CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00090/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12479-2025proposto da: ALITALIA-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-INC. ITALY, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 7426/2024 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 26/11/2025; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2025 n.12479 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 1.1. L’Alitalia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinariaha chiesto, a norma dell’art. 67, comma 2°,l.fall., la revoca del pagamento che la società in bonis aveva eseguito in favore della [OSCURATO:PERSONA]. per l’a somma di €. 724.500,00. 1.2. Il tribunale di Roma, con sentenza in data 9/9/2014, ha respinto la domanda. 1.3. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che le pur ricorrenti notizie di stampa in merito alla grave situazione di dissesto dell’Alitalia non integrassero la prova dell’effettiva consapevolezza in capo all’accipiensdello stato di insolvenza in cui la solvenssi trovava al momento dell’impugnato pagamento. 1.4. L’Alitalia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, con atto notificato il 15/1/2015, ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale, deducendo l’infondatezza del relativo assunto ed aggiungendo al riguardo la situazione di primario vettore aereo ricoperta da Alitalia, come tale idonea ad attribuire particolare scalpore alla notizia. 1.5. La corte d’appello, con la sentenza del 14/1/2020, ha respinto l’appello. 1.6. La corte, per quanto qui rileva, ha ritenuto che : - l’appellante solo in sede di gravame, con la conseguente preclusione a norma dell ’ art. 345 c.p.c., aveva allegato la “condizione di primaria analista aziendale della società appellate”, vale a dire un elemento che, “se tempestivamente dedotto”, “avrebbe potuto costituire un rilevante elemento a conforto della tesi dell’odierna appellante”; - la “ specifica vocazione professionale della [OSCURATO:PERSONA] alla disamina delle vicissitudini finanziarie di Alitalia”, infatti, ove fosse stata “ritualmente” dedotta in giudizio, avrebbe verosimilmente Ric. 2025 n.12479 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 indotto a trarne “ l ’ illazione ” che la società convenuta, “indipendentemente dalle notizie di stampa ”, “ non avrebbe mancato di approfondire il merito delle insistenti voci sul grave dissesto della compagnia”. 1.7. La corte, quindi, ha rigettato l’appello. 1.8. L’Alitalia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria ha chiesto la revocazione della sentenza sul rilievo che la stessa è “l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio, come tale revocabile ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.”. 1.9. L’istante, a sostegno della proposta revocazione, ha, in particolare, dedotto che: - la sentenza impugnata sarebbe l’effetto di un “errore di fatto di natura percettiva risultante dagli atti del giudizio”; -“il giudice”, infatti, “ha supposto”, “ponendo tale assunto a fondamento della propria decisione di rigetto”, “che Alitalia avesse mancato di eccepire, nel giudizio di primo grado, la qualità di «primaria analista aziendale», titolare di una «specifica vocazione professionale alla disamina delle vicissitudini finanziarie di Alitalia» di [OSCURATO:PERSONA]”; - al contrario, “da tutti gli atti di giudizio di primo e secondo grado, sia di parte e finanche di controparte (sulla questione anche [OSCURATO:PERSONA] ha ampiamente dedotto ed argomentato, senza peraltro sollevare alcuna questione di tardività), nonché dalla stessa sentenza del Tribunale risulta incontestabilmente che a tale allegazione si sia invece ampiamente provveduto, avendo pertanto ritualmente investito della questione l’organo giudicante”. 1.10. La società convenuta si è costituita, eccependo la inammissibilità della revocazione per assenza dei presupposti ed ha comunque resistito chiedendone il rigetto. 1.11. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato la domanda di revocazione sul rilievo che “la doglianza Ric. 2025 n.12479 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 non può configurarsi quale errore revocatorio” per due diverse ordini di ragioni: a) in primo luogo, perché “ la questione … era confluita già nel dibattito processuale in forza delle sue allegazioni e delle prove documentali”ed era stata, quindi, “già discussa”: -la sentenza impugnata ha, sul punto, formulato “un preciso orientamento di valutazione sotto il profilo della tempestività”; -ed infatti, “mentre nella sentenza di primo grado si fa richiamo ad un operatore economico qualificato, in sede di appello la Corte ha evidenziato un elemento ulteriore quale è la qualifica di analista aziendale e consulente anche in materia di ristrutturazioni aziendali, ragionamento sotteso alla valutazione di tardività dell’allegazione perché introducente un tema di indagine nuovo”; -se, dunque, quel fatto ha costituito “un punto controverso”,non può essere utilizzato quale fondamento della richiesta revocazione; b) i n secondo luogo, perché Alitalia