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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02280/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SIRIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona confermava quella del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998 e Io aveva condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa.

Harmoush aveva viaggiato su una nave proveniente dalla Grecia unitamente ad altre tre persone, due donne e un uomo; aveva presentato l'uomo come suo fratello e aveva esibito un passaporto siriano e un permesso di soggiorno belga per il giovane.

In realtà, i documenti non ritraevano la persona presentata come fratello dell'imputato; alle contestazioni della polizia giudiziaria, l'imputato aveva rivelato che l'uomo era effettivamente il fratello [OSCURATO:PERSONA] ma che i documenti appartenevano ad un altro fratello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] contestato l'elemento soggettivo del reato e aveva chiesto la concessione dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies d.lgs. n. 286 del 1998 alla luce della condotta chiarificatrice dei fatti posta in essere immediatamente dopo le contestazioni da parte della polizia giudiziaria.

La Corte riteneva indiscutibile che l'imputato avesse procurato l'ingresso illegale in Italia del fratello, attribuendogli, con coscienza e volontà, le false generalità dell'altro fratello Wael; egli era, quindi, pienamente consapevole di trasportare, a bordo del veicolo da lui condotto, un cittadino extracomunitario irregolare, procurandone l'ingresso nel territorio dello Stato.

La Corte sottolineava che il dolo del reato contestato è generico, e non specifico, come sostenuto dalla difesa.

Non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante invocata, che richiede un contributo fattivo per aiutare gli inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori del delitto: nel caso in esame, il contributo era stato prestato quando il reato era già stato individuato con certezza, così come il suo responsabile.

Inoltre, l'imputato non aveva fornito chiarimenti sulle modalità di ricezione del passaporto altrui.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 12, comma 3, lett. b) Igs. n. 286 del 1998.

Poiché le fattispecie disciplinate dall'art. 12, comma 3 cit. costituiscono circostanze aggravanti del delitto descritto dal primo comma dello stesso articolo, occorreva un bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti, con conseguente rimodulazione della pena. 5•/(

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorrente denuncia una violazione di legge conseguente alla erronea qualificazione dell'ipotesi di reato contestata come fattispecie autonoma, con le conseguenze in punto di quantificazione della pena, non avendo la Corte territoriale proceduto al bilanciamento tra tale circostanza e le attenuanti generiche.

In effetti, tale qualificazione è stata successivamente affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza Sez.

U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937.

Tuttavia, la violazione di legge non è stata denunciata con i motivi di appello: pertanto, il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

D'altro canto, la misura della pena irrogata non può ritenersi illegale, essendo inferiore al massimo edittale previsto per la fattispecie non aggravata di cui all'art. 12, comma 1, d.

Igs. n. 286 del 1998.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SIRIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona confermava quella del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998 e Io aveva condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa. Harmoush aveva viaggiato su una nave proveniente dalla Grecia unitamente ad altre tre persone, due donne e un uomo; aveva presentato l'uomo come suo fratello e aveva esibito un passaporto siriano e un permesso di soggiorno belga per il giovane. In realtà, i documenti non ritraevano la persona presentata come fratello dell'imputato; alle contestazioni della polizia giudiziaria, l'imputato aveva rivelato che l'uomo era effettivamente il fratello [OSCURATO:PERSONA] ma che i documenti appartenevano ad un altro fratello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] contestato l'elemento soggettivo del reato e aveva chiesto la concessione dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies d.lgs. n. 286 del 1998 alla luce della condotta chiarificatrice dei fatti posta in essere immediatamente dopo le contestazioni da parte della polizia giudiziaria. La Corte riteneva indiscutibile che l'imputato avesse procurato l'ingresso illegale in Italia del fratello, attribuendogli, con coscienza e volontà, le false generalità dell'altro fratello Wael; egli era, quindi, pienamente consapevole di trasportare, a bordo del veicolo da lui condotto, un cittadino extracomunitario irregolare, procurandone l'ingresso nel territorio dello Stato. La Corte sottolineava che il dolo del reato contestato è generico, e non specifico, come sostenuto dalla difesa. Non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante invocata, che richiede un contributo fattivo per aiutare gli inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori del delitto: nel caso in esame, il contributo era stato prestato quando il reato era già stato individuato con certezza, così come il suo responsabile. Inoltre, l'imputato non aveva fornito chiarimenti sulle modalità di ricezione del passaporto altrui. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 12, comma 3, lett. b) Igs. n. 286 del 1998. Poiché le fattispecie disciplinate dall'art. 12, comma 3 cit. costituiscono circostanze aggravanti del delitto descritto dal primo comma dello stesso articolo, occorreva un bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti, con conseguente rimodulazione della pena. 5•/( 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente denuncia una violazione di legge conseguente alla erronea qualificazione dell'ipotesi di reato contestata come fattispecie autonoma, con le conseguenze in punto di quantificazione della pena, non avendo la Corte territoriale proceduto al bilanciamento tra tale circostanza e le attenuanti generiche. In effetti, tale qualificazione è stata successivamente affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937. Tuttavia, la violazione di legge non è stata denunciata con i motivi di appello: pertanto, il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. D'altro canto, la misura della pena irrogata non può ritenersi illegale, essendo inferiore al massimo edittale previsto per la fattispecie non aggravata di cui all'art. 12, comma 1, d. Igs. n. 286 del 1998. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 02280/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris