CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 14400/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o alla presenzadelle parti, a seguito di rituale richiesta ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod.proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AldoMolino, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato, in sede diriesame, il provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Milano con riferimento al delitto diassociazione a delinquere transnazionale, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1cod. pen. sotto il profilo della agevolazione mafiosa del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA],sodalizio dedito al c.d. lavaggio dell’IVA intracomunitaria in Italia e all’esteroparticolare di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, truffa ericiclaggio, reimpiego e autoriciclaggio dei relativi proventi e servendosi di unamoltitudine di società cartiere e di società filtroL’imputazione provvisoria (capo OE) ipotizza a carico dell’indagato GennaroMarullo il ruolo di partecipe della articolazione napoletana di tale sodalizio,deputata alla messa a disposizione di strutture adibite alla realizzazione di unsistema di frodi carosello e al reinvestimento dei capitali illeciti, unitamente alfratello [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] indicati, il primo, come promotore, capo eorganizzatore, il secondo come organizzatore.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoagli artt. 416 cod. pen, 192, comma 2 e 273 cod. proc. pen., nonché l’omessa emanifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di gravità indiziaria inordine alla sussistenza della associazione di cui al capo OE) e alla partecipazionead essa dell’indagato nel ruolo contestato in imputazione provvisoria.Secondo la difesa ricorrente il Tribunale del riesame è incorso nella violazionedelle consolidate coordinate ermeneutiche in tema di discrimine tra il reatoassociativo ed il concorso di persone nel reato e si è limitato a riepilogare glielementi indiziari ( conversazioni intercettate, dichiarazioni rese da Tamburrino eda alcuni coindagati) senza spiegare le ragioni della sussunzione degli stessi nelparadigma di cui all’art. 416 cod. pen., restituendo, di fatto, una motivazioneapparente, contraddittoria ed illogica.L’errore di fondo del provvedimento impugnato è quello di avere dato perscontata – senza alcuna indicazione di elementi investigativi a conforto - lapreesistenza di un sodalizio criminoso composto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e da VincenzoPerillo che poi nell’anno 2021 avrebbe tentato di espandere la sua operativitàLiparulo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il collegio della cautela ha così omesso di individuare gli elementi strutturalitipici della fattispecie associativa, operando l’equazione “contatto con altri gruppiper collaborazioni nelle frodi carosello” e, dunque, esistenza di un gruppo aventele caratteristiche di cui all’art. 416 cod. pen., per poi descrivere semplicemente unmeccanismo di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e,quindi, la mera esecuzione in concorso di più frodi tributarie.La presenza di contatti con altri soggetti non è sufficiente a configurare un vincoloassociativo, come non lo è la gestione di società fittizie; le stesse dichiarazioni diMezzatesta e Veccia richiamate nell’ordinanza impugnata descrivono rapporti conCosimo [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], mai qualificati in termini di programmazioneed organizzazione comune di attività delittuose, bensì riconducibili ad occasionaliaccordi economici per rapporti commerciali.L’ordinanza impugnata è poi incorsa in una vistosa contradditorietà: havalorizzato le dichiarazioni del collaboratore Tamburrino ritenendole di particolarerilievo in quanto tratteggiavano la struttura associativa facente capo ai due fratelliMarullo e a [OSCURATO:PERSONA], l’epoca del suo avvio e l’operatività sino al 2019, salvo poi,invece, affermare che la gravità indiziaria per il reato associativo trovavafondamento non su tale apporto dichiarativo ma sulle attività investigative svoltee soprattutto sulle operazioni di intercettazione.Le propalazioni di Tamburrino narrano esclusivamente di fatti attribuibili ai duefratelli [OSCURATO:PERSONA] in epoca anteriore alla contestazione ma nulla delineano in ordinealla esistenza di una struttura organizzata e sono, inoltre, prive di riscontro.Circa il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], la difesa