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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 07505/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 206/RG. 37226 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui agli attt. 340 e 341-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto viene impugnata genericamente la mancata concessione del termine a difesa (avvenuta "per esame atti" p- 1 e 2) che avrebbe consentito di avanzare istanza per l'applicazione delle sanzioni sostitutive mentre, come è noto, non era spirato il termine per richiederle in quanto «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve, comunque, intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame» (Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, Rv. 288585).

Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 206/RG. 37226 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui agli attt. 340 e 341-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto viene impugnata genericamente la mancata concessione del termine a difesa (avvenuta "per esame atti" p- 1 e 2) che avrebbe consentito di avanzare istanza per l'applicazione delle sanzioni sostitutive mentre, come è noto, non era spirato il termine per richiederle in quanto «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve, comunque, intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame» (Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, Rv. 288585). Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 07505/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris