CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 31468/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 17158 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Caserta alla via G. Galilei, n. 2/A, presso lo studio "[OSCURATO:PERSONA]". RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "City" s.r.l. in liquidazione, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATA avverso la sentenza n. 1488 - 29.4/18.5.2021 della Corte d'Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 6 I.fall. al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi il fallimento della "City" s.r.l. in liquidazione. Deduceva di essere creditrice per spettanze di lavoro alle dipendenze della "City" per il complessivo importo di euro 30.743,44. 2. Con sentenza n. 87/2020 il Tribunale di Venezia dichiarava il fallimento. 3. La "City" s.r.l. in liquidazione proponeva reclamo. Deduceva che non era stata oltrepassata la soglia minima dei debiti scaduti ed insoluti di cui al 90 co. dell'art. 15 I.fall. Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento. 4. Non si costituiva il curatore del fallimento della "City" [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza n. 1488/2021 la Corte di Venezia rigettava il reclamo. Evidenziava la corte che la soglia quantitativa di cui al 9 0 co. dell'art. 15 I.fall. doveva reputarsi senz'altro superata. Evidenziava segnatamente che si aveva documentale riscontro dei plurimi tentativi di notifica del precetto - notifica andata a buon fine in data 27.12.2019 - e del duplice vano tentativo di pignoramento. Evidenziava dunque che le spese indicate in precetto per la fase esecutiva erano senz'altro dovute; al contempo, che le spese risultavano correttamente quantificate alla luce delle tabelle professionali. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "City" s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione.Il curatore del fallimento della "City" s.r.I.. non ha svolto difese. Del pari non ha svolto difese [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con l'unico motivo t ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, 9 0 co., I.fall. Deduce, per un verso, che l'intimato precetto elenca "voci tariffarie" che giammai avrebbero potuto esservi ricomprese, perché proprie dell'eventuale successivo processo di esecuzione. Deduce altresì che dall'importo complessivo "precettato" sono senz'altro da detrarre le competenze di precetto, in dipendenza dell'avvenuta perenzione ex art. 481 cod. proc. civ., nonché tutti gli oneri fiscali destinati a maturate unicamente con l'emissione della fattura, fattura ex adverso giammai allegata. Deduce, per altro verso, che, pur a considerare i costi correlati ai tentativi di esecuzione posti in essere, è da escludere che l'iniziale ricorrente abbia maturato, in aggiunta al credito di euro 26.737,02 - per capitale, interessi e rivalutazione e competenze liquidate nella sentenza n. 70E/2019 del Tribunale di Venezia di condanna della "City" - l'ulteriore credito di euro 3.262,98, atteso che il compenso per l'intero procedimento esecutivo è pari ad euro 574,00. Deduce altresì che le spese tutte di esecuzione possono essere "ribaltate" solo qualora l'intrapresa esecuzione sia risultata fruttuosa. 8. Il motivo di ricorso è destituito di fondamento e va respinto. 9. Nel caso di specie correttamente la Corte di Venezia ha opinato nel senso che fosse stata superata la soglia di euro 30.000,00 ex art. 15, 90 co., I.fall. Più esattamente si rimarca quanto segue. 10. In primo luogo, sono senz'altro da computare le "voci" di euro 885,15, per spese generali, e di euro 1.824,12, per c.p.a. ed i.v.a., "voci" correlate all'ammontare dei compensi - euro 5.901,00 - liquidati dal Tribunale di Venezia con la sentenza di condanna della "City", ovvero all'ammontare dei compensi che la "City" in liquidazione, parte soccombente nel giudizio definito con la sentenza n. 706/2019, ha da rimborsare a [OSCURATO:PERSONA], parte vittoriosa. In particolare, è senz'altro dovuto il rimborso delle spese generali (ai sensi dell'art. 2, 2° co., del d.m. n. 55/2014 "oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, (...)"). In particolare, è senz'altro dovuto il rimborso della c.p.a. e dell'i.v.a. Invero, indipendentemente dalla mancata allegazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della fattura emessa dall'avvocato, suo difensore, nel giudizio definito dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 706/2019, è innegabile che si tratta di "costi" che [OSCURATO:PERSONA] inevitabilmente è destinata a sopportare (cfr. Cass. 9.11.1998, n. 11267, secondo cui, ancorché l'operazione assoggettata ad I.V.A. sia stata realizzata con un consumatore finale, questo, a meno che non provi che con la originaria pattuizione l'I.V.A. fu inclusa nel corrispettivo, è tenuto a corrispondere sulla somma dovuta per la cessione del bene o la prestazione del servizio una somma aggiuntiva a titolo ai I.V.A., atteso che secondo l'art. 18 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 633, il soggetto d'imposta "deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente", senza che sia possibile operare alcuna distinzione tra le varie categorie di cessionari di beni o di fruitori dei servizi). D'altra parte, nel contratto d'opera intellettuale (è i/ caso, appunto, del contratto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] ed il suo difensore nel giudizio definito dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 706/2019) l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale (cfr. Cass. 23.11.2016, 17. 23893). 11. In secondo luogo, va appieno condiviso il rilievo della Corte di Venezia, secondo cui, "ai fini della declaratoria di fallimento rileva l'esistenza o meno del credito e il suo ammontare, non (...) se questo [il precetto] sia nel frattempo perento" (così sentenza impugnata, pag. 3). Cosicché è senz'altro dovuto il compenso per la redazione - indubitabilmente avvenuta - del precetto, compenso quantificato in euro 315,00, viepiù che [OSCURATO:PERSONA] ne ha più volte tentato la notifica. Si badi che la quantificazione di siffatta "voce" di c:redito non è stata contestata con l'esperito motivo di ricorso (cfr. ricorso, pag. 7). 12. In terzo luogo, è senz'altro dovuto il compenso per la procedura esecutiva seppur vanamente esperita. In particolare, non ha rilievo l'assunto della ricorrente secondo cui i costi dell'esecuzione possono essere "ribaltati" sul debitore solo in ipotesi di esecuzione "fruttuosa" (cfr. ricorso, pagg. 8 - 9). Vero è, infatti, che, in virtù della espressa previsione di cui all'art. 95 cod. proc. civ. (secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione), il recupero delle spese sostenute dai creditori si attua solo qualora costoro utilmente partecipino alla distribuzione, all'esito dell'esecuzione "fruttuosa", che abbia, cioè, consentito la realizzazione di una massa attiva da distribuire, formata da quanto proviene dall'assoggettamento ad espropriazione del patrimonio del debitore (art. 2740 cod. cív.), a carico del quale, quindi, vengono in definitiva a gravare le spese dell'esecuzione (cfr. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8634). E, tuttavia, l'evenienza dell'infruttuosa esecuzione non esclude la sussistenza del credito dell'esecutante nei confronti del debitore esecutato per le spese invano sostenute per dar corso all'esecuzione inutilmente esperita. Si badi che, del pari, la ricorrente non ha contestato il quantum - euro 574,00 - del compenso dovuto per la procedura esecutiva (cfr. ricorso, pagg. 7 - 8). 13. In quarto luogo, al quantum del compenso per il precetto e per l'esecuzione sono, per le ragioni già esplicitate, da aggiungere la somma di euro 133,35, per spese generali, e di euro 274,8C), per c.p.a. ed i.v.a. 14. In conclusione le "voci" che concorrono a costituire il credito di [OSCURATO:PERSONA] possono essere così elencate: euro 19.807,92 (per capitale), euro 1.028,10 (per interessi e rivalutazione), euro 5.901,00 (per compenso liquidato dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 706/2019) ; euro 885,15 (per rimborso delle spese generali afferenti a tale compenso), euro 1.824,12 (per c.p.a. e i.v.a. afferenti a tale compenso), euro 315,00 (per compenso per il precetto), euro 574,00 (per compenso per l'esecuzione), euro 133,35 (per rimborso delle spese generali afferenti al compenso di precetto e di esecuzione), euro 274,80 (per c.p.a. e i.v.a. afferenti a tal ultimo compenso). Il credito di [OSCURATO:PERSONA] è quindi, nel complesso, pari ad euro 30.743,44, superiore perciò alla soglia di euro 30.000,00 di cui al 9 0 cc). dell'art. 15 I.fall. 15. Il curatore del fallimento della "City" s.r.l. non ha svolto difese. E parimenti non ha svolto difese [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna statuizione circa le spese del presente giudizio va pertanto assunta. 16. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, lc' co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così decis