ricorrente assume che la qualificadi partecipe nella associazione di cui al capo OE) è fondata esclusivamente sulledichiarazioni di Tamburrino, non corredate da riscontri esterni individualizzanti.Il Tribunale, pertanto, non ha correttamente applicato i principi in tema divalutazione della chiamata in correità limitandosi ad indicare alcuni datiinvestigativi che non hanno alcuna valenza in tal senso:-il mero accompagnamento del fratello [OSCURATO:PERSONA] all’incontro avvenuto a Cefalù il20/06/2022, spiegabile con il rapporto parentale;- le captazioni del giorno successivo contenenti, in realtà, commenti che non- la conversazione intercettata in data 26 febbraio 2023 che, invece, dà conto dellaestraneità dell’indagato al presunto sodalizio laddove [OSCURATO:PERSONA] comunicava aLomanto le utenze telefoniche proprie, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];-la mera presenza di [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], all’incontro con Lomantoavvenuto il 12/11/2024, anch’esso riconducibile al rapporto di fratellanza.Il collegio della cautela è poi rimasto silente su taluni aspetti evidenziati dalladifesa in sede di riesame che sono pienamente dimostrativi della assenza in capoa [OSCURATO:PERSONA] di un contributo causale all’ipotizzato sodalizio e cioè l’assenzadi contestazione di reati fine e la mancanza nelle conversazioni intercettate dielementi attestanti il suo coinvolgimento in atti gestori delle frodi carosello.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoagli artt. 416 bis.1 cod. pen, 192, comma 2 e 273 cod. proc. pen., nonché lamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione conriferimento al giudizio di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dell’aggravantedella agevolazione mafiosa e alla sua riferibilità a [OSCURATO:PERSONA].Secondo la difesa ricorrente, il Tribunale del riesame ha attribuito rilievo acircostanze non idonee a dimostrare che il sodalizio agisse anche con l’intento diagevolare il clan [OSCURATO:PERSONA]; ancora una volta ha valorizzato le dichiarazioni diTamburrino che, tuttavia, sono prive di riscontri proprio con riferimento allapercentuale del 2% dei proventi illeciti che sarebbe stata versata a tale consorteriamafiosa; non sono conferme esterne le conversazioni intercettate n. 16157 del30 marzo 2023, n. 23360 del 1 dicembre 2022 (entrambe con interlocutoreMazzatesta) e neppure il colloquio n. 459 del 18 ottobre 2021 con [OSCURATO:PERSONA], che ilcollegio della cautela ha valutato con salti logici e considerazioni contradditorie, eche sono inoltre contraddistinte da contenuti generici (richiamo a “quelli diSecondigliano” e a “quelli di Marano”).La corretta interpretazione di tali dialoghi avrebbe, semmai, potuto condurre allaconfigurazione del c.d. metodo mafioso (tuttavia, escluso dall’ordinanzaimpugnata) ma non dell’aggravante della agevolazione.Del pari, nessuna valenza confermativa esterna rivestono le vicende cheriguardano [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, al più, sorreggono altripassaggi del narrato reso da Tamburrino e cioè quello della sussistenza di unsistema di frode fiscale finalizzato al lavaggio dell’IVA.Emblematica della difficoltà di individuare riscontri è il ricorso da parte delTribunale a una relazione al Parlamento del Ministro dell’interno redatta nell’anno2023 che è un atto meramente informativo, mai confluito in alcuna notizia di reato,né tantomeno in provvedimenti della autorità giudiziaria, senza contare che,comunque, tale relazione attesta esclusivamente l’esistenza del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] ancora attivo sul territorio di Secondigliano.Il Tribunale ha poi erroneamente imputato a [OSCURATO:PERSONA] l’aggravantedella agevolazione mafiosa (di natura soggettiva) sul mero presupposto che questiaveva visto la nascita del sodalizio il quale godeva della “protezione” del clan DiLauro e aveva ricevuto da questo un finanziamento per la sua costituzione.Assume la difesa ricorrente che non è dato comprendere come la “ritenuta”protezione possa avere agevolato il clan [OSCURATO:PERSONA] in termini di accrescimento; chel’eventuale finanziamento ottenuto dal fratello [OSCURATO:PERSONA] era stato corrisposto nondal clan ma da Tamburrino, che non emerge dunque alcuna volontà specificamentediretta a favorire un sodalizio mafioso ma, al più, comportamenti che soloindirettamente hanno avuto un riflesso sull’organizzazione criminale.Si deduce, infine, che l’esclusione della aggravante della agevolazione mafiosacomporterebbe il venire meno della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma3, cod. proc. pen. ed imporrebbe una diversa valutazione con riferimento allasussistenza di esigenze cautelari, evidenziandosi che l’ordinanza impugnata ècomunque carente di motivazione sotto il profilo del ritenuto pericolo direiterazione, semplicemente ritenuto in re ipsa per la tipologia dei reati contestati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso va dichiarato inammissibile.2. In ragione della natura delle doglianze proposte, è opportuno richiamare ilimiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi dellalibertà personale.Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazionealla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono,se il giudice della cautela abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sulle qualisi fonda l’affermazione di gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato,controllando la congruenza del relativo costrutto argomentativo rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeinvestigative le quali non devono, tuttavia, assurgere a prova del reato ma èsufficiente siano idonee a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, successivamente, ex multis, Sez.4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976).Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione dispecifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo dilegittimità non concerne, invece, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamentodel giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza deidati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela.3. Tanto precisato, è generico il primo motivo di ricorso con il quale si deducel’insussistenza, sul piano della gravità indiziaria, del sodalizio criminoso di cui alcapo OE) e comunque della partecipazione ad esso di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Quanto al primo profilo, va premesso che in sede di riesame non eracontestata la configurazione della compagine associativa di cui al capo OE), masolo quella del sodalizio federale e multilivello di cui al capo O) per il quale,tuttavia, l’odierno ricorrente non è stato attinto da misura cautelare.Il Tribunale ha comunque adeguatamente condotto la verifica degli elementiindiziari che sorreggono la ricostruzione della associazione sub OE) e la censuraprospettata sul punto nel ricorso qui in esame non si confronta con l’apparatoargomentativo in fatto ed in diritto risolvendosi in una alternativa lettura dicircostanze già esaminate dal giudice della cautela il quale, senza incorrere inillogicità evidenti, ha operato una valutazione aderente alle risultanze di indagine,ritenute, nel loro complesso, significative – con qualificata probabilità – dellasussistenza di una articolazione napoletana servente rispetto al sodalizio federaledi cui al capo O), da ricondurre allo schema legale del delitto di associazione perdelinquere e composta da [OSCURATO:PERSONA], con posizione apicale di promotore,capo ed organizzatore, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], avente il medesimo ruolo,e dal fratello [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in qualità di partecipe.Nell’ordinanza impugnata è in primo luogo puntualmente richiamato l’interomateriale investigativo.Sono riportate dapprima le conversazioni intercettate dal 2021 al 2023 che ilTribunale ha analizzato nella loro sequenza temporale e logica riportandone ingran parte il tenore testuale, unitamente alle dichiarazioni rese in quattro distintiinterrogatori dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], capo della strutturata articolazioneromana di cui all’imputazione provvisoria OB) e dalla sua collaboratrice SerenaVeccia. Tali portati dichiarativi sono stati sottoposti a puntuale vaglio dida soggetti pienamente intranei al sistema di “lavaggio” dell’IVA ed in direttocontatto con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], oltre che corroborati dasignificativi e plurimi riscontri individualizzanti costituiti non solo dalle attivitàcaptative che vedevano coinvolti proprio entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed il correoPerillo ma anche dai documenti (file excell) reperiti nel corso delle perquisizionioperate a carico di [OSCURATO:PERSONA], dei suoi collaboratori e presso la [OSCURATO:PERSONA].r.l., sede operativa della articolazione associativa romana, che davano conto pertabulas della presenza delle società riferite al gruppo [OSCURATO:PERSONA] nei prospettiredatti per la gestione