non ha affatto comprovato la decisività del fatto sul quale sarebbe caduto l ’ errore : - la stessa sentenza impugnata, infatti, “ ha richiamato i principi operanti in materia di elemento soggettivo da porre a fondamento dell’azione revocatoria fallimentare, indicando anche la possibilità di un ragionamento presuntivo per giungere ad affermare il riscontro probatorio della scientia deco(c)tionis e, infine, ha ritenuto che quella peculiare qualifica prospettata da Alitalia come propria della odierna convenuta fosse un elemento indiziario forte nell’ambito dell’eventuale ragionamento da effettuare su tutto il materiale allegato”; - “quelfatto - che oggi viene prospettato come decisivo - in realtà doveva, anche nel caso fosse stato ritenuto ammissibile, essere utilizzato nell’ambito del ragionamento che avrebbe dovuto estendersi a tutto il materiale probatorio acquisito… proprio per la sua natura presuntiva”. Ric. 2025 n.12479 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 1.12. L’Alitalia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, con ricorso notificato il 27/5/2025, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione della sentenza. 1.13. [OSCURATO:PERSONA]Inc. Italy ha resistito con controricorso. 1.14. Il Pubblico Ministero, con memoria del 4/10/2025, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. 1.15. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo e il secondo motivo, rubricato “ primo motivo bis”, la ricorrent e , lamentando , rispettivamente, la violazione ola falsa applicazione de gli art t . 111 Cost., 163, 183 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., e la violazione degli artt. 111 Cost., 163, 183 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la deduzione in appello della qualitàdi “analista aziendale e consulente anche in materia di ristrutturazione aziendali” della società convenuta costituisse “un tema di indagine nuovo”, sul rilievo che , “ mentre nella sentenza di primo grado si fa richiamo ad un operatore economico qualificato, in sede di appello la Corte ha evidenziato un elemento ulteriore quale è la qualifica di analista aziendale e consulente anche in materia di ristrutturazioni aziendali”, omettendo, tuttavia, di considerare che: - in realtà, come si evince incontrovertibilmente dai relativi atti processuali e dalla stessa sentenza appellata, la qualità, rimasta incontestata e comunque notoria, di “operatore economico qualificato” della McKinsey era stata dedotta dall’attrice già nel primo grado di giudizio; -la natura di “analista aziendale e consulente” in capo alla stessa si poneva del resto, rispetto alla sua già dedotta Ric. 2025 n.12479 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 qualità di “operatore economico qualificato”, in rapporto di genus a species e non, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, di alternatività; - il tema della qualificazione professionale di McKinsey non ha, dunque, rappresentato, ai fini previsti dall’art. 345 c.p.c.,un nuovo tema di indagine inammissibilmente introdotto solo nel giudiz io d’appello, trattandosi, in realtà, della mera specificazione di un concetto già ampiamente esplicitato nelle forme previste dagli artt. 163 e 183 c.p.c.. 2.2. Con il terzo e il quarto motivo, rubricati “ secondo motivo” e “secondo motivo bis”, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 e n. 3c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella partein cui la corte d’appello ha ritenuto che la qualità soggettiva della società convenuta aveva costituito una questione controversa e non poteva essere, dunque, dedotta a fondamento della richiesta di revocazione, omettendo, tuttavia, di considerare chel’errore percettivo denunciato da Alitalia nel proprio atto di citazione in revocazione era che: - la questione relativa alla qualifica di operatore professionale della convenuta era stata tempestivamente sollevata dall’attrice già nell’atto di citazione introduttivo del giudizio; - la questione processuale concernente la tempestività/tardività della relative deduzione, non aveva mai formato un punto controverso tra le parti del giudizio d’appello; - il fatto denunciato da Alitalia come erroneamente percepito dalla corte del merito, e cio è l’intempestività/tardività della deduzione relativa alla qualifica soggettiva di McKinsey, non era mai stato , infatti, discusso in giudizio, tant’è che la relativa eccezione non era mai stata sollevata dalla controparte né rilevata d’ufficio; - la questione Ric. 2025 n.12479 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 dell’asserita intempestività della deduzione in questione poteva essere, dunque, posta a fondamento della chiesta revocazione. 2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili, con assorbimento di quelli successivi. 2.4. La corte d’appello, infatti, ha, innanzitutto, rilevato che: - la pronuncia impugnata con la domanda di revocazione aveva, a suo tempo, ritenuto che l’appellante soltanto in sede di gravame aveva dedotto(quale fatto secondario dal quale trarre, in via indiziaria, la scientia decoctionis della società convenuta) la “condizione di primaria analista aziendale” di quest’ultima; - tale (nuova) deduzione, pur potendo essere “un rilevante elemento a conforto della tesi dell’odierna appellante”,era, però, tardiva perchè preclusa dall’art. 345, comma 3°, c.p.c.; - “mentre nella sentenza di primo grado”, infatti, “si fa richiamo ad un operatore economico qualificato”, “in sede di appello la Corte ha evidenziato un elemento ulteriore”, e cioè“la qualifica di analista aziendale e consulente anche in materia di ristrutturazioni aziendali” ed ha, quindi, ritenuto la “ tardività dell’allegazione perché introducente un tema di indagine nuovo”; ed, in forza di tali rilievi, ha, in sostanza, ritenuto che: -“la questione” relativa all’ammissibilità (sul piano processuale) di tale deduzione“era confluita già nel dibattito processuale in forza delle sue allegazioni e delle prove documentali” ed era stata, quindi, “già discussa” tra le parti; -la sentenza impugnata aveva espresso, sul punto, la propria valutazione “sotto il profilo della tempestività”, ritenendo tale deduzione tardiva e, quindi, inammissibile; - il fatto (processuale) concernente la tempestività della deduzione, essendo stato “ un punto controverso”, non poteva essere, pertanto, dedotto in giudizio quale fondamento della domanda di revocazione. Ric. 2025 n.12479 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 2.5. Tale statuizione è giuridicamente corretta. L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presupponel’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali e, quindi : - deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di unfatto che risulti incontestabilmente escluso (o accertato) alla stregua degli atti di causa, sempre che il fattostesso non abbia costituito oggetto di un puntocontroverso sul quale il giudice si sia pronunciato ; - risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; - deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa(Cass. n. 16439 del 2021). 2.6. Il fatto sul quale è caduto l’errore, tuttavia, per essere rilevante ai fini della revocazione della sentenza, non dev’essere stato, come chiarisce l’art. 395, n. 4, in fine, c.p.c., “un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. 2.7. Ne consegue che, ove l’erroresia caduto su un fatto cheabbia costituito un punto controverso tra le parti, nel senso che su tale fatto siano emerse (o avrebbero potuto emergere) posizioni contrapposte tra le stesse che abbiano (o avrebbero potuto) dato luogo ad una discussione in corso di causa, la domanda di revocazione non è ammissibile perchè, in siffatte ipotesi, la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume , necessariamente , natura valutativa, sottraendosi, come tale,al rimedio revocatorio (cfr. Cass. n. 27897 del 2024)ed assoggettandosi, per contro, ove ne sussistano i presupposti, al ricorso per cassazione a norma Ric. 2025 n.12479 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 dell’art. 360 n. 5 c.p.c., se investe un fatto sostanziale, ovvero dell’art. 360 n. 4 c.p.c., se investe un fatto processuale. 2.8. Ai fini della revocazione delle sentenze per errore difatto, ai sensi dell ’ art. 395 n. 4 c.p.c., infatti , nella nozione di “puntocontroverso” sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo ilfatto (sostanziale o processuale) che è stato controversoin ragione di un effettivo dibattito fra le parti , ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo(come la deduzione nell’atto d’appello della “qualifica di analista aziendale e consulente anche in materia di ristrutturazioni aziendali” in capo alla convenuta), è divenuto per ciò solo controvertibile(a partire dalla sua stessa ammissibilità processuale), così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito (dopo aver ritenuto la “tardività dell’allegazione perché introducente un tema di indagine nuovo”) ha definito il processo (Cass. n. 7435 del 2023; Cass. n. 13085 del 2025). 2.9. La sentenza impugnata si è attenuta ai principi esposti: lì dove, in particolare, ha escluso che l’ammissibilità della domanda di revocazione sul rilievo , giuridicamente corretto, che: -“la questione” relativa all ’ ammissibilità sul piano processuale della deduzione, incontestatamente operata solo con l’atto d’appello, della “qualifica ” in capo alla convenuta “di analista aziendale e consulente anche in materia di ristrutturazioni aziendali”, “era” per ciò solo “ confluita … nel dibattito processuale”ed era, quindi, “un punto controverso”tra le parti; -la sentenza impugnata aveva espresso, sul punto, la propria valutazione “sotto il profilo della tempestività ”, ritenendo, appunto, la predetta deduzione tardiva e, quindi, inammissibile; -l’errore di fatto in cui la corte d’appello sarebbe, in ipotesi, caduta al riguardonon poteva essere, di conseguenza, Ric. 2025 n.12479 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 dedotto in giudizio quale fondamento della domanda di revocazione. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede:dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €.15.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presup