Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 24146/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui seguenti ricorsi riuniti R.G.N. 01910/2023 promossoda [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] 31, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Torino,in persona del Questore pro tempore intimati avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il 14 /09/ 2022, comunicata il 15 /09/ 2022, nell’ambito del procedimento n. 16367/2022 R.G. , di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino – “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015; R.G.N. 02937/2023 promosso da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] 31, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Torino,in persona del Questore pro tempore; intimati avverso il decretoemesso dal Giudice di Pace di Torino il 02/09/ 2022, comunicato il medesimo giorno, nell’ambito del procedimento n. 11141/2022 R.G. , di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri(C.P.R.) di Torino – “Brunelleschi”, ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998.

R.G.N. 08066/2023 promosso da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] 31, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Torino,in persona del Questore pro tempore; intimati avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino del 10/10/2022, comunicata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nell’ambito del procedimento n. 17347/2022 R.G. , con cui è stata respintal'istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE. ___________ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 28/08/2022 a bordo di un natante insieme a numerosi connazionali e all’atto dello sbarco veniva sottoposto a controllo dalla Questura di Agrigento, comeattestato dal relativo foglio notizie.

Trasferito presso l’hotspot dell’isola, il cittadino straniero riceveva il 31/08/2022 la notifica di un decreto di respingimento - per essere stato fermato all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato, avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera, essendo stato l’interessato ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso – con contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino, dove veniva condotto il medesimo giorno.

Nella stessa data, il Questore di Torino chiedeva la convalida del trattenimento al Giudice diPace di Torino, che convalidava la misura restrittiva il 02/09/2022, con provvedimento che veniva impugnato per cassazione, con ricorso affidato adue motivi di censura (ricorso R.G.N. 02937/2023).

In occasione dell’udienza di convalida, il ricorrente manifestava la volontàdi chiedere la protezione internazionale, chiarendo di non avere ricevuto alcuna informativa in merito successivamente allo sbarco in Italia.

Il 12/09/2022la Questura di Torino adottava un nuovo decreto di trattenimento exart. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 20 15, nei confronti del ricorrente, ritenendone la domandaesclusivamente strumentale, e il 14/09/2022 il Tribunale di Torino convalidava il trattenimento , con provvedimento che veniva impugnato per cassazione, con ricorso affidato ad un solo motivo di censura(R.G.N. 01910/2023).Il 17/09/2022 il ricorrente riceveva la notifica della convocazione per l’audizione personale avanti la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, fissata per il giorno 05/10/2022.

Il 27/09/2022 il medesimo ricorrente depositava l'istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE avanti il Tribunale di Torino, chiedendo le immediate dimissioni dal C.P.R. di Torino,in ragione del superamento dei termini previsti per la procedura accelerata exart. 28 bis , comma 2, d.lgs. 25 del 20 08 , ma l’istanza veniva respinta con ordinanza del 10/10/2022del Tribunale di Torino, che veniva impugnata per cassazione, con ricorso affidato a un solo motivo di censura(R.G.N. 08066/2023).

Gli intimati non si sono difesi con controricorso.

Fissata udienza camerale per il 13/10/2023in tutti i procedimenti indicati, il ricorrente depositava memoria difensiva solo ne i procedimentiR.G.N. 01910/2023 e R.G.N. 02937/2023.

All’esito dell’udienza, con ordinanza interlocutoria n. 35265/2023, il Collegio, disponeva la riunione dei tre procedimenti, stante la connessione soggettiva e oggettiva, rinviandoli a nuovo ruolo, poiché in ordine alla questione oggetto di ricorso, in altri giudizi, con ordinanze interlocutorie n. 22806/2023 e n. 23843/ 20 23 era stata disposta la trattazione alla pubblica udienza e, pertanto, era opportuno differire la decisione all'esito di tale pubblica udienza.

Intervenute le sentenze n. 5797/2024 e 32070 /2023 , è stata fissata nuova udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso nei procedimenti riuniti 1.Con il primo e unico motivo di ricorso, nel procedimento R.G.N. 01910/2023, è formulata la seguente censura: « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – mancata informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale e illegittimità dei conseguenti decretiquestorili (Cass., n. 5926/15).» Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto infondata l’eccezione difensiva relativa all’omessa informativa in merito aldiritto di chiedere la protezione internazionale, per avere il cittadino straniero, in tempi molto recenti e per ben due volte, indicato come motivazione del viaggio intrapreso la ricerca di un lavoro , senza manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale .

Secondo il Tribunale, la mancata richiesta di protezione internazionale al momento della compilazione dei due fogli notizie del 28 e del 31 agosto 2022 aveva sanato l’omessa informat iva in merito alla possibilità di chiedere asilo in Italia.

Secondo il ricorrente, invece, era decisivo il fatto che la normativa nazionale impone la somministrazione dell’informativasulla possibilità di chiedere la protezione internazionale al momento dell’ingresso in Italia dello straniero e , nella specie, tale informativa non risultava essere stata data, in base all’esame del figlio notizie compilato al momento dello sbarco il 28 agosto 2022 e neppure diquello compilato il 31 agosto 2022. 2.Il ricorso nel procedimento R.G.N. 02937/2023 reca due motivi di censura. 2.1.Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE –manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto – mancata informativa in merito alla possibilità dirichiedere la protezione internazionale (Cass., n. 5926/15).» Il ricorrente ha dedotto di essersi opposto alla convalida del trattenimento, rilevando la manifesta illegittimità del decreto di respingimento, in ragione della mancata somministrazione dell’informativa relativa al diritto di chiedere protezioneinternazionale in Italia,aggiungendo che il Giudice di Pace aveva respinto l’eccezione, dando rilievo al fatto che dal foglio notizie risultava lo straniero era venuto in Italia per trovare lavoro e che non aveva richiesto la protezione internazionale, senza tenere conto che l a menzionata informativa è un adempimento preliminare ed essenziale all’adeguata raccolta di tali informazioni dallo straniero.

Nel caso di specie, né il foglio notizie del28 agosto 2022 né quello compilato il 31 agosto 2022 attestavano lasomministrazione di alcuna informativa, orale o scritta, al ricorrente, e neppure agli attiera allegata la “Scheda informativa per l’eventuale richiesta di protezioneinternazionale secondo la normativa di cui all’articolo 8 della Direttiva2013/32/UE”.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – violazione art. 4, Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – divieto di espulsioni collettive e natura seriale del decreto di respingimento.» Il ricorrente ha ricordato di avere dedotto, nel corso dell’udienza di convalida, la natura seriale del respingimento, proprio e dei 21 connazionali sbarcati insieme a lui il medesimo giorno e trattenuti presso lo stesso centro di permanenza , senza che avessero ricevuto informazioni in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale o che avessero avuto modo di esporre le rispettive condizioni individuali. 3.Con il primo e unico motivo di ricorso, nel procedimento R.G.N. 08066/2023, è formulata la seguente censura: «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, c. 6, D. Lgs.142/15, 27, 28- bis, D. Lgs. 25/08 –violazione dei termini per la procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale – cessazione della misura del trattenimento presso il C.P.R. (Cass., n. 2458/21, pp. 10- 15).» La censura è svolta deducendo il superamento dei termini della procedura accelerata di riconoscimento della protezioneinternazionale, con particolare riferimento alla tardività dell’audizione personale del ricorrente e all’omessa informazione delritardo. 4.Occorre prima di tutto esaminare il ricorso R.G.N. 02937/2023, proposto contro il primo atto adottato nella sequenza temporale, costituito dalla convalida del decreto di trattenimento, operata dal Giudice di Pace in data 02/09/2022, ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998.

Il ricorso R.G.N. 02937/2023 5.Il primo motivo di ricorso , formulato nel procedimento R.G.N. 02937/2023, èfondato.

La questione è stata già esaminata da questa Corte con orientamento condiviso dal Collegio ( Cass . 32070/2023 ; Cass.4223/2024; Cass. 10819/2024 ; Cass . 108 57 /2024 ; Cass . 10895/2024). 5.1.L’art. 8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che «qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo.

In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo».

L’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello statusdi protezione internazionale) stabilisce che «le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale», mentre il successivo art. 3 regola le modalità con cui sono rese le informazioni ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi (prevedendo che «

1. L'ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

2. L'opuscolo di cui al comma 1 è consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se ciò non è possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate nell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda.

4. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i riferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale»).

L’art. 10ter, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall’art. 17, comma 1, d.l. n. 13del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 46 del 2017, prevede, infine, che presso i punti di crisi dove lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza «è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale».

5.2. L’evoluzione della normativa interna rende evidente che il legislatore nazionale ha ritenuto, da ultimo, in re ipsa sussistente – nelle ipotesi appena indicate, tra le quali rientra il caso in esame - la condizione dell’esistenza di indicazioni che rivelino il desiderio del migrante di presentare domanda di protezione internazionale (nel senso previsto dalla direttiva comunitaria) quale presupposto per fornire a quest’ultimo informazioni sulla possibilità di richiedere asilo, stabilendo, appunto, che allo straniero condotto nei punti di crisi dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare “è assicurata” –e dunque sempre e incondizionatamente, al momento dell’accoglienza - l’informazione sulla procedura di protezione internazionale”.

La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 10743/2017),formatasi a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 1, comma 2, e 3 d.lgs. n. 142 del 2015 va perciò adeguata all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, dovendosi ritenere –in coerenza con i principi di recente affermati da questa sezione (cfr. Cass. 32070/2023) - che allo straniero condotto nei punti di crisi, dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o dopo essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare,le autorità competenti hanno il dovere di fornire, ai sensi dell’art. 10 ter , comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, sempre e incondizionatamente, presso i punti di crisi ed al momento dell’accoglienza, informazioni sulla procedura di protezione internazionale.

Ciò a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale ad assicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti a consentire di avere un accesso effettivo alle procedure di asilo, dato che proprio la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'accesso a tali procedure (cfr.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric.n. 27765/09 [OSCURATO:PERSONA] ed altri c.

Italia, § 204).

Il provvedimento impugnato non è coerente con i principi appena illustrati, perché, là dove ritiene che la rappresentazione, da parte del migrante, della volontà di trovare lavoro in Italia abbia esentato le autorità competenti dall’obbligo di fornire informazioni sulla procedura di protezione internazionale, valorizza una circostanza di nessun rilievo ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 10ter, comma 1, d.lgs. n. 286del 1998, che, come detto, non individua condizioni di sorta da cui far dipendere il dovere informativo in parola, che deve essere assolto in conseguenza del mero accoglimento del migrante presso i punti di crisi.

In altri termini, nella prospettiva delineata dal quadro normativo sopra indicato non è concludente quanto osservato dal giudice di pace nell’ordinanza impugnata, sia perché è irrilevante che nel foglio notizie si prospetti una ragione di espatrio (quella per motivi di lavoro) diversa da quella dell’asilo, giacché il citato art. 10 ter , comma 1, impone comunque di fornire l’informativa quanto alla procedura di protezione internazionale, sia perché tale prescrizione obbedisce a una logica ben precisa, non potendosi escludere che chi sia alla ricerca di un’occupazione in Italia si trovi nella condizione che la legge valorizza ai fini del riconoscimento del diritto di asilo (il che spiega l’esigenza di rimuovere l’ostacolo costituito dalla mancata conoscenza della procedura attraverso cui conseguire il pertinente titolo di soggiorno).

Ancora più inconsistente è il rilievo fondato sulla mancata proposizione della domanda di protezione internazionale.

Tale evenienza non può, difatti, mai giustificare la reticenza dell’amministrazione quanto ai ragguagli di cui al citato art. 10 ter , comma 1, tenuto conto che, proprio in base a detta norma, la scelta dello straniero di non proporre domanda di protezione internazionale deve essere una scelta informata (supportata, quindi, dall’acquisita cognizione sia dell’esistenza di un diritto di asilo riconosciuto dall’ordinamento italiano, sia degli strumenti procedimentali attraverso cui tale diritto riceve concreta tutela).

5.3. Non vi dubbio, poi, che una simile nullità del decreto di respingimento potesse essere rilevata, ove fosse stata manifesta, anche in sede di convalida del trattenimento.

Invero, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d. lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia “regolare”), involge incidentalmente, ai fini della decisione da assumere, anche la “manifesta illegittimità̀” del provvedimento di espulsione o respingimento (si vedano in questo senso ex multisCass.18404/2023, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass. 24415/2015).

L’ordinanza di convalida del Giudice di Pace, pertanto, risulta viziata a causa dell’errore di diritto rappresentato dall’aver la stessa trascurato il valore precettivo della richiamata disciplina circa l’informativa sulla procedura della protezione internazionale, che il giudice ha escluso definendo in diritto –in maniera non conforme ai principi ricordati – la questione sollevata dalla difesa del trattenuto.

Infatti, poiché l'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale è ostativa al respingimento, quest'ultimo è illegittimo seviene disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d'informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto dirichiedere la protezione internazionale.

Tale illegittimità si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta (cfr. Cass. 5926/2015, in motivazione). 6.All’accoglimento del primo motivo di ricorso, nel procedimento R.G.N. 2937/2023, consegue l’assorbimento del secondo motivo, su cui è oramai superfluo provvedere. 7.Il decreto di convalida del Giudice di Pace del 02/09/2022 deve pertanto essere cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 2, c.p.c., dato che il processo non può essere proseguito a fronte dell’intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida del trattenimento previsto dal disposto dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286del 1998.

Il ricorso R.G.N. 01910/2023 8.Le statuizioni appena adottate comportano, inevitabilmente, la cassazione senza rinvio anche del decreto di convalida reso dal Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 ( negli stessi termini, Cass. 10819/2024 ; Cass . 108 57 /2024 ; Cass . 10895/2024).

Infatti, il venir meno di una delle condizioni imprescindibili per procedere alla convalida (costituita dal fatto che il richiedente asilo si trovasse, legittimamente, in un centro di cui all'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, momento in cui il questore ha disposto il trattenimento) comporta che il provvedimento impugnato perda la propria base giuridica e debba essere, anch’esso, inevitabilmente cassato senza rinvio, in mancanza di uno dei suoi presupposti.

Peraltro, il trattenimento di cui qui si discorre è pure condizionato dall’esistenza di un valido decreto di espulsione o di respingimento.

La misura di trattenimento è infatti sempre strumentale all’esecuzione di un decreto di espulsione o respingimento, onde non potrebbe adottata allorché un tale decreto sia da considerare invalido.

È evidente, quindi, che in difetto di convalida (a seguito della cassazione qui disposta) del primo decreto di trattenimento, il trattenimento di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. cit., oggetto del secondo ricorso per cassazione, non possa ritenersi validamente adottato.

Il ricorso R.G.N. 08066/2023

9. Anche il ricorso R.G.N. 08066/2023 va accolto in ragione dell’annullamento del decreto di convalida del primo trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 02/09/2022 e dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 14/09/2022, che costituiscono atti presupposti del provvedimento oggetto dell’impugnazione, esaminati e cassati per le ragioni esposte ai precedenti paragrafi, che determinano la cassazione senza rinvio anche del provvedimento del Tribunale di Torino del 10/10/2022 (cfr. Cass., 5914/2024).

Statuizioni finali 10.Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombente un’Amministrazione statale.

In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, Cass.23007/2010).

L’art. 133 del medesimo d.P.R. ( a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato) non può, in fatti , riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass.19299/2021, Cass., Sez.

U, 24413/2021).

Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi riuniti , come da motivazione, cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui seguenti ricorsi riuniti R.G.N. 01910/2023 promossoda [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] 31, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Torino,in persona del Questore pro tempore intimati avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il 14 /09/ 2022, comunicata il 15 /09/ 2022, nell’ambito del procedimento n. 16367/2022 R.G. , di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino – “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015; R.G.N. 02937/2023 promosso da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] 31, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Torino,in persona del Questore pro tempore; intimati avverso il decretoemesso dal Giudice di Pace di Torino il 02/09/ 2022, comunicato il medesimo giorno, nell’ambito del procedimento n. 11141/2022 R.G. , di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri(C.P.R.) di Torino – “Brunelleschi”, ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998. R.G.N. 08066/2023 promosso da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] 31, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Torino,in persona del Questore pro tempore; intimati avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino del 10/10/2022, comunicata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nell’ambito del procedimento n. 17347/2022 R.G. , con cui è stata respintal'istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE. ___________ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 28/08/2022 a bordo di un natante insieme a numerosi connazionali e all’atto dello sbarco veniva sottoposto a controllo dalla Questura di Agrigento, comeattestato dal relativo foglio notizie. Trasferito presso l’hotspot dell’isola, il cittadino straniero riceveva il 31/08/2022 la notifica di un decreto di respingimento - per essere stato fermato all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato, avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera, essendo stato l’interessato ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso – con contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino, dove veniva condotto il medesimo giorno. Nella stessa data, il Questore di Torino chiedeva la convalida del trattenimento al Giudice diPace di Torino, che convalidava la misura restrittiva il 02/09/2022, con provvedimento che veniva impugnato per cassazione, con ricorso affidato adue motivi di censura (ricorso R.G.N. 02937/2023). In occasione dell’udienza di convalida, il ricorrente manifestava la volontàdi chiedere la protezione internazionale, chiarendo di non avere ricevuto alcuna informativa in merito successivamente allo sbarco in Italia. Il 12/09/2022la Questura di Torino adottava un nuovo decreto di trattenimento exart. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 20 15, nei confronti del ricorrente, ritenendone la domandaesclusivamente strumentale, e il 14/09/2022 il Tribunale di Torino convalidava il trattenimento , con provvedimento che veniva impugnato per cassazione, con ricorso affidato ad un solo motivo di censura(R.G.N. 01910/2023).Il 17/09/2022 il ricorrente riceveva la notifica della convocazione per l’audizione personale avanti la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, fissata per il giorno 05/10/2022. Il 27/09/2022 il medesimo ricorrente depositava l'istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE avanti il Tribunale di Torino, chiedendo le immediate dimissioni dal C.P.R. di Torino,in ragione del superamento dei termini previsti per la procedura accelerata exart. 28 bis , comma 2, d.lgs. 25 del 20 08 , ma l’istanza veniva respinta con ordinanza del 10/10/2022del Tribunale di Torino, che veniva impugnata per cassazione, con ricorso affidato a un solo motivo di censura(R.G.N. 08066/2023). Gli intimati non si sono difesi con controricorso. Fissata udienza camerale per il 13/10/2023in tutti i procedimenti indicati, il ricorrente depositava memoria difensiva solo ne i procedimentiR.G.N. 01910/2023 e R.G.N. 02937/2023. All’esito dell’udienza, con ordinanza interlocutoria n. 35265/2023, il Collegio, disponeva la riunione dei tre procedimenti, stante la connessione soggettiva e oggettiva, rinviandoli a nuovo ruolo, poiché in ordine alla questione oggetto di ricorso, in altri giudizi, con ordinanze interlocutorie n. 22806/2023 e n. 23843/ 20 23 era stata disposta la trattazione alla pubblica udienza e, pertanto, era opportuno differire la decisione all'esito di tale pubblica udienza. Intervenute le sentenze n. 5797/2024 e 32070 /2023 , è stata fissata nuova udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso nei procedimenti riuniti 1.Con il primo e unico motivo di ricorso, nel procedimento R.G.N. 01910/2023, è formulata la seguente censura: « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – mancata informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale e illegittimità dei conseguenti decretiquestorili (Cass., n. 5926/15).» Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto infondata l’eccezione difensiva relativa all’omessa informativa in merito aldiritto di chiedere la protezione internazionale, per avere il cittadino straniero, in tempi molto recenti e per ben due volte, indicato come motivazione del viaggio intrapreso la ricerca di un lavoro , senza manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale . Secondo il Tribunale, la mancata richiesta di protezione internazionale al momento della compilazione dei due fogli notizie del 28 e del 31 agosto 2022 aveva sanato l’omessa informat iva in merito alla possibilità di chiedere asilo in Italia. Secondo il ricorrente, invece, era decisivo il fatto che la normativa nazionale impone la somministrazione dell’informativasulla possibilità di chiedere la protezione internazionale al momento dell’ingresso in Italia dello straniero e , nella specie, tale informativa non risultava essere stata data, in base all’esame del figlio notizie compilato al momento dello sbarco il 28 agosto 2022 e neppure diquello compilato il 31 agosto 2022. 2.Il ricorso nel procedimento R.G.N. 02937/2023 reca due motivi di censura. 2.1.Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE –manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto – mancata informativa in merito alla possibilità dirichiedere la protezione internazionale (Cass., n. 5926/15).» Il ricorrente ha dedotto di essersi opposto alla convalida del trattenimento, rilevando la manifesta illegittimità del decreto di respingimento, in ragione della mancata somministrazione dell’informativa relativa al diritto di chiedere protezioneinternazionale in Italia,aggiungendo che il Giudice di Pace aveva respinto l’eccezione, dando rilievo al fatto che dal foglio notizie risultava lo straniero era venuto in Italia per trovare lavoro e che non aveva richiesto la protezione internazionale, senza tenere conto che l a menzionata informativa è un adempimento preliminare ed essenziale all’adeguata raccolta di tali informazioni dallo straniero. Nel caso di specie, né il foglio notizie del28 agosto 2022 né quello compilato il 31 agosto 2022 attestavano lasomministrazione di alcuna informativa, orale o scritta, al ricorrente, e neppure agli attiera allegata la “Scheda informativa per l’eventuale richiesta di protezioneinternazionale secondo la normativa di cui all’articolo 8 della Direttiva2013/32/UE”. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – violazione art. 4, Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – divieto di espulsioni collettive e natura seriale del decreto di respingimento.» Il ricorrente ha ricordato di avere dedotto, nel corso dell’udienza di convalida, la natura seriale del respingimento, proprio e dei 21 connazionali sbarcati insieme a lui il medesimo giorno e trattenuti presso lo stesso centro di permanenza , senza che avessero ricevuto informazioni in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale o che avessero avuto modo di esporre le rispettive condizioni individuali. 3.Con il primo e unico motivo di ricorso, nel procedimento R.G.N. 08066/2023, è formulata la seguente censura: «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, c. 6, D. Lgs.142/15, 27, 28- bis, D. Lgs. 25/08 –violazione dei termini per la procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale – cessazione della misura del trattenimento presso il C.P.R. (Cass., n. 2458/21, pp. 10- 15).» La censura è svolta deducendo il superamento dei termini della procedura accelerata di riconoscimento della protezioneinternazionale, con particolare riferimento alla tardività dell’audizione personale del ricorrente e all’omessa informazione delritardo. 4.Occorre prima di tutto esaminare il ricorso R.G.N. 02937/2023, proposto contro il primo atto adottato nella sequenza temporale, costituito dalla convalida del decreto di trattenimento, operata dal Giudice di Pace in data 02/09/2022, ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998. Il ricorso R.G.N. 02937/2023 5.Il primo motivo di ricorso , formulato nel procedimento R.G.N. 02937/2023, èfondato. La questione è stata già esaminata da questa Corte con orientamento condiviso dal Collegio ( Cass . 32070/2023 ; Cass.4223/2024; Cass. 10819/2024 ; Cass . 108 57 /2024 ; Cass . 10895/2024). 5.1.L’art. 8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che «qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo». L’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello statusdi protezione internazionale) stabilisce che «le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale», mentre il successivo art. 3 regola le modalità con cui sono rese le informazioni ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi (prevedendo che « 1. L'ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. 2. L'opuscolo di cui al comma 1 è consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se ciò non è possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate nell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. 3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda. 4. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i riferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale»). L’art. 10ter, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall’art. 17, comma 1, d.l. n. 13del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 46 del 2017, prevede, infine, che presso i punti di crisi dove lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza «è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale». 5.2. L’evoluzione della normativa interna rende evidente che il legislatore nazionale ha ritenuto, da ultimo, in re ipsa sussistente – nelle ipotesi appena indicate, tra le quali rientra il caso in esame - la condizione dell’esistenza di indicazioni che rivelino il desiderio del migrante di presentare domanda di protezione internazionale (nel senso previsto dalla direttiva comunitaria) quale presupposto per fornire a quest’ultimo informazioni sulla possibilità di richiedere asilo, stabilendo, appunto, che allo straniero condotto nei punti di crisi dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare “è assicurata” –e dunque sempre e incondizionatamente, al momento dell’accoglienza - l’informazione sulla procedura di protezione internazionale”. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 10743/2017),formatasi a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 1, comma 2, e 3 d.lgs. n. 142 del 2015 va perciò adeguata all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, dovendosi ritenere –in coerenza con i principi di recente affermati da questa sezione (cfr. Cass. 32070/2023) - che allo straniero condotto nei punti di crisi, dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o dopo essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare,le autorità competenti hanno il dovere di fornire, ai sensi dell’art. 10 ter , comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, sempre e incondizionatamente, presso i punti di crisi ed al momento dell’accoglienza, informazioni sulla procedura di protezione internazionale. Ciò a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale ad assicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti a consentire di avere un accesso effettivo alle procedure di asilo, dato che proprio la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'accesso a tali procedure (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric.n. 27765/09 [OSCURATO:PERSONA] ed altri c. Italia, § 204). Il provvedimento impugnato non è coerente con i principi appena illustrati, perché, là dove ritiene che la rappresentazione, da parte del migrante, della volontà di trovare lavoro in Italia abbia esentato le autorità competenti dall’obbligo di fornire informazioni sulla procedura di protezione internazionale, valorizza una circostanza di nessun rilievo ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 10ter, comma 1, d.lgs. n. 286del 1998, che, come detto, non individua condizioni di sorta da cui far dipendere il dovere informativo in parola, che deve essere assolto in conseguenza del mero accoglimento del migrante presso i punti di crisi. In altri termini, nella prospettiva delineata dal quadro normativo sopra indicato non è concludente quanto osservato dal giudice di pace nell’ordinanza impugnata, sia perché è irrilevante che nel foglio notizie si prospetti una ragione di espatrio (quella per motivi di lavoro) diversa da quella dell’asilo, giacché il citato art. 10 ter , comma 1, impone comunque di fornire l’informativa quanto alla procedura di protezione internazionale, sia perché tale prescrizione obbedisce a una logica ben precisa, non potendosi escludere che chi sia alla ricerca di un’occupazione in Italia si trovi nella condizione che la legge valorizza ai fini del riconoscimento del diritto di asilo (il che spiega l’esigenza di rimuovere l’ostacolo costituito dalla mancata conoscenza della procedura attraverso cui conseguire il pertinente titolo di soggiorno). Ancora più inconsistente è il rilievo fondato sulla mancata proposizione della domanda di protezione internazionale. Tale evenienza non può, difatti, mai giustificare la reticenza dell’amministrazione quanto ai ragguagli di cui al citato art. 10 ter , comma 1, tenuto conto che, proprio in base a detta norma, la scelta dello straniero di non proporre domanda di protezione internazionale deve essere una scelta informata (supportata, quindi, dall’acquisita cognizione sia dell’esistenza di un diritto di asilo riconosciuto dall’ordinamento italiano, sia degli strumenti procedimentali attraverso cui tale diritto riceve concreta tutela). 5.3. Non vi dubbio, poi, che una simile nullità del decreto di respingimento potesse essere rilevata, ove fosse stata manifesta, anche in sede di convalida del trattenimento. Invero, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d. lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia “regolare”), involge incidentalmente, ai fini della decisione da assumere, anche la “manifesta illegittimità̀” del provvedimento di espulsione o respingimento (si vedano in questo senso ex multisCass.18404/2023, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass. 24415/2015). L’ordinanza di convalida del Giudice di Pace, pertanto, risulta viziata a causa dell’errore di diritto rappresentato dall’aver la stessa trascurato il valore precettivo della richiamata disciplina circa l’informativa sulla procedura della protezione internazionale, che il giudice ha escluso definendo in diritto –in maniera non conforme ai principi ricordati – la questione sollevata dalla difesa del trattenuto. Infatti, poiché l'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale è ostativa al respingimento, quest'ultimo è illegittimo seviene disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d'informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto dirichiedere la protezione internazionale. Tale illegittimità si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta (cfr. Cass. 5926/2015, in motivazione). 6.All’accoglimento del primo motivo di ricorso, nel procedimento R.G.N. 2937/2023, consegue l’assorbimento del secondo motivo, su cui è oramai superfluo provvedere. 7.Il decreto di convalida del Giudice di Pace del 02/09/2022 deve pertanto essere cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 2, c.p.c., dato che il processo non può essere proseguito a fronte dell’intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida del trattenimento previsto dal disposto dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286del 1998. Il ricorso R.G.N. 01910/2023 8.Le statuizioni appena adottate comportano, inevitabilmente, la cassazione senza rinvio anche del decreto di convalida reso dal Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 ( negli stessi termini, Cass. 10819/2024 ; Cass . 108 57 /2024 ; Cass . 10895/2024). Infatti, il venir meno di una delle condizioni imprescindibili per procedere alla convalida (costituita dal fatto che il richiedente asilo si trovasse, legittimamente, in un centro di cui all'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, momento in cui il questore ha disposto il trattenimento) comporta che il provvedimento impugnato perda la propria base giuridica e debba essere, anch’esso, inevitabilmente cassato senza rinvio, in mancanza di uno dei suoi presupposti. Peraltro, il trattenimento di cui qui si discorre è pure condizionato dall’esistenza di un valido decreto di espulsione o di respingimento. La misura di trattenimento è infatti sempre strumentale all’esecuzione di un decreto di espulsione o respingimento, onde non potrebbe adottata allorché un tale decreto sia da considerare invalido. È evidente, quindi, che in difetto di convalida (a seguito della cassazione qui disposta) del primo decreto di trattenimento, il trattenimento di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. cit., oggetto del secondo ricorso per cassazione, non possa ritenersi validamente adottato. Il ricorso R.G.N. 08066/2023 9. Anche il ricorso R.G.N. 08066/2023 va accolto in ragione dell’annullamento del decreto di convalida del primo trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 02/09/2022 e dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 14/09/2022, che costituiscono atti presupposti del provvedimento oggetto dell’impugnazione, esaminati e cassati per le ragioni esposte ai precedenti paragrafi, che determinano la cassazione senza rinvio anche del provvedimento del Tribunale di Torino del 10/10/2022 (cfr. Cass., 5914/2024). Statuizioni finali 10.Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombente un’Amministrazione statale. In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, Cass.23007/2010). L’art. 133 del medesimo d.P.R. ( a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato) non può, in fatti , riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass.19299/2021, Cass., Sez. U, 24413/2021). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato. P.Q.M. La Corte accoglie i ricorsi riuniti , come da motivazione, cassa