del sistema illecito, dell’ impiego delle stesse per i cartolaripassaggi di merce e della corresponsione, a titolo di compenso, di una quota deiprofitti conseguiti dal meccanismo illecito.Alla valutazione di tali elementi il Tribunale del riesame ha accompagnatonon solo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito della filieranapoletana e del ruolo stabile dalla stessa rivestito nelle frodi carosello funzionalial sistema di “lavaggio” dell’IVA, ma anche il contenuto delle chat rinvenute inalcuni cellulari sequestrati ed i dati di posizionamento degli stessi che davano contoulteriormente non solo di contatti diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e i vari componentidella articolazione romana, con confronto reciproco sulle modalità diconfezionamento delle false fatture e sulla suddivisione dei profitti destinati a contiesteri, ma anche di un incontro dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA],rappresentante della articolazione OD).Il collegio della cautela ha, infine, richiamato le dichiarazioni del collaboratoreTamburrino rese nel dicembre 2023, ritenute intrinsecamente attendibili eriscontrate, proprio con riferimento alla figura dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA], dal quadrodelle intercettazioni già svolte, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dagliaccertamenti di polizia giudiziaria in punto di effettiva costituzione da parte diCosimo [OSCURATO:PERSONA], tra il 2017 e 2019, di società impiegate per false fatturazioni epoi, nell’anno 2021, messe a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] per la catena di “lavaggio”dell’IVA.Ben diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale non si è affattolimitato ad una mera riepilogazione delle risultanze investigative ma ha procedutoalla analisi e valutazione congiunta dei dati emersi, ritenuti idonei, sul pianocautelare, a delineare il sodalizio contestato al capo OE), così escludendo l’ipotesidel mero concorso di persone in reati tributari.Ha in primo luogo dato conto della esistenza di una struttura composta daidue fratelli [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avviata a far tempo dal 2011 ed ancora in esserenel 2019, operante nel sistema di frodi carosello, previa creazione di società dicomodo; a tal riguardo, del tutto infondata è l’affermazione della difesa ricorrentesecondo cui il collegio sarebbe incorso in un errore di fondo e cioè nell’avere datoper scontato la preesistenza di una operatività dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di Perillonel settore delle frodi fiscali che, invece, è stata accuratamente verificata edesunta dalle dichiarazioni del collaboratore Tamburrino, unitamente al cristallinoe decisivo tenore del colloquio intercettato in data 18/10/2021.Ha quindi evidenziato che tale struttura, da tempo esistente, aveva espanso la suapiena collaborazione con diversi gruppi criminali a loro volta già attivi nelmedesimo ambito (il sodalizio contestato al capo OB facente capo a [OSCURATO:PERSONA] equello di cui al capo OD facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), così inserendosiproficuamente nelle catene di “lavaggio” dell’IVA; tale programmata espansione siera concretamente realizzata mettendo a disposizione le proprie società di comodogià esistenti e programmando la creazione di nuove società, con conseguenteintroito di una quota del profitto realizzato con il meccanismo di frode.Il complessivo compendio investigativo forniva, pertanto, gli indici tipici delsodalizio criminoso (pagg. 29 e 30 dell’ordinanza impugnata) e, segnatamente,una base strutturale rappresentata dalla messa a disposizione di una serie disocietà già costituite da parte degli esponenti di ciascun gruppo, una stabile ecoordinata programmazione ed organizzazione comune da parte dei soggetticoinvolti secondo uno schema operativo collaudato di evasione fiscale, unaripartizione di compiti finalizzata alla attuazione di una serie indeterminata di froditributarie, una dotazione di mezzi e risorse tra cui il reperimento di prestanome eparenti compiacenti per intestare le società, l’apertura di conto corrente perciascuna società, la predisposizione di utenze dedicate per le comunicazioni dicoordinamento e, infine, la suddivisione dei profitti con determinazione dellerelative percentuali.Il collegio della cautela, pertanto, non si è limitato ad attribuire rilievo a mericontatti tra soggetti e a dare conto di occasionali rapporti tra operatoricommerciali, come riduttivamente prospettato nel ricorso senza alcun realeconfronto con l’ordinanza impugnata la quale, invece, con argomentare compiutoe immune da manifesti vizi illogici, ha ricondotto gli elementi indiziari raccolti nelparadigma legale di cui all’art. 416 cod. pen. applicando correttamente il principiosecondo cui l’elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere eil concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal caratteredell’accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art.416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno diuna struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuosoindeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativoanche dopo la commissione dei singoli reati, mentre nel concorso di persone nelreato continuato l’accordo illecito è occasionale e limitato, in quanto volto alla solacommissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso.3.2. Quanto alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al configuratosodalizio, il Tribunale del riesame (pagg. 41-43 dell’ordinanza impugnata, maanche pagg. 33-39) ha richiamato il portato dichiarativo del collaboratoreTamburrino che aveva precisamente delineato il ruolo dell’odierno ricorrente(indicato con il nomignolo Genny) come stabile collaboratore del fratello [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione di frodi fiscali ed anche percettore dei relativi profittiilleciti (“ Genny era bravo a trasmettere informaticamente bonifici e fatture… lefatture erano inesistenti, merce non ne girava, … l’8% lo dividevo con Genny eCosimo… tra le aziende fittizie posso dirvi chi erano i prestanomi anche sefattivamente gestite da me e dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] … oltre a [OSCURATO:PERSONA] a gestirele frodi vi erano il fratello Genny, i ragazzi di Roma e la sorella [OSCURATO:PERSONA] checurava la parte contabile in ufficio… era Genny che gestiva tutto elettronicamente…ha guadagnato bene con le frodi…gli amici di Roma usavano le nostre aziende e cidavano l’1%...se usavano le nostre diciamo [OSCURATO:PERSONA].. tutto l’IVA non pagava… tuttol’IVA era nostro... poi se gli amici di Roma avevano bisogno di far passare la mercetramite le nostre aziende ci davano un punto sul fatturato…”).Ben diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, l’ordinanza impugnata(pagg. 41 e 42) è completa e approfondita anche nella valutazione dellasussistenza di numerosi riscontri estrinseci individualizzanti al portato dichiarativodel collaboratore Tamburrino.Al riguardo, il Tribunale del riesame ha richiamato gli esiti delle attività captativesvolte in epoca ben antecedente alle dichiarazioni di Tamburrino (rese solo neldicembre 2023), evidenziando:-che il 20 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] si era recato, unitamente al fratello Cosimoe a [OSCURATO:PERSONA], a un incontro tenutosi a Cefalù, non meramente convivialema appositamente organizzato da [OSCURATO:PERSONA] per impostare con la filiera napoletanai futuri affari nelle frodi Iva, come emerso dalle cristalline conversazioniintercettate il giorno successivo;- che nel novembre 2022, a conferma della piena e consapevole adesione alprogetto di espansione avviato dal fratello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era indicatoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come colui al quale era stata affidata la verifica dei costiconnessi alla gestione delle società impiegate da [OSCURATO:PERSONA], quindi con un direttocoinvolgimento negli atti di gestione del sistema di frode carosello;-che nella conversazione intercettata il 26 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] avevacomunicato a [OSCURATO:PERSONA], prossimo a cambiare utenza, i numeri telefonici daregistrare sulla nuova scheda per le reciproche comunicazioni, indicando il proprio,quelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo se fosse utile anchequello del fratello di quest’ultimo, circostanza dimostrativa del fatto che l’odiernoricorrente rappresentava un interlocutore nelle operazioni di frode oggetto delprogramma criminoso;-che il 12 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello si erano incontrati conLomanto il quale, il giorno successivo, si era poi recato negli uffici della societàConnex ove operava [OSCURATO:PERSONA].Il collegio della cautela ha quindi correttamente applicato i principi in tema divalutazione della chiamata in correità individuando precisamente, in aderenza allerisultanze investigative, autonomi elementi di conferma esterna al ruolo dipartecipe rivestito da [OSCURATO:PERSONA] all’interno della associazione contestata alcapo OE) rispetto ai quali ha operato una lettura ed interpretazione congiunta,scevra da manifesta illogicità e pertanto non sindacabile in questa sede.Valga solo richiamare e ribadire - in replica alle deduzioni difensive cheevidenziano l’assenza di contestazione di reati fine nei confronti dell’odiernoricorrente – il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui lacommissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non ènecessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova dellasussistenza della condotta di partecipazione (ex multis Sez. 4, n. 11470 del09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015 dep.2016,Venere, Rv. 266710; Sez. 3, n. 40749 del 5/3/2015, Sabella, Rv. 264826).4. Altrettanto generico è il secondo motivo di ricorso con il quale si censurala ritenuta sussistenza, sul piano della gravità indiziaria, dell’aggravante dellaagevolazione mafiosa e, comunque, l’imputabilità soggettiva della stessa aGennaro [OSCURATO:PERSONA].4.1. Quanto al primo profilo, il Tribunale del riesame (pagg. 47-50dell’ordinanza impugnata) ha correttamente affermato, in aderenza alle risultanzeinvestigative richiamate, che l’operatività del gruppo associativo [OSCURATO:PERSONA] avevadeterminato l’accrescimento patrimoniale ed il consolidamento del clan [OSCURATO:PERSONA],la cui esistenza e concreta operatività all’epoca dei fatti per cui si procede risultavaaffermata in provvedimenti giudiziari, in parte irrevocabili, ma era anche ricavabileda altre fonti di conoscenza qualificate (le recenti note investigative richiamatenell’ordinanza cautelare genetica e la relazione al Parlamento del Ministerodell’Interno dell’anno 2023).In particolare, ha evidenziato che tale clan aveva per lungo tempo incamerato,tramite l’affiliato Tamburrino, una quota dei profitti derivanti dalla attività illecitacondotta in forma organizzata dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], segnatamente una percentualepari al 2%, impiegata dal sodalizio anche per il sostegno alle famiglie dei detenuti.In tal senso si era infatti espresso proprio il collaboratore Tamburrino, a pienotitolo intraneo alla consorteria mafiosa, il cui portato dichiarativo è stato ritenutoriscontrato da alcune conversazioni intercettate in ambientale (18 ottobre 2021,presente anche [OSCURATO:PERSONA], 1 dicembre 2022 e 30 marzo 2023), le qualiimpiegata nelle catene di ripulitura dell’IVA, era “proprietà della camorra” e che,più in generale, le strutture facenti capo alla filiera napoletano dei [OSCURATO:PERSONA] avevanoun forte legame con il clan [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’adozione di cautele perschermarne la riferibilità.E’ dunque del tutto destituito di fondamento l’assunto difensivo secondo cuile dichiarazioni di Tamburrino sarebbero prive di conferme esterne con riferimentoal versamento da parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di una percentuale dei proventi illecitiin favore della consorteria mafiosa.Al riguardo, è opportuno ricordare che, secondo la condivisa giurisprudenza dilegittimità, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezzarichiesti per l'applicazione di una misura cautelare possono fondarsi sulladichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbiatrovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da rendereverosimile il contenuto della dichiarazione (Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017, Fiore,Rv. 269987; Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, Sacco, Rv. 246948).Peraltro, essendo la verifica in esame pertinente ad una fase segnata dalla"fluidità" dell'incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolezza ed èinvece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità, la"individualizzazione" del riscontro può essere anche solo tendenziale o parziale(Sez.4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv.279515).Non consentita, in quanto questione di fatto rimessa alla valutazione delgiudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, è poi la censura dedottanel ricorso in punto di interpretazione del significato delle tre conversazioniintercettate che il Tribunale ha valorizzato in termini di riscontro al portatodichiarativo di Tamburrino e alle quali ha attribuito (trascrivendole nel loro tenoretestuale, per la parte di interesse) un contenuto pienamente conforme a quelloreale.4.2. Quanto al profilo della imputazione soggettiva dell’aggravante inquestione all’odierno ricorrente, il Tribunale del riesame (pag. 50 e 51dell’ordinanza impugnata) ha avuto cura di evidenziare che [OSCURATO:PERSONA] avevafatto stabilmente parte della compagine associativa, costituita anche grazie ad unfinanziamento di 300.000,00 euro prelevati dalle casse del clan [OSCURATO:PERSONA] daTamburrino che ne aveva la gestione; che l’indagato aveva operato in strettacollaborazione con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e con il cugino Tamburrino, partecipandoanche alla spartizione dei profitti conseguiti con le frodi IVA, sicchè, sul pianologico, era da ritenersi soggetto consapevole del fatto che una percentuale di taliproventi fosse stata destinata alla consorteria mafiosa.Ha infine dato conto che entrambi i due fratelli [OSCURATO:PERSONA] avevano anche prestato uncontributo alla consorteria mediante la fornitura di schede telefoniche intestate aprestanomi e la messa a disposizione dei locali della loro società Zerottantuno,deputati a luogo di scambio di comunicazioni con i latitanti del sodalizio.[OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, pertanto, correttamente applicato i principi didiritto affermati da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez.U, n.8545 del 19/12/2019- dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01) in tema diagevolazione mafiosa che è aggravante “di tipo soggettivo e si sostanzia nellavolontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere,l’attività del gruppo mafioso; essa inerisce ai motivi a delinquere ed ècaratterizzata da dolo intenzionale”, sicchè per la sua integrazione è necessario“che l’agente deliberi l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggioalla compagine associativa” ed occorre che “tale rappresentazione si fondi suelementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativoavente le caratteristiche di cui all’art. 416 bis c.p. ed alla effettiva possibilità chel’azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali, al fine delraggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggettoagente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione”; si èulteriormente precisato che “la finalità di agevolare l’attività dell’associazione ditipo mafioso - la cui realizzazione non è necessaria per l’integrazionedell’aggravante, sempre che sia accertata l’idoneità dell’azione in tal senso - nondeve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche e aqualsiasi finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi conl’esigenza di agevolazione”.5. Parimenti generica è l’ulteriore censura che attiene alla carenza dimotivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari.Del tutto congruo è, invece, l’apparato argomentativo sviluppato al riguardo(pagg. 52-53 dell’ordinanza impugnata).Richiamata la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc.pen. prevista per i delitti aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen., il Tribunale delriesame ha correttamente e motivatamente ravvisato sia il pericolo di fuga(rispetto al quale il ricorso non muove alcuna censura) che il rischio di recidiva.Quanto alla prima esigenza, ha dato conto che [OSCURATO:PERSONA] -immediatamente dopo la sua scarcerazione a seguito dell’annullamento, per motivimeramente formali, del primo provvedimento restrittivo – si era allontanato dalterritorio dello Stato ed è tuttora ricercato.Quanto al pericolo di reiterazione, ha richiamato la concreta gravità delsistema di frode mediante partecipazione ad un sodalizio costituito nel 2018 conassoluta professionalità, ampliato nel 2021 mediante accordi con altri gruppiassociativi (in particolare con quello facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) edancora operativo nell’anno 2024, come emerso dall’esito delle perquisizioni asorpresa, dalle chat rinvenute all’interno dei dispostivi sequestrati e dal servizio diosservazione eseguito il giorno 12 novembre 2024 (due giorni prima dellaesecuzione del primo provvedimento restrittivo) che aveva documentato l’incontrotra i due fratelli [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA].Con tale compiuto apparato argomentativo, la difesa ricorrente, ancora unavolta, non si confronta e si limita a confutare il ritenuto pericolo di reiterazionesostenendo che il Tribunale avrebbe fondato tale esigenza sulla sola astrattagravità dei fatti.6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative alpresente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso il giorno 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]