Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31989/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 Marzo 1971 avverso la sentenza del 17 Febbraio 2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il reato è prescritto e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso e si associa alla richiesta del P.G [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa il 24 giugno 2019 dal Tribunale di Novara, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa contestato al capo 1 perchè estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato di ricettazione aggravata,contestato al capo 2,in anni due mesi cinque di reclusione ed euro 700 di multa.

Si addebita all'imputato di avere ricevuto due assegni circolari dell'importo di 50.000 C di provenienza furtiva e di averli consegnati alle persone offese nell'ambito della truffa dichiarata estinta. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di ricettazione e alla sussstenza di un'effettiva correlazione tra il presunto credito vantato dalle persone offese e la consegna di titoli di provenienza illecita.

La motivazione resa dal collegio in ordine alla ritenuta funzione di garanzia degli assegni bancari versati dall'imputato alle persone offese, poi sostituiti con i due assegni circolari oggetto della ricettazione, è illogica.

Inoltre la corte incorre in errore quando afferma che l'imprecisione del prezzo degli appartamenti non è di alcun rilievo per la ricostruzione, e ha reso in ordine all'elemento soggettivo del reato una motivazione apodittica, sostenendo che l'imputato non poteva ignorare l'origine illecita dei titoli ricevuti addio, stante il notorio regime protetto della circolazione degli assegni. 2.2 Violazione degli articoli 603 e 507 codice procedura per l'omessa rinnovazione dibattimentale avente ad oggetto l'audizione della teste [OSCURATO:PERSONA], che risulta fondamentale ai fini della decisione poiché la stessa, in qualità di impiegata della banca, aveva curato l'operazione di svincolo della somma di 48.700 C utilizzata per l'estinzione parziale dei mutui.

Questa circostanza risulta dirimente ai fini della valutazione delle effettive ragioni sottese alla consegna degli assegni circolari. 2.3 Violazione degli artt. 125 codice procedura, 111 della Costituzione, 157 e 648 codice penale e malgoverno dei canoni di prescrizione, poiché il reato di ricettazione si è estinto per intervenuta prescrizione in quanto la data di consumazione del reato presupposto risale al 2002 e, secondo consolidata giurisprudenza, il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, in caso di mancanza di prova certa al riguardo, nella immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio del favor rei. 2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, poiché nel caso in esame la Corte non l'ha riconosciuta in ragione del valore economico della ricettazione.

Ove fosse stata riconosciuta la detta attenuante, il reato risulterebbe già ampiamente prescritto, poiché si tratta di un'attenuante ad effetto speciale che, in una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, avrebbe dovuto essere riconosciuta come rilevante ai fini della prescrizione, così come lo sono le aggravanti ad effetto speciale. 2.5 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per la manifesta sproporzione della pena inflitta a fronte della declaratoria di prescrizione per il reato di truffa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché in parte manifestamente infondato e in parte generico, in quanto non si confronta con le esaustive e compiute argomentazioni della Corte di Appello. 1.1 il primo motivo è inconducente poiché il ricorrente censura le motivazioni della Corte in ordine al giudizio di colpevolezza per il reato di truffa, già dichiarato prescritto in sede di appello, ritenendo erroneamente che tali ragioni possano refluire ed inficiare -il giudizio di colpevolezza per la ricettazione- dei due assegni circolari di provenienza furtiva.

Deve, di contro, evidenziarsi come la ricostruzione della fattispecie di truffa, dichiarata estinta per prescrizione in appello, non ha alcuna influenza concreta sul nucleo essenziale della condotta di ricettazione, costituita dall'avere ricevuto due assegni circolari di significativo valore e di origine furtiva. 1.2 Il secondo motivo relativo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tramite l'escussione della teste Lodigiani è manifestamente infondato poiché le ragioni esposte nel ricorso si riferiscono sempre alla ricostruzione della vicenda che secondo la prospettazione accusatoria ha integrato il delitto di truffa, poi dichiarato estinto, e neppure espone le refluenze che tale escussione potrebbe iin ipotesi ,avere sulla affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione.Di certo tale escussione non ha rilevanza dirimente sulla prova del delitto oggetto del ricorso. 1.3 n terzo motivo di ricorso, relativo all'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione, è generico poiché la corte ha reso al riguardo idonea motivazione sostenendo che non emergono elementi per ritenere che l'imputato fosse in possesso di questi titoli già in epoca remota.

