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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19529/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché, seppur formalmente volto a censurare un presunto vizio di motivazione posto a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di tentata estorsione e violenza privata ascritti all'odierno ricorrente, invero, esso, reiterando profili di censura già esposti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 7-9 della impugnata sentenza), risulta, volto a contestare una decisione errata perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle dichiarazioni testimoniali e dell'individuazione fotografica effettuata dalle persone offese, sollecitando una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle anzidette risultanze processuali, estranei al sindacato di questa Corte; che la corte di appello ha indicato tutti gli elementi sulla base dei quali ritenere certamente individuato l'imputato quale autore della attività di parcheggiatore abusivo; che, va ricordato come il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, nel caso di specie deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano adeguatamente indicato le certe emergenze probatorie in virtù delle quali, superate, con congrue e logiche argomentazioni, le asserite discrepanze messe in luce dalla difesa, debba ritenersi pienamente e correttamente individuato l'odierno ricorrente quale autore delle condotte criminose ascrittegli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché, seppur formalmente volto a censurare un presunto vizio di motivazione posto a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di tentata estorsione e violenza privata ascritti all'odierno ricorrente, invero, esso, reiterando profili di censura già esposti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 7-9 della impugnata sentenza), risulta, volto a contestare una decisione errata perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle dichiarazioni testimoniali e dell'individuazione fotografica effettuata dalle persone offese, sollecitando una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle anzidette risultanze processuali, estranei al sindacato di questa Corte; che la corte di appello ha indicato tutti gli elementi sulla base dei quali ritenere certamente individuato l'imputato quale autore della attività di parcheggiatore abusivo; che, va ricordato come il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, nel caso di specie deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano adeguatamente indicato le certe emergenze probatorie in virtù delle quali, superate, con congrue e logiche argomentazioni, le asserite discrepanze messe in luce dalla difesa, debba ritenersi pienamente e correttamente individuato l'odierno ricorrente quale autore delle condotte criminose ascrittegli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1
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