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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28731/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni e i motivi aggiunti del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per mancanza di motivazione, travisamento della prova ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e art. 62 n. 4) cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 18/12/2020 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa del 03/03/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.). 94.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per mancanza e travisamento della prova; la sentenza della Corte di appello ha realizzato un vero e proprio travisamento delle doglianze difensive e della prova; la responsabilità dell'imputato è stata affermata senza alcun reale riscontro, l'alloggio dove venivano trovate le due canne da pesca oggetto di imputazione era frequentato da molti altri lavoratori dipendenti del [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; la Corte ha erroneamente affermato che le due canne da pesca non potevano essere considerate beni di modesto valore economico; la motivazione si presenta anche contraddittoria sul punto perché a pag. 7 afferma che si tratta di beni senza marca e di modesto valore tanto che si è riconosciuta la ricorrenza dell'art. 648, comma secondo, cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica in relazione alla mancata concessione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.; il giudizio reso sul punto è del tutto apodittico, non è possibile comprendere per quali ragioni tale attenuante non sia stata concessa.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono fondati, la sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Sono state sollevate deduzioni che erano già state proposte in sede di appello e che hanno ricevuto dalla Corte di appello una risposta sostanzialmente tautologica, tanto da far riscontrare una motivazione apparente.

Con il primo motivo di ricorso è stato sostanzialmente dedotto un travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, commal, lett. e) cod. proc. pen.

Ciò posto, occorre considerare come al fine di ritenere sussistente il vizio lamentato è necessario che il giudice nella sua valutazione abbia totalmente ignorato circostanze decisive ovvero abbia ricostruito tali circostanze in modo totalmente erroneo, tanto da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile anche alla violazione di legge.

1.1. In altri termini, ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv., 264481-01, in motivazione; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087-01).

Il vizio motivazionale ricorre attesa la mancata considerazione da parte del giudice della circostanza, certamente decisiva, allegata dalla difesa sin dal primo grado, relativa alla frequentazione dell'immobile non dal solo ricorrente, ma da un gruppo di lavoratori dipendenti dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva messo a loro disposizione i due fabbricati oggetto di perquisizione e sequestro quale alloggio durante il periodo in cui erano alle sue dipendenze.

Nella motivazione che, nonostante una certa ampiezza grafica, si presenta in gran parte generica e stereotipata, mediante allegazione di una serie di principi astratti e non correlati al caso concreto (p.4), il tema della disponibilità in modo esclusivo o meno del fabbricato in capo al ricorrente non è stato affrontato ed è stato travisato un dato oggettivamente riscontrato, ovvero quello della presenza di più persone in tale area, senza che sia stata adeguatamente affrontata la tematica alternativa, a portata decisiva, quanto al possibile accesso di altri soggetti in tale fabbricato, ricorrendo sul punto una motivazione del tutto apparente, a causa dell'evidente insufficienza della stessa, tanto da mostrarsi per la sua apparenza, in mancanza di qualsiasi effettivo riscontro, nonché tenuto conto della decisività della dichiarazione del datore di lavoro.La Corte di appello ha laconicamente affermato che "l'alloggio era stato dato dal dipendente .. e si trovava nella disponibilità dello stesso".

La circostanza della disponibilità esclusiva dell'alloggio non è stata neanche affrontata, così come non è stato affrontato il tema della collocazione delle due canne da pesca rispetto all'uso effettuato dall'Ajdin del fabbricato in questione.

La deduzione sul punto da parte della difesa ha un oggetto definito e inopinabile avendo richiamato anche le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e gli accertamenti espletati in sede di perquisizione e sequestro.

2. Fondato anche il secondo motivo di ricorso.

Occorre premettere come, in primo grado, la valutazione del giudice aveva trovato fondamento nella pena edittale prevista per il delitto di ricettazione in epoca precedente all'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2020.

A seguito dell'intervento della Corte costituzionale il caso in esame poteva, dunque, essere oggetto di valutazione in tal senso.

Tuttavia, anche in questo caso, la motivazione si connota per la sua apparenza avendo affermato in modo apodittico che, quanto ai beni oggetto di sequestro ("una piccola canna da pesca per piccola traina, senza marca e modello, una vecchia canna da pesca telescopica di colore nero, senza marca, completa di mulinello marca silstae" così come indicati nel capo di imputazione): "non può assolutamente ritenersi che si tratti di beni di modesto valore economico e che sia stato cagionato alla persona offesa un danno di lieve entità".

Nessun altro elemento vale a connotare il giudizio così espresso, né appare considerata in modo specifico la qualità dei beni, la vetustà o meno degli stessi (sebbene indicata nel capo d'imputazione) i normali prezzi al consumo, al fine di poter effettivamente ritenere di tale portata il valore degli stessi per escludere l'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Anche in questo caso la motivazione appare non solo stereotipata, ma sostanzialmente tautologica, limitandosi a riportare la dizione della legge, e dunque apparente.

3. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.

La difesa ha dedotto, relativamente alla richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., vizio di violazione di legge e vizio della motivazione per evidente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Dalla mera lettura della decisione emerge la contraddittorietà dedotta, atteso che la Corte di appello, dopo aver richiamato, per quantificare il valore del danno perpetrato alla persona offesa, le due canne da pesca, ha enunciato una serie di principi di diritto anche in relazione al danno patrimoniale ed ha affermato che tale danno non può ritenersi tenue "in considerazione del valore della merce trafugata dal supermercato, ma altresì del complessivo danno subito dalla parte offesa".

Non ricorre, dunque, una conclusione coerente, ma anzi contraddittoria, tanto da ritenersi apparente, con la premessa introduttiva della motivazione sul punto della concessione della circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 4.

La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni e i motivi aggiunti del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per mancanza di motivazione, travisamento della prova ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e art. 62 n. 4) cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 18/12/2020 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa del 03/03/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.). 94. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per mancanza e travisamento della prova; la sentenza della Corte di appello ha realizzato un vero e proprio travisamento delle doglianze difensive e della prova; la responsabilità dell'imputato è stata affermata senza alcun reale riscontro, l'alloggio dove venivano trovate le due canne da pesca oggetto di imputazione era frequentato da molti altri lavoratori dipendenti del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; la Corte ha erroneamente affermato che le due canne da pesca non potevano essere considerate beni di modesto valore economico; la motivazione si presenta anche contraddittoria sul punto perché a pag. 7 afferma che si tratta di beni senza marca e di modesto valore tanto che si è riconosciuta la ricorrenza dell'art. 648, comma secondo, cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica in relazione alla mancata concessione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.; il giudizio reso sul punto è del tutto apodittico, non è possibile comprendere per quali ragioni tale attenuante non sia stata concessa. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono fondati, la sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Sono state sollevate deduzioni che erano già state proposte in sede di appello e che hanno ricevuto dalla Corte di appello una risposta sostanzialmente tautologica, tanto da far riscontrare una motivazione apparente. Con il primo motivo di ricorso è stato sostanzialmente dedotto un travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, commal, lett. e) cod. proc. pen. Ciò posto, occorre considerare come al fine di ritenere sussistente il vizio lamentato è necessario che il giudice nella sua valutazione abbia totalmente ignorato circostanze decisive ovvero abbia ricostruito tali circostanze in modo totalmente erroneo, tanto da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile anche alla violazione di legge. 1.1. In altri termini, ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv., 264481-01, in motivazione; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087-01). Il vizio motivazionale ricorre attesa la mancata considerazione da parte del giudice della circostanza, certamente decisiva, allegata dalla difesa sin dal primo grado, relativa alla frequentazione dell'immobile non dal solo ricorrente, ma da un gruppo di lavoratori dipendenti dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva messo a loro disposizione i due fabbricati oggetto di perquisizione e sequestro quale alloggio durante il periodo in cui erano alle sue dipendenze. Nella motivazione che, nonostante una certa ampiezza grafica, si presenta in gran parte generica e stereotipata, mediante allegazione di una serie di principi astratti e non correlati al caso concreto (p.4), il tema della disponibilità in modo esclusivo o meno del fabbricato in capo al ricorrente non è stato affrontato ed è stato travisato un dato oggettivamente riscontrato, ovvero quello della presenza di più persone in tale area, senza che sia stata adeguatamente affrontata la tematica alternativa, a portata decisiva, quanto al possibile accesso di altri soggetti in tale fabbricato, ricorrendo sul punto una motivazione del tutto apparente, a causa dell'evidente insufficienza della stessa, tanto da mostrarsi per la sua apparenza, in mancanza di qualsiasi effettivo riscontro, nonché tenuto conto della decisività della dichiarazione del datore di lavoro.La Corte di appello ha laconicamente affermato che "l'alloggio era stato dato dal dipendente .. e si trovava nella disponibilità dello stesso". La circostanza della disponibilità esclusiva dell'alloggio non è stata neanche affrontata, così come non è stato affrontato il tema della collocazione delle due canne da pesca rispetto all'uso effettuato dall'Ajdin del fabbricato in questione. La deduzione sul punto da parte della difesa ha un oggetto definito e inopinabile avendo richiamato anche le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e gli accertamenti espletati in sede di perquisizione e sequestro. 2. Fondato anche il secondo motivo di ricorso. Occorre premettere come, in primo grado, la valutazione del giudice aveva trovato fondamento nella pena edittale prevista per il delitto di ricettazione in epoca precedente all'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2020. A seguito dell'intervento della Corte costituzionale il caso in esame poteva, dunque, essere oggetto di valutazione in tal senso. Tuttavia, anche in questo caso, la motivazione si connota per la sua apparenza avendo affermato in modo apodittico che, quanto ai beni oggetto di sequestro ("una piccola canna da pesca per piccola traina, senza marca e modello, una vecchia canna da pesca telescopica di colore nero, senza marca, completa di mulinello marca silstae" così come indicati nel capo di imputazione): "non può assolutamente ritenersi che si tratti di beni di modesto valore economico e che sia stato cagionato alla persona offesa un danno di lieve entità". Nessun altro elemento vale a connotare il giudizio così espresso, né appare considerata in modo specifico la qualità dei beni, la vetustà o meno degli stessi (sebbene indicata nel capo d'imputazione) i normali prezzi al consumo, al fine di poter effettivamente ritenere di tale portata il valore degli stessi per escludere l'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. Anche in questo caso la motivazione appare non solo stereotipata, ma sostanzialmente tautologica, limitandosi a riportare la dizione della legge, e dunque apparente. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato. La difesa ha dedotto, relativamente alla richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., vizio di violazione di legge e vizio della motivazione per evidente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Dalla mera lettura della decisione emerge la contraddittorietà dedotta, atteso che la Corte di appello, dopo aver richiamato, per quantificare il valore del danno perpetrato alla persona offesa, le due canne da pesca, ha enunciato una serie di principi di diritto anche in relazione al danno patrimoniale ed ha affermato che tale danno non può ritenersi tenue "in considerazione del valore della merce trafugata dal supermercato, ma altresì del complessivo danno subito dalla parte offesa". Non ricorre, dunque, una conclusione coerente, ma anzi contraddittoria, tanto da ritenersi apparente, con la premessa introduttiva della motivazione sul punto della concessione della circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 4. La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudi
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