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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 1987

Cassazione n. 34642/2026

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[OSCURATO:PERSONA] il 13/04/1987 avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, in riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale della predetta per i delitti di tentato furto e dichiarazione di false generalità, ha dichiarato l'improcedibilità del reato sub 1) per difetto di querela e rideterminato la pena in ordine alla residua imputazione; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge ex art. 129 cod. proc. pen. in ordine alla declaratoria di improcedibilità, è manifestamente infondato poiché il difetto della condizione di procedibilità (nella specie: querela), impedendo la valida costituzione del rapporto processuale, inibisce ogni valutazione del fatto imputato e preclude, quindi, la pronuncia di proscioglimento, secondo la regola della prevalenza, per evidenza della causa di non punibilità nel merito (Sez. 3, n. 43240 del 06/07/2016, 0., Rv. 267937 - 01); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il 13/04/1987 avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, in riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale della predetta per i delitti di tentato furto e dichiarazione di false generalità, ha dichiarato l'improcedibilità del reato sub 1) per difetto di querela e rideterminato la pena in ordine alla residua imputazione; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge ex art. 129 cod. proc. pen. in ordine alla declaratoria di improcedibilità, è manifestamente infondato poiché il difetto della condizione di procedibilità (nella specie: querela), impedendo la valida costituzione del rapporto processuale, inibisce ogni valutazione del fatto imputato e preclude, quindi, la pronuncia di proscioglimento, secondo la regola della prevalenza, per evidenza della causa di non punibilità nel merito (Sez. 3, n. 43240 del 06/07/2016, 0., Rv. 267937 - 01); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34642/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris