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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 23829/2023

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Sul ricorso n. 17703/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratorepro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.tiMaurizio [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente do- miciliatapresso il loro studio in Verona , via Locatelli n. 3, giusta delega in atti ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 2246/31/2016, depositata il 19dicembre 201 6 .

Vistol’atto depositato in cancelleria il 2 aprile 201 9 con i l quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod.proc. c iv .

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.000,00 per compensi,Euro 200,00per esborsi, oltre al 15%sul compenso e agli accessori di legge.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 4agosto 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 17703/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratorepro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.tiMaurizio [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente do- miciliatapresso il loro studio in Verona , via Locatelli n. 3, giusta delega in atti ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 2246/31/2016, depositata il 19dicembre 201 6 . Vistol’atto depositato in cancelleria il 2 aprile 201 9 con i l quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod.proc. c iv . P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.000,00 per compensi,Euro 200,00per esborsi, oltre al 15%sul compenso e agli accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4agosto 2023 Il
Decreto Cassazione n. 23829/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris