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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10230/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancanza o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si limita a ribadire censure già proposte in secondo grado e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua e puntuale (alla pag. 2 della sentenza impugnata), proponendo una diversa lettura delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, peraltro, che la Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha escluso l'applicazione della predetta causa di non punibilità in ragione delle modalità dell'azione, della durata dell'allontanamento dall'abitazione ove l'imputato era ristretto agli arresti domiciliari, protrattosi sino all'arrivo delle forze di polizia, dell'intensità del dolo, del movente della condotta inottemperante e del precedente per analogo reato nei confronti del condannato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancanza o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si limita a ribadire censure già proposte in secondo grado e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua e puntuale (alla pag. 2 della sentenza impugnata), proponendo una diversa lettura delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, peraltro, che la Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha escluso l'applicazione della predetta causa di non punibilità in ragione delle modalità dell'azione, della durata dell'allontanamento dall'abitazione ove l'imputato era ristretto agli arresti domiciliari, protrattosi sino all'arrivo delle forze di polizia, dell'intensità del dolo, del movente della condotta inottemperante e del precedente per analogo reato nei confronti del condannato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio
Sentenza Cassazione n. 10230/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris