinenti ad alcun rapporto sottostante; né che il debito in esse incorporato fosse stato adempiuto; -) la domanda di restituzione dell’indebito proposta dalle opponenti fosse rimasta del pari indimostrata nei suoi presupposti; -) la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] era inammissibile perché tardiva.

La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

6. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1395 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che correttamente il giudice di primo grado avesse ritenuto insufficiente la prova sia dell’avvenuto pagamento del debito sottostante le cambiali, sia delle altre domande avanzate dalle opponenti.

In sostanza la Corte d’appello ha reputato che, essendovi stati numerosi rapporti di dare-avere tra [OSCURATO:PERSONA] e il suo creditore [OSCURATO:PERSONA], era impossibile stabilire se, e quali, tra i pagamenti pur documentati dalla prima, fossero avvenuti a saldo del credito incorporato dalle due cambiali messe in esecuzione.

7. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla sola [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso, benché notificato oltre il semestre dalla pubblicazione della sentenza.

Il presente giudizio infatti, iniziato nel 2004, è soggetto al termine annuale (e non semestrale) di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.

2. Col primo motivo la ricorrente prospetta il vizio di omessa pronuncia.

Deduce di avere chiesto in primo grado, e riproposto in appello, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 22.281,43, “come accertato dal CTU nel primo grado di giudizio”, e che su tale domanda il giudice d’appello non si sarebbe pronunciato.

L'illustrazione del motivo prosegue spiegando in che modo il consulente d'ufficio fosse pervenuto alla determinazione di tale importo, e si conclude con l'affermazione che la sentenza d'appello avrebbe “omesso di prendere in esame tale domanda”.

2.1. Il motivo è infondato.

La Corte d'appello, infatti, non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di restituzione dell'indebito formulata da [OSCURATO:PERSONA], ma ha ritenuto tale questione “assorbita da quanto esposto in precedenza circa la mancata dimostrazione della riferibilità esclusiva delle somme complessivamente versate dalla Lenzi al prestito di lire 50 milioni erogato dal Caprioli, risultando così preclusa la verifica dell'applicazione di un tasso di interesse usurario e, nel caso, di quantificarne l'esatta misura”.

La pronuncia di assorbimento d’una domanda è pur essa una decisione, che di per sé esclude il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c..

Lo stabilire, poi, se nel caso di specie davvero la domanda di ripetizione dell’indebito potesse dirsi assorbita dal rigetto dell’opposizione a precetto è altra questione, la quale - se reputata risolta in modo erroneo dalla Corte d’appello - si sarebbe dovuta impugnare con un motivo di ricorso ad hoc, che tuttavia non è stato formulato.

2. Col secondo motivo la ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe frainteso il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, ovvero ne avrebbe omesso il corretto esame.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Lo stabilire, infatti, cosa abbia stabilito e come debba interpetrarsi la relazione d’un consulente d’ufficio è questione che concerne la valutazione delle prove.

Ma sottoporre a censura in sede di legittimità il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove è una censura non consentita dal consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è ammessa in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez.

L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez.

L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez.

L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez.

L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez.

L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez.

L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1241 e 1815 c.c..

Sostiene la ricorrente che, essendo emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio un controcredito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], “il Tribunale prima e la Corte d'appello poi avrebbero dovuto accogliere l'opposizione a precetto”.

3.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.

Innanzitutto è inammissibile per grave carenza nella sua illustrazione.

La ricorrente, infatti, non illustra in modo esauriente per quali ragioni di diritto (le uniche prospettabili in questa sede) Corte d'appello sarebbe dovuta pervenire all'affermazione dell'esistenza del controcredito opposto in compensazione dalla parte esecutata alla parte creditrice.

In secondo luogo il motivo è inammissibile perché lo stabilire se il debitore abbia o non abbia fornito la prova dell’esistenza del credito opposto in compensazione è una questione di fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile nella presente sede di legittimità.

4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 90 c.p.c..

Sostiene che la Corte d'appello accolse il motivo di gravame con il quale si chiedeva che le spese di consulenza fossero poste a carico di ambo le parti, e che per effetto dell'accoglimento di tale motivo di gravame [OSCURATO:PERSONA] “andava condannata all'integrale pagamento non solo delle spese di lite del giudizio di appello, ma anche quelle del giudizio di primo grado”.

4.1. Il motivo è infondato.

La soccombenza, ai fini della regolazione delle spese di lite, va valutata in base all'esito complessivo di quest'ultima, e nel caso di specie l'esito complessivo fu sfavorevole ad [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello, pertanto, non avrebbe potuto addossare integralmente le spese di lite aTania Caprioli, parte vittoriosa, a pena di violare l’art. 91 c.p.c..

5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulter iore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24627/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 23 febbraio 2021 n. 1395; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2004 [OSCURATO:PERSONA] intimò precetto ad [OSCURATO:PERSONA] ed alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Il precetto era fondato su due vaglia cambiari dell’importo di lire 30 milioni ciascuno. 2. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposero opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., sostenendo che: Oggetto:esecuzione cambiaria - prova dell’imputazione dei pagamenti eseguiti dal debitore cambiario -sindacabilità in cassazione -esclusione. -) [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era divenuta erede, aveva concesso nel 1998 ad [OSCURATO:PERSONA] un prestito a tassi usurari; -) le due cambiali poste a fondamento del precetto erano state consegnate in bianco da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], a garanzia della restituzione del suddetto prestito: -) il debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato restituito sia in conto capitale sia in conto interessi, con pagamenti complessivi di circa 400.000 euro. 3. Le due opponenti conclusero chiedendo: -) che fosse dichiarata la nullità del precetto; -) che [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata alla restituzione degli importi versati al suo dante causa a titolo di interessi usurari, ed al risarcimento del danno non patrimoniale. 4. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e, oltre a chiedere il rigetto dell’opposizione, domandò in via riconvenzionale la condanna delle opponenti al pagamento di ulteriori importi, dovuti in virtù di una ricognizione di debito. 5. Il Tribunale di Roma con sentenza 13473/14 ritenne che: -) le opponenti non avevano provato che le due cambiali messe in esecuzione non fossero pertinenti ad alcun rapporto sottostante; né che il debito in esse incorporato fosse stato adempiuto; -) la domanda di restituzione dell’indebito proposta dalle opponenti fosse rimasta del pari indimostrata nei suoi presupposti; -) la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] era inammissibile perché tardiva. La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 6. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1395 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che correttamente il giudice di primo grado avesse ritenuto insufficiente la prova sia dell’avvenuto pagamento del debito sottostante le cambiali, sia delle altre domande avanzate dalle opponenti. In sostanza la Corte d’appello ha reputato che, essendovi stati numerosi rapporti di dare-avere tra [OSCURATO:PERSONA] e il suo creditore [OSCURATO:PERSONA], era impossibile stabilire se, e quali, tra i pagamenti pur documentati dalla prima, fossero avvenuti a saldo del credito incorporato dalle due cambiali messe in esecuzione. 7. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla sola [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso, benché notificato oltre il semestre dalla pubblicazione della sentenza. Il presente giudizio infatti, iniziato nel 2004, è soggetto al termine annuale (e non semestrale) di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis. 2. Col primo motivo la ricorrente prospetta il vizio di omessa pronuncia. Deduce di avere chiesto in primo grado, e riproposto in appello, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 22.281,43, “come accertato dal CTU nel primo grado di giudizio”, e che su tale domanda il giudice d’appello non si sarebbe pronunciato. L'illustrazione del motivo prosegue spiegando in che modo il consulente d'ufficio fosse pervenuto alla determinazione di tale importo, e si conclude con l'affermazione che la sentenza d'appello avrebbe “omesso di prendere in esame tale domanda”. 2.1. Il motivo è infondato. La Corte d'appello, infatti, non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di restituzione dell'indebito formulata da [OSCURATO:PERSONA], ma ha ritenuto tale questione “assorbita da quanto esposto in precedenza circa la mancata dimostrazione della riferibilità esclusiva delle somme complessivamente versate dalla Lenzi al prestito di lire 50 milioni erogato dal Caprioli, risultando così preclusa la verifica dell'applicazione di un tasso di interesse usurario e, nel caso, di quantificarne l'esatta misura”. La pronuncia di assorbimento d’una domanda è pur essa una decisione, che di per sé esclude il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c.. Lo stabilire, poi, se nel caso di specie davvero la domanda di ripetizione dell’indebito potesse dirsi assorbita dal rigetto dell’opposizione a precetto è altra questione, la quale - se reputata risolta in modo erroneo dalla Corte d’appello - si sarebbe dovuta impugnare con un motivo di ricorso ad hoc, che tuttavia non è stato formulato. 2. Col secondo motivo la ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe frainteso il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, ovvero ne avrebbe omesso il corretto esame. 2.1. Il motivo è inammissibile. Lo stabilire, infatti, cosa abbia stabilito e come debba interpetrarsi la relazione d’un consulente d’ufficio è questione che concerne la valutazione delle prove. Ma sottoporre a censura in sede di legittimità il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove è una censura non consentita dal consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è ammessa in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”). 3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1241 e 1815 c.c.. Sostiene la ricorrente che, essendo emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio un controcredito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], “il Tribunale prima e la Corte d'appello poi avrebbero dovuto accogliere l'opposizione a precetto”. 3.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni. Innanzitutto è inammissibile per grave carenza nella sua illustrazione. La ricorrente, infatti, non illustra in modo esauriente per quali ragioni di diritto (le uniche prospettabili in questa sede) Corte d'appello sarebbe dovuta pervenire all'affermazione dell'esistenza del controcredito opposto in compensazione dalla parte esecutata alla parte creditrice. In secondo luogo il motivo è inammissibile perché lo stabilire se il debitore abbia o non abbia fornito la prova dell’esistenza del credito opposto in compensazione è una questione di fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile nella presente sede di legittimità. 4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 90 c.p.c.. Sostiene che la Corte d'appello accolse il motivo di gravame con il quale si chiedeva che le spese di consulenza fossero poste a carico di ambo le parti, e che per effetto dell'accoglimento di tale motivo di gravame [OSCURATO:PERSONA] “andava condannata all'integrale pagamento non solo delle spese di lite del giudizio di appello, ma anche quelle del giudizio di primo grado”. 4.1. Il motivo è infondato. La soccombenza, ai fini della regolazione delle spese di lite, va valutata in base all'esito complessivo di quest'ultima, e nel caso di specie l'esito complessivo fu sfavorevole ad [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello, pertanto, non avrebbe potuto addossare integralmente le spese di lite aTania Caprioli, parte vittoriosa, a pena di violare l’art. 91 c.p.c.. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulter iore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
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