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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45115/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale gli è stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (violazione di legge e mancata e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale gli è stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (violazione di legge e mancata e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0
Sentenza Cassazione n. 45115/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris