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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 ottobre 2022

Cassazione n. 29168/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/10/2022 emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Caltanissetta con decreto emesso in data 31 ottobre 2022 ha confermato il decreto emesso in data 23 marzo 2022 dal Tribunale di Caltanissetta con cui è stata applicata la misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, oltre al pagamento di una cauzione di euro 2.000,00.

La Corte di appello ha confermato il giudizio di pericolosità considerando il ricorrente soggetto inquadrabile nella categoria prevista dall'art. 4, lett. a) e b), d.lgs. 159/2011, sulla base di una serie di elementi desunti dall'ordinanza cautelare emessa in data 10 maggio 2019 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, nell'ambito dell'operazione denominata "Terre emerse" per i delitti di concorso esterno in associazione mafiosa, intestazione fraudolenta di beni per avvantaggiare l'associazione mafiosa, truffe ai danni dello Stato e falsi ideologici, commessi negli anni 2013-2018, con riguardo ad operazioni fraudolente volte all'ottenimento dei contributi comunitari (AGEA) tramite l'intestazione fittizia di terreni con riversamento del provento ai partecipi del sodalizio mafioso di "[OSCURATO:PERSONA]".

Il decreto della Corte di appello richiama le valutazioni operate dal Tribunale per il riesame che ha confermato la misura custodiale per il riconoscimento di plurimi elementi indiziari che confermano l'inserimento del proposto e dei suoi più stretti familiari (i due figli ed il fratello) in un contesto di illecite relazioni con vari esponenti mafiosi di "[OSCURATO:PERSONA]" (Stanzù, Virga, Testa, Bonanno, Costa) incentrato nella gestione di terreni agricoli per il conseguimento dei contributi Agea.

In particolare, si richiama la valutazione operata da parte del Tribunale per il riesame delle intercettazioni che dimostrerebbero tali legami non soltanto di [OSCURATO:PERSONA] ma anche dei suoi due figli Antonio e Giacomo e del fratello [OSCURATO:PERSONA].

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di censura.

Con il primo motivo deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sotto il profilo della carenza di autonoma valutazione del presupposto della pericolosità attuale del proposto, avendo la Corte di appello operato un richiamo per relationem delle valutazioni adottate dal Tribunale di Caltanissetta.

Si censura, in particolare, il richiamo operato alla ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. di Caltanissetta in data 10 maggio 2019 per il riferimento all'indagine denominata "Nibelunghi" nel quale [OSCURATO:PERSONA] non è risultato mai coinvolto, essendo i relativi elementi indiziari riferiti al figlio [OSCURATO:PERSONA].

Non si è dato conto delle documentate condizioni personali di salute precarie del proposto ai fini della valutazione prognostica della sua condotta futura, tanto che nel corso di applicazione della misura cautelare il Tribunale di Enna ha poi sostituito la custodia in carcere con la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.

Con il secondo motivo si censura l'erroneo riferimento agli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza cautelare del 10 maggio 2019 sotto il profilo della c.d. autonomia valutativa non consentita a seguito dei recenti approdi giurisprudenziali che hanno portato ad una riconsiderazione degli assetti dogmatici del giudizio di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si deve ricordare che sebbene in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, e che quindi deve essere esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, è invece certamente possibile denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

La decisione da ultimo impugnata non può però essere ritenuta priva di motivazione rispetto al punto centrale della valutazione del presupposto della pericolosità del proposto, condizione necessaria per l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale.

Occorre ribadire che ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, è necessario accertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anche quelli non costituenti reato, come possono essere le frequentazioni con soggetti pregiudicati • e che, da parte del giudice della prevenzione, al fine di superare le obiezioni mosse alla carenza di tassatività della nozione di pericolosità, è richiesta una adeguata motivazione circa la esistenza pregressa delle condotte delittuose commesse dal proposto, aderenti ai contenuti della previsione astratta, declinata in termini tassativi, trattandosi della base del giudizio di pericolosità soggettiva.

Al riscontro probatorio delle sue passate attività criminose, deve sempre affiancarsi una ulteriore verifica processuale circa la sua pericolosità, in termini di rilevante probabilità di commissione, nel futuro, di ulteriori attività criminose.

Deve essere, inoltre, ricordato che il giudizio sull'attualità della pericolosità sociale dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso può essere fondato su elementi di fatto valorizzati in altri provvedimenti giudiziari, a condizione che ne sia effettuata un'autonoma valutazione, senza possibilità di recepire acriticamente il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale contenuto in detti provvedimenti, anche se relativi a misure di sicurezza o a misure cautelari (Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275054).

2. Sulla base di queste considerazioni, le conclusioni della Corte d'Appello in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente appaiono supportate da un adeguato corredo motivazionale in punto di specifica indicazione degli elementi sintomatici della categoria di pericolosità considerata rilevante nel caso concreto ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione che è stata individuata in quella di indiziato di appartenenza ad una associazione mafiosa oltre che in quella correlata alla commissione dei reati previsti dall'art. 51, comma 3- bis, cod.proc.pen., più specificamente del reato di trasferimento fraudolento aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa.

Le risultanze poste a fondamento della misura di prevenzione sono state desunte 'da quelle utilizzate a supporto della misura cautelare emessa nei confronti del proposto, dopo averne adeguatamente ed autonomamente verificato la consistenza probatoria a conferma dei rapporti stabili e duraturi nel tempo tra il proposto e la famiglia mafiosa dei Virga per l'intestazione di terreni ad essa riferibili, al fine di lucrare i contributi pubblici previsti per le attività agricole.

Le censure del ricorrente prendono atto di tali elementi di fatto, tratti anche dalle intercettazioni svolte nel procedimento penale a carico del proposto per criticare in modo parcellizzato solo alcune vicende che riguardano esclusivamente [OSCURATO:PERSONA] (figlio del proposto) per intestazione fraudolenta di beni del mafioso [OSCURATO:PERSONA], senza considerare il quadro complessivo indiziario posto a fondamento delle misure cautelari che è stato analizzato in sede di prevenzione per mettere in luce la partecipazione personale del proposto alle stesse dinamiche di intestazioni fittizie operate per favorire gli affiliati delle diverse famiglie mafiose di volta in volta individuate, anche al fine di eludere l'applicazione dele misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso.

Si tratta, quindi, di censure che investono solo la valutazione del compendio probatorio per denunciare vizi di motivazione che restano al di fuori del sindacato di legittimità limitato in questa materia ai soli vizi per violazione di legge.

3. Ancora più inammissibile è per le stesse ragioni il motivo che censura l'assenza di attualità del giudizio di pericolosità che trova giustificazione proprio nell'importanza del ruolo svolto di supporto delle diverse famiglie mafiose avvantaggiate dalla disponibilità offerta dal proposto fino a tempi recenti per condotte reiterate senza soluzione di continuità, che rende irrilevante la disposta sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con una misura meno afflittiva, quale indice di un possibile recesso dal contesto dei legami criminali posto a base del pericolo di reiterazione di nuovi reati aggravati dalla finalità di agevolare le medesime associazioni mafiose di riferimento.

Sulla base di queste considerazioni, le conclusioni della Corte d'Appello in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente non possono ritenersi carenti di un adeguato supporto motivazionale in punto di specifica indicazione degli elementi sintomatici del carattere dell'abitualità delle condotte delittuose poste a fondamento del giudizio di pericolosità del proposto ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione.

Va peraltro rammentato che in tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere associazione di tipo mafioso, il principio secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza opera anche quando quest'ultima assume la forma del "concorso esterno", caratterizzato dalla non temporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo, salvo che non ricorrano elementi dai quali si desuma l'avvenuta interruzione del rapporto (Sez. 1, n. 39205 del 17/05/2013, Lipari, Rv. 256769).

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/10/2022 emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Caltanissetta con decreto emesso in data 31 ottobre 2022 ha confermato il decreto emesso in data 23 marzo 2022 dal Tribunale di Caltanissetta con cui è stata applicata la misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, oltre al pagamento di una cauzione di euro 2.000,00. La Corte di appello ha confermato il giudizio di pericolosità considerando il ricorrente soggetto inquadrabile nella categoria prevista dall'art. 4, lett. a) e b), d.lgs. 159/2011, sulla base di una serie di elementi desunti dall'ordinanza cautelare emessa in data 10 maggio 2019 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, nell'ambito dell'operazione denominata "Terre emerse" per i delitti di concorso esterno in associazione mafiosa, intestazione fraudolenta di beni per avvantaggiare l'associazione mafiosa, truffe ai danni dello Stato e falsi ideologici, commessi negli anni 2013-2018, con riguardo ad operazioni fraudolente volte all'ottenimento dei contributi comunitari (AGEA) tramite l'intestazione fittizia di terreni con riversamento del provento ai partecipi del sodalizio mafioso di "[OSCURATO:PERSONA]". Il decreto della Corte di appello richiama le valutazioni operate dal Tribunale per il riesame che ha confermato la misura custodiale per il riconoscimento di plurimi elementi indiziari che confermano l'inserimento del proposto e dei suoi più stretti familiari (i due figli ed il fratello) in un contesto di illecite relazioni con vari esponenti mafiosi di "[OSCURATO:PERSONA]" (Stanzù, Virga, Testa, Bonanno, Costa) incentrato nella gestione di terreni agricoli per il conseguimento dei contributi Agea. In particolare, si richiama la valutazione operata da parte del Tribunale per il riesame delle intercettazioni che dimostrerebbero tali legami non soltanto di [OSCURATO:PERSONA] ma anche dei suoi due figli Antonio e Giacomo e del fratello [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di censura. Con il primo motivo deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sotto il profilo della carenza di autonoma valutazione del presupposto della pericolosità attuale del proposto, avendo la Corte di appello operato un richiamo per relationem delle valutazioni adottate dal Tribunale di Caltanissetta. Si censura, in particolare, il richiamo operato alla ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. di Caltanissetta in data 10 maggio 2019 per il riferimento all'indagine denominata "Nibelunghi" nel quale [OSCURATO:PERSONA] non è risultato mai coinvolto, essendo i relativi elementi indiziari riferiti al figlio [OSCURATO:PERSONA]. Non si è dato conto delle documentate condizioni personali di salute precarie del proposto ai fini della valutazione prognostica della sua condotta futura, tanto che nel corso di applicazione della misura cautelare il Tribunale di Enna ha poi sostituito la custodia in carcere con la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. Con il secondo motivo si censura l'erroneo riferimento agli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza cautelare del 10 maggio 2019 sotto il profilo della c.d. autonomia valutativa non consentita a seguito dei recenti approdi giurisprudenziali che hanno portato ad una riconsiderazione degli assetti dogmatici del giudizio di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve ricordare che sebbene in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, e che quindi deve essere esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, è invece certamente possibile denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. La decisione da ultimo impugnata non può però essere ritenuta priva di motivazione rispetto al punto centrale della valutazione del presupposto della pericolosità del proposto, condizione necessaria per l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale. Occorre ribadire che ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, è necessario accertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anche quelli non costituenti reato, come possono essere le frequentazioni con soggetti pregiudicati • e che, da parte del giudice della prevenzione, al fine di superare le obiezioni mosse alla carenza di tassatività della nozione di pericolosità, è richiesta una adeguata motivazione circa la esistenza pregressa delle condotte delittuose commesse dal proposto, aderenti ai contenuti della previsione astratta, declinata in termini tassativi, trattandosi della base del giudizio di pericolosità soggettiva. Al riscontro probatorio delle sue passate attività criminose, deve sempre affiancarsi una ulteriore verifica processuale circa la sua pericolosità, in termini di rilevante probabilità di commissione, nel futuro, di ulteriori attività criminose. Deve essere, inoltre, ricordato che il giudizio sull'attualità della pericolosità sociale dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso può essere fondato su elementi di fatto valorizzati in altri provvedimenti giudiziari, a condizione che ne sia effettuata un'autonoma valutazione, senza possibilità di recepire acriticamente il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale contenuto in detti provvedimenti, anche se relativi a misure di sicurezza o a misure cautelari (Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275054). 2. Sulla base di queste considerazioni, le conclusioni della Corte d'Appello in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente appaiono supportate da un adeguato corredo motivazionale in punto di specifica indicazione degli elementi sintomatici della categoria di pericolosità considerata rilevante nel caso concreto ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione che è stata individuata in quella di indiziato di appartenenza ad una associazione mafiosa oltre che in quella correlata alla commissione dei reati previsti dall'art. 51, comma 3- bis, cod.proc.pen., più specificamente del reato di trasferimento fraudolento aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa. Le risultanze poste a fondamento della misura di prevenzione sono state desunte 'da quelle utilizzate a supporto della misura cautelare emessa nei confronti del proposto, dopo averne adeguatamente ed autonomamente verificato la consistenza probatoria a conferma dei rapporti stabili e duraturi nel tempo tra il proposto e la famiglia mafiosa dei Virga per l'intestazione di terreni ad essa riferibili, al fine di lucrare i contributi pubblici previsti per le attività agricole. Le censure del ricorrente prendono atto di tali elementi di fatto, tratti anche dalle intercettazioni svolte nel procedimento penale a carico del proposto per criticare in modo parcellizzato solo alcune vicende che riguardano esclusivamente [OSCURATO:PERSONA] (figlio del proposto) per intestazione fraudolenta di beni del mafioso [OSCURATO:PERSONA], senza considerare il quadro complessivo indiziario posto a fondamento delle misure cautelari che è stato analizzato in sede di prevenzione per mettere in luce la partecipazione personale del proposto alle stesse dinamiche di intestazioni fittizie operate per favorire gli affiliati delle diverse famiglie mafiose di volta in volta individuate, anche al fine di eludere l'applicazione dele misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso. Si tratta, quindi, di censure che investono solo la valutazione del compendio probatorio per denunciare vizi di motivazione che restano al di fuori del sindacato di legittimità limitato in questa materia ai soli vizi per violazione di legge. 3. Ancora più inammissibile è per le stesse ragioni il motivo che censura l'assenza di attualità del giudizio di pericolosità che trova giustificazione proprio nell'importanza del ruolo svolto di supporto delle diverse famiglie mafiose avvantaggiate dalla disponibilità offerta dal proposto fino a tempi recenti per condotte reiterate senza soluzione di continuità, che rende irrilevante la disposta sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con una misura meno afflittiva, quale indice di un possibile recesso dal contesto dei legami criminali posto a base del pericolo di reiterazione di nuovi reati aggravati dalla finalità di agevolare le medesime associazioni mafiose di riferimento. Sulla base di queste considerazioni, le conclusioni della Corte d'Appello in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente non possono ritenersi carenti di un adeguato supporto motivazionale in punto di specifica indicazione degli elementi sintomatici del carattere dell'abitualità delle condotte delittuose poste a fondamento del giudizio di pericolosità del proposto ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione. Va peraltro rammentato che in tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere associazione di tipo mafioso, il principio secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza opera anche quando quest'ultima assume la forma del "concorso esterno", caratterizzato dalla non temporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo, salvo che non ricorrano elementi dai quali si desuma l'avvenuta interruzione del rapporto (Sez. 1, n. 39205 del 17/05/2013, Lipari, Rv. 256769). 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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