Deve in effetti osservarsi che si tratta di motivazione sintetica ma sufficiente, considerato che questi titoli sono stati consegnati alla persona offesa in sostituzione di assegni bancari, che erano già stati firmati e consegnati dall'imputato; è evidente che, qualora questi avesse avuto da epoca risalente la disponibilità dei due titoli inefficaci, li avrebbe consegnati per realizzare il proprio obiettivo illecito. 1.4 La censura è manifestamente infondata poiché l'ipotesi attenuata non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale che non rileva ai fini della prescrizione, per specifico dettato normativo; comunque nel caso di specie l'invocata attenuante non può essere riconosciuta, considerato il valore degli assegni ricettati,pari a 100.000 C. Giova ribadire che mentre per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità) il profilo economico assume rilievo esclusivo, viceversa, in tema di ricettazione, ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto, detto profilo è soltanto un elemento concorrente, che può escludere la tenuità del fatto e rendere superflua ogni ulteriore indagine, quando il valore economico della cosa ricettata non è particolarmente lieve.

Solo se tale valore è lieve l'indagine deve essere estesa anche a tutte le altre circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. e l'ipotesi cosiddetta "affievolita" del reato di ricettazione va esclusa se pure uno solo degli elementi materiali di detto reato possa essere considerato di non scarsa importanza sia sotto il profilo della capacità a delinquere del soggetto sia per il vantaggio tratto dalla ricettazione. (Nella specie è stata esclusa l'ipotesi lieve per i numerosi precedenti penali, per l'importo non trascurabile degli assegni, per il fatto che questi venivano cambiati in banca con falsi documenti). (Sez. 2, Sentenza n. 6898 del 18/05/1993 Ud. -(dep. 09/07/1993 ) Rv. 195496 - 01) 1.5 II quinto motivo di ricorso è inammissibile.

La corte ha confermato la pena già inflitta all'imputato per il delitto di ricettazione, determinata in misura prossima al minimo edittale e certamente contenuta rispetto alla gravità della condotta ascritta, eliminando soltanto l'aumento di pena già applicato per il delitto di truffa, dichiarato prescritto. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 20 maggio 2022 il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 Marzo 1971 avverso la sentenza del 17 Febbraio 2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il reato è prescritto e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso e si associa alla richiesta del P.G [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa il 24 giugno 2019 dal Tribunale di Novara, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa contestato al capo 1 perchè estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato di ricettazione aggravata,contestato al capo 2,in anni due mesi cinque di reclusione ed euro 700 di multa. Si addebita all'imputato di avere ricevuto due assegni circolari dell'importo di 50.000 C di provenienza furtiva e di averli consegnati alle persone offese nell'ambito della truffa dichiarata estinta. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di ricettazione e alla sussstenza di un'effettiva correlazione tra il presunto credito vantato dalle persone offese e la consegna di titoli di provenienza illecita. La motivazione resa dal collegio in ordine alla ritenuta funzione di garanzia degli assegni bancari versati dall'imputato alle persone offese, poi sostituiti con i due assegni circolari oggetto della ricettazione, è illogica. Inoltre la corte incorre in errore quando afferma che l'imprecisione del prezzo degli appartamenti non è di alcun rilievo per la ricostruzione, e ha reso in ordine all'elemento soggettivo del reato una motivazione apodittica, sostenendo che l'imputato non poteva ignorare l'origine illecita dei titoli ricevuti addio, stante il notorio regime protetto della circolazione degli assegni. 2.2 Violazione degli articoli 603 e 507 codice procedura per l'omessa rinnovazione dibattimentale avente ad oggetto l'audizione della teste [OSCURATO:PERSONA], che risulta fondamentale ai fini della decisione poiché la stessa, in qualità di impiegata della banca, aveva curato l'operazione di svincolo della somma di 48.700 C utilizzata per l'estinzione parziale dei mutui. Questa circostanza risulta dirimente ai fini della valutazione delle effettive ragioni sottese alla consegna degli assegni circolari. 2.3 Violazione degli artt. 125 codice procedura, 111 della Costituzione, 157 e 648 codice penale e malgoverno dei canoni di prescrizione, poiché il reato di ricettazione si è estinto per intervenuta prescrizione in quanto la data di consumazione del reato presupposto risale al 2002 e, secondo consolidata giurisprudenza, il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, in caso di mancanza di prova certa al riguardo, nella immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio del favor rei. 2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, poiché nel caso in esame la Corte non l'ha riconosciuta in ragione del valore economico della ricettazione. Ove fosse stata riconosciuta la detta attenuante, il reato risulterebbe già ampiamente prescritto, poiché si tratta di un'attenuante ad effetto speciale che, in una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, avrebbe dovuto essere riconosciuta come rilevante ai fini della prescrizione, così come lo sono le aggravanti ad effetto speciale. 2.5 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per la manifesta sproporzione della pena inflitta a fronte della declaratoria di prescrizione per il reato di truffa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché in parte manifestamente infondato e in parte generico, in quanto non si confronta con le esaustive e compiute argomentazioni della Corte di Appello. 1.1 il primo motivo è inconducente poiché il ricorrente censura le motivazioni della Corte in ordine al giudizio di colpevolezza per il reato di truffa, già dichiarato prescritto in sede di appello, ritenendo erroneamente che tali ragioni possano refluire ed inficiare -il giudizio di colpevolezza per la ricettazione- dei due assegni circolari di provenienza furtiva. Deve, di contro, evidenziarsi come la ricostruzione della fattispecie di truffa, dichiarata estinta per prescrizione in appello, non ha alcuna influenza concreta sul nucleo essenziale della condotta di ricettazione, costituita dall'avere ricevuto due assegni circolari di significativo valore e di origine furtiva. 1.2 Il secondo motivo relativo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tramite l'escussione della teste Lodigiani è manifestamente infondato poiché le ragioni esposte nel ricorso si riferiscono sempre alla ricostruzione della vicenda che secondo la prospettazione accusatoria ha integrato il delitto di truffa, poi dichiarato estinto, e neppure espone le refluenze che tale escussione potrebbe iin ipotesi ,avere sulla affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione.Di certo tale escussione non ha rilevanza dirimente sulla prova del delitto oggetto del ricorso. 1.3 n terzo motivo di ricorso, relativo all'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione, è generico poiché la corte ha reso al riguardo idonea motivazione sostenendo che non emergono elementi per ritenere che l'imputato fosse in possesso di questi titoli già in epoca remota. Deve in effetti osservarsi che si tratta di motivazione sintetica ma sufficiente, considerato che questi titoli sono stati consegnati alla persona offesa in sostituzione di assegni bancari, che erano già stati firmati e consegnati dall'imputato; è evidente che, qualora questi avesse avuto da epoca risalente la disponibilità dei due titoli inefficaci, li avrebbe consegnati per realizzare il proprio obiettivo illecito. 1.4 La censura è manifestamente infondata poiché l'ipotesi attenuata non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale che non rileva ai fini della prescrizione, per specifico dettato normativo; comunque nel caso di specie l'invocata attenuante non può essere riconosciuta, considerato il valore degli assegni ricettati,pari a 100.000 C. Giova ribadire che mentre per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità) il profilo economico assume rilievo esclusivo, viceversa, in tema di ricettazione, ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto, detto profilo è soltanto un elemento concorrente, che può escludere la tenuità del fatto e rendere superflua ogni ulteriore indagine, quando il valore economico della cosa ricettata non è particolarmente lieve. Solo se tale valore è lieve l'indagine deve essere estesa anche a tutte le altre circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. e l'ipotesi cosiddetta "affievolita" del reato di ricettazione va esclusa se pure uno solo degli elementi materiali di detto reato possa essere considerato di non scarsa importanza sia sotto il profilo della capacità a delinquere del soggetto sia per il vantaggio tratto dalla ricettazione. (Nella specie è stata esclusa l'ipotesi lieve per i numerosi precedenti penali, per l'importo non trascurabile degli assegni, per il fatto che questi venivano cambiati in banca con falsi documenti). (Sez. 2, Sentenza n. 6898 del 18/05/1993 Ud. -(dep. 09/07/1993 ) Rv. 195496 - 01) 1.5 II quinto motivo di ricorso è inammissibile. La corte ha confermato la pena già inflitta all'imputato per il delitto di ricettazione, determinata in misura prossima al minimo edittale e certamente contenuta rispetto alla gravità della condotta ascritta, eliminando soltanto l'aumento di pena già applicato per il delitto di truffa, dichiarato prescritto. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 20 maggio 2022 il consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 31989/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris