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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1306/2026

ECLI:EU:C:2026:771
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA

presentate il 17 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 470/25 E. sp. z o.o. contro [OSCURATO:PERSONA]łu [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] w Rzeszowie, con l’intervento di:

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio – Articolo 4, paragrafo 3 – Politica agricola comune – Finanziamento, gestione e monitoraggio – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 60 – Clausola di elusione – Conseguenze dell’accertamento che le condizioni per l’ottenimento di un vantaggio sono state create artificialmente – Nozione di “vantaggio” – Rifiuto o revoca dell’importo totale del sostegno o del solo importo risultante dalle condizioni create artificialmente »

I. Introduzione

1. Qualora si accerti che, mediante la divisione di un’azienda agricola, un agricoltore ha creato condizioni artificiali al fine di ottenere, nell’ambito della politica agricola comune (PAC), sostegni di importo più elevato rispetto a quelli a cui avrebbe avuto diritto ai sensi delle norme dell’Unione applicabili, dovrebbe essere rifiutato l’intero importo del sostegno o soltanto l’importo risultante dalla creazione di condizioni artificiali?

2. È questa, in sostanza, la questione sollevata dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «Corte suprema amministrativa») nella presente causa.

Essa invita la Corte di giustizia a interpretare la nozione di «vantaggio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (EC, Euratom) n. 2988/95 ( 2 ) relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione[, termine usato come sinonimo di «benefici[o]» ai sensi] dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 3 ) sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC.

II. Contesto normativo

3. L’articolo 4 del regolamento n. 2988/95 così dispone: «1.

Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto: – mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti; – mediante la perdita totale o parziale della garanzia costituita a sostegno della domanda di un vantaggio concesso o al momento della percezione di un anticipo.

2. L’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria.

3. Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto [dell’Unione] applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso.

4. Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni». 4. L’articolo 5 del regolamento n. 2988/95 stabilisce quanto segue: «1. Le irregolarità intenzionali o causate da negligenza possono comportare le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento di una sanzione amministrativa;

b) il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percette o eluse aumentato, se del caso, di interessi; tale importo complementare, determinato in base a una percentuale da stabilire nelle pertinenti normative, non può superare il livello assolutamente necessario a conferirgli carattere dissuasivo;

c) la privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso dalla normativa [dell’Unione] anche se l’operatore ne ha beneficiato indebitamente soltanto in parte;

d) l’esclusione o la revoca dell’attribuzione del vantaggio per un periodo successivo a quello dell’irregolarità;

e) la revoca temporanea di un’autorizzazione o di un riconoscimento necessari per poter beneficiare di un regime di aiuti [dell’Unione];

f) la perdita di una garanzia o cauzione costituita ai fini dell’osservanza delle condizioni previste da una normativa o la ricostituzione dell’importo di una garanzia indebitamente liberata;

g) altre sanzioni, di carattere esclusivamente economico, aventi natura e portata equivalenti, contemplate dalle normative settoriali adottate dal Consiglio in funzione delle necessità proprie del settore di cui trattasi e nel rispetto delle competenze di esecuzione conferite alla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio.

2. Fatte salve le disposizioni delle normative settoriali vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, le altre irregolarità possono unicamente dar luogo alle sanzioni non assimilabili ad una sanzione penale previste al paragrafo 1, purché tali sanzioni siano indispensabili per la corretta applicazione della normativa».

5. L’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Clausola di elusione», stabilisce quanto segue: «Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione».

III. Controversia nel procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

6. E. è una società polacca (in prosieguo: la «società E.»), che ha lo status di produttore agricolo.

7. La società E. ha richiesto l’erogazione di pagamenti per una serie di lotti di terreno nell’ambito di regimi dell’Unione di sostegno all’agricoltura per l’anno 2019.

Essi consistevano in: 1) pagamenti diretti, segnatamente il pagamento unico per superficie, il pagamento per l’inverdimento e il pagamento ridistributivo; 2) pagamenti agroambientali e climatici; e 3) pagamenti a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

8. Tali pagamenti rientravano nel periodo di finanziamento della PAC 2014-2020.

Essi erano disciplinati dalla normativa dell’Unione all’epoca applicabile, che comprendeva il regolamento (UE) n. 1307/2013 ( 4 ) sui pagamenti diretti, unitamente al regolamento (UE) n. 1305/2013 ( 5 ) sullo sviluppo rurale.

Le norme comuni in materia di finanziamento, gestione e monitoraggio dei sostegni nell’ambito della PAC erano disciplinate dal regolamento n. 1306/2013, mentre il regolamento n. 2988/95 stabilisce una normativa generale relativa a controlli, misure e sanzioni riguardanti irregolarità, ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione in tutti i settori del diritto dell’Unione, compresa, quindi, la PAC ( 6 ).

9. Nel corso di una verifica amministrativa, l’autorità amministrativa di primo grado ( 7 ) ha constatato che la società E. aveva lo stesso rappresentante di B., una società polacca (in prosieguo: la «società B.») avente anch’essa lo status di produttore agricolo, la quale aveva richiesto l’erogazione degli stessi pagamenti richiesti dalla società E. L’unico azionista della società E era N., un’altra società polacca (in prosieguo: la «società N.»).

10. Nel corso del procedimento, l’autorità amministrativa di primo grado ha accertato l’esistenza di legami tra le tre società, nonché tra le persone che le componevano, tra loro imparentate.

Per quanto riguarda le società E. e B., siffatti legami sono stati comprovati anche da circostanze quali le medesime modalità di gestione o l’avvalersi dei servizi degli stessi soggetti (soggetti che operano nel settore agro-tecnico, periti agricoli, avvocati).

L’autorità ne ha tratto la conclusione che tali società fossero collegate a livello personale e di capitale.

Essa ha inoltre osservato che le due società erano state costituite quasi contemporaneamente, avevano stipulato contratti di locazione l’una con l’altra e avevano iniziato l’esecuzione dell’impegno agro-climatico-ambientale nel 2015, con lo stesso pacchetto e la stessa variante.

Di conseguenza, l’autorità ha adottato decisioni con le quali ha rifiutato di concedere alla società E i pagamenti richiesti.

11. Tale posizione è stata confermata, a seguito di reclamo, mediante decisioni adottate dall’autorità amministrativa di secondo grado ( 8 ) il 30 novembre 2021.

12. Quale elemento di prova aggiuntivo, tale autorità ha presentato una simulazione dei calcoli per ciascuno dei pagamenti che le società E., B. e N. avrebbero potuto ricevere agendo come un soggetto unico.

Essa ha poi confrontato questi calcoli con l’importo dei pagamenti ottenibili nel caso in cui le tre società li avessero richiesti separatamente.

La differenza tra i due importi era pari a 69 916,37 złoty polacchi (PLN) (circa EUR 16 445).

L’autorità ha ritenuto che tali calcoli indicassero l’esistenza di un vantaggio risultante da condizioni create artificialmente per ottenere un pagamento di importo più elevato.

13. Di conseguenza, secondo tale autorità, le società E., B. e N. avevano concepito la loro struttura in modo artificiale, dividendo un’azienda agricola al fine di massimizzare i pagamenti ottenibili nell’ambito dei regimi dell’Unione di sostegno all’agricoltura, al fine di evitare la regressività dei pagamenti in funzione della superficie.

14. La società E. ha proposto ricorsi avverso le decisioni dell’autorità amministrativa di secondo grado dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (Tribunale amministrativo del voivodato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

15. Con sentenza del 7 aprile 2022, tale giudice ha respinto i ricorsi.

A suo avviso, la società E. aveva creato artificialmente le condizioni per ottenere i maggiori vantaggi possibili dai sostegni dell’Unione.

Tale giudice ha applicato la suddetta conclusione alla totalità dei pagamenti richiesti dalla società E.

16. La società E. ha impugnato detta sentenza dinanzi alla Corte suprema amministrativa, giudice del rinvio nella presente causa.

17. A sostegno della sua impugnazione, la società E. afferma, in particolare, che essa non ha creato condizioni artificiali e, in subordine, che il diritto dell’Unione applicabile è stato interpretato erroneamente, in quanto la creazione di condizioni artificiali avrebbe dovuto comportare soltanto una riduzione dei pagamenti pari all’importo risultante dalla creazione di condizioni artificiali, e non il rifiuto dei pagamenti nella loro totalità.

18. Il giudice del rinvio sintetizza la giurisprudenza della Corte in materia di accertamento dell’esistenza di condizioni create artificialmente ( 9 ), ma non chiede alla Corte di fornire indicazioni su tale aspetto della causa.

Esso chiede soltanto l’interpretazione del diritto dell’Unione relativo alle conseguenze dell’accertamento che un richiedente ha creato condizioni artificiali.

L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 stabilisce che la conseguenza della creazione di condizioni artificiali è «il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso», mentre l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 prevede che «i benefici (…) non sono concessi» ai soggetti che hanno creato artificialmente le condizioni richieste.

Il punto controverso tra le parti è il modo in cui tali disposizioni debbano essere interpretate per quanto concerne la nozione di «vantaggio».

19. Il giudice del rinvio osserva che, sebbene l’uso dell’espressione «i benefici (…) non sono concessi» nell’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 possa suggerire che il pagamento dell’intero importo può essere rifiutato, l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 2988/95, ai sensi del quale le misure ivi previste non dovrebbero essere considerate sanzioni, implica che il rifiuto del pagamento dovrebbe applicarsi solo agli importi ottenuti grazie alle condizioni create artificialmente e non all’intero importo del sostegno.

20. Inoltre, tale giudice rileva che è possibile adottare sia l’approccio in base al quale non sono concessi i vantaggi sorti mediante la creazione di condizioni artificiali, sia l’approccio in base al quale non è concesso alcun sostegno.

Esso sottolinea che esistono approcci divergenti nella giurisprudenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri e che alcuni, come i giudici polacchi, adottano il secondo approccio, qualificato come «interpretazione sanzionatoria», il quale conduce all’esclusione totale di un soggetto dal regime di sostegno qualora si constati che le condizioni richieste sono state create artificialmente, mentre altri, come i giudici tedeschi, prediligono il primo approccio, denominato «interpretazione correttiva», ai sensi del quale viene rifiutata soltanto la parte del pagamento risultante dalla creazione di condizioni artificiali.

Tale divergenza interpretativa può avere conseguenze dannose per gli agricoltori polacchi e mettere a repentaglio l’efficacia e l’uniformità del diritto dell’Unione.

21. In tale contesto, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il termine “vantaggio”, utilizzato nell’articolo 4, paragrafo 3, del [regolamento n. 2988/95] e nell’articolo 60 del [regolamento n. 1306/2013] debba essere interpretato nel senso che tale termine indica la mancata assegnazione o la revoca dell’intero pagamento risultante dal settore della legislazione agricola o solo della parte del pagamento risultante dalla creazione di condizioni artificiali».

22. Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte la società E., la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, la Romania e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

23. Il 4 giugno 2026 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale la società E., il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA], il Regno di Danimarca, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese orali.

IV. Analisi A. Ricevibilità

24. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa è irricevibile, in quanto il giudice del rinvio non è regolarmente costituito.

La domanda è stata proposta da un collegio composto da tre giudici della Corte suprema amministrativa, uno dei quali è stato nominato giudice di tale organo giurisdizionale nell’ambito di una procedura cui ha partecipato la KRS nella sua nuova composizione ( 10 ). [OSCURATO:PERSONA] invoca, in particolare, la giurisprudenza della Corte relativa al mancato rispetto, da parte del Sąd Najwyższy (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «Corte suprema»), dei requisiti del diritto dell’Unione inerenti all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 11 ).

Essa ritiene che, poiché la posizione istituzionale della Corte suprema amministrativa è analoga a quella della Corte suprema, alla valutazione della regolarità della composizione della Corte suprema amministrativa si applichino gli stessi requisiti.

25. A mio avviso, l’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere respinta.

26. Come ho recentemente osservato nelle mie conclusioni nella causa Naski ( 12 ), la Corte ha dichiarato che la mera circostanza che un giudice sia stato nominato sulla base di una proposta della KRS nella sua nuova composizione non è sufficiente per concludere nel senso di una violazione dei requisiti inerenti all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta.

Di converso, è necessario prendere in considerazione tutte le circostanze che hanno accompagnato la nomina del giudice interessato.

Inoltre, non ogni vizio della procedura di nomina determina l’invalidità della composizione di un organo giurisdizionale; sono rilevanti soltanto le irregolarità di natura tale da suscitare, nei singoli, dubbi seri e legittimi che tale giudice non sia libero da influenze esterne provenienti, in particolare, da altri rami del potere esecutivo.

27. Inoltre, come ho indicato nelle mie conclusioni nella causa Naski ( 13 ), alcune pronunce invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 14 ) riguardano circostanze specifiche, relative a persone nominate giudici di determinate sezioni della Corte suprema, che hanno indotto la Corte a ritenere confutata la presunzione ai sensi della quale un organo giurisdizionale nazionale soddisfa i requisiti di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE ( 15 ).

28. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto alcun elemento specifico o concreto che consenta di stabilire che uno dei giudici che siedono nel collegio che costituisce il giudice del rinvio sia stato nominato nell’ambito di una procedura caratterizzata da circostanze analoghe a quelle esaminate in tale giurisprudenza. [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure sottoposto alla Corte circostanze specifiche riguardanti il giudice interessato, ma si è basata unicamente sul fatto che quest’ultimo è stato nominato sulla base di una proposta della KRS nella sua nuova composizione.

29. Di conseguenza, ritengo che, nella presente causa, la presunzione secondo cui la questione è proposta da una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE non sia stata confutata e che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile.

B. Merito

30. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in che modo debba essere interpretata la nozione di «vantaggio» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 e all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013.

Tale interpretazione è necessaria per consentire a detto giudice di decidere se, in circostanze in cui è stato accertato che un soggetto ha creato artificialmente le condizioni richieste per ottenere pagamenti ai sensi della normativa agricola dell’Unione, si debba rifiutare o revocare l’intero importo del sostegno oppure il solo importo risultante dalle condizioni create artificialmente.

31. È opportuno ricordare che tale questione riguarda soltanto le conseguenze dell’accertamento dell’esistenza di condizioni create artificialmente, e non l’accertamento, in sé, dell’esistenza di condizioni create artificialmente, sebbene la società E. contesti anche quest’ultimo aspetto dinanzi al giudice del rinvio.

La questione sollevata dinanzi alla Corte si basa, quindi, sulla premessa che sia stata accertata l’esistenza di condizioni create artificialmente.

32. Le parti del procedimento dinanzi alla Corte assumono due posizioni diverse su tale questione.

In sostanza, la società E., il [OSCURATO:PERSONA], la Danimarca, la Romania e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la nozione di «vantaggio» si riferisce al solo importo risultante dalle condizioni create artificialmente.

Definirò tale approccio come «interpretazione correttiva».

Di converso, la [OSCURATO:PERSONA], l’Italia e il [OSCURATO:PERSONA] sostengono che tale nozione si riferisce all’intero importo del sostegno, approccio che definirò «interpretazione sanzionatoria».

33. Tanto i sostenitori dell’interpretazione correttiva quanto quelli dell’interpretazione sanzionatoria si basano sul tenore letterale, sul contesto e sugli obiettivi delle stesse disposizioni, ma giungono a conclusioni opposte.

34. Nelle presenti conclusioni, illustrerò anzitutto gli argomenti contrapposti delle parti, inquadrandoli nei consueti metodi di interpretazione del diritto dell’Unione, al fine di dimostrare che entrambe le interpretazioni sono possibili.

Procederò poi a una scelta e spiegherò il motivo per cui, a mio avviso, un’interpretazione correttiva è più adeguata, tenuto conto, in particolare, della struttura e degli obiettivi della normativa dell’Unione di cui trattasi.

1. Sintesi dei principali argomenti delle parti a) Tenore letterale

35. La società E. sostiene che l’espressione « tali benefici» ( 16 ), di cui all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, indica che deve esistere un nesso diretto tra il beneficio e la creazione di condizioni artificiali, sicché solo una parte del pagamento dovrebbe essere rifiutata o revocata.

36. Di converso, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sostengono che l’espressione «i benefici (…) non sono concessi» ( 17 ), di cui all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, esclude la possibilità di fare riferimento unicamente alla parte del pagamento risultante dalle condizioni create artificialmente.

Tale formulazione rinvia alla nozione di «beneficio», che rientra nella più ampia categoria dei «benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola».

Essa definisce l’aiuto che può essere ottenuto, sicché il «beneficio» dovrebbe corrispondere all’importo dell’aiuto richiesto dal soggetto che ha creato le condizioni artificiali.

37. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, sulla base di un’analisi letterale dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, l’uso del termine «vantaggio» al singolare indica che esso fa riferimento alla prestazione nel suo complesso; il termine «vantaggio» è un termine generico nel quale rientra qualsiasi pagamento e, pertanto, ridurre tale nozione a un’eccedenza costituirebbe un’interpretazione contra legem .

38. L’Italia sostiene che il tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 non opera alcuna distinzione tra vantaggio parziale e vantaggio totale conseguito, a differenza di altre disposizioni, quali l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento ( 18 ).

Pertanto, quando il legislatore dell’Unione intende riferirsi unicamente a una parte del vantaggio indebitamente conseguito, lo fa in modo espresso.

Inoltre, interpretando in modo sistematico il tenore letterale dell’articolo 4 del regolamento n. 2988/95, l’Italia conclude che la limitazione della revoca del vantaggio a quanto è stato indebitamente ottenuto è prevista soltanto dal paragrafo 2 di tale articolo, che, però, si riferisce solo al paragrafo 1, con la conseguenza che il termine «vantaggio» di cui al paragrafo 3 designa l’importo totale del sostegno ricevuto. b) Contesto

39. Per quanto riguarda il contesto immediato, vale a dire altre disposizioni degli atti dell’Unione in cui si inseriscono le disposizioni di cui si chiede l’interpretazione, le parti, indipendentemente dal fatto che sostengano l’interpretazione correttiva o sanzionatoria, si fondano sulla distinzione tra misure e sanzioni amministrative, ma traggono da siffatta distinzione conclusioni differenti.

40. I sostenitori dell’interpretazione correttiva sottolineano che l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, relativo alle misure amministrative, e l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, che dà attuazione a tale disposizione nel contesto della PAC, mirano ad eliminare gli importi indebitamente versati e a ripristinare la situazione che sarebbe esistita in assenza di condizioni create artificialmente.

Pertanto, nella nozione di «vantaggio» di cui a tali disposizioni rientra soltanto la parte del sostegno che un agricoltore riceve grazie a condizioni create artificialmente, e non il sostegno al quale l’agricoltore ha diritto in assenza di tali condizioni, in quanto ciò equivarrebbe a sanzionare tale soggetto.

41. Come sottolineato, in udienza, dalla società E. e dal [OSCURATO:PERSONA], tali disposizioni, che riguardano misure amministrative, non possono, di per sé, fungere da base giuridica per consentire agli Stati membri di imporre sanzioni agli agricoltori.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], se nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro non esiste alcuna disposizione che disciplini la questione delle sanzioni, tale omissione non può essere sanata estendendo l’interpretazione dell’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013.

Secondo la Danimarca e la [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni di cui trattasi devono essere applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, e nel caso in cui alcuni Stati membri intendano spingersi oltre e imporre sanzioni, potranno sussistere differenze tra di essi a tale riguardo.

42. Di converso, i sostenitori dell’interpretazione sanzionatoria non concepiscono il rifiuto o la revoca dell’intero importo del sostegno come una sanzione.

A tale riguardo, l’espressione «interpretazione sanzionatoria» potrebbe, di fatto, essere impropria per indicare tale approccio; tuttavia, poiché è utilizzata da tutte le parti del presente procedimento, la manterrò.

43. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la distinzione tra misure e sanzioni amministrative di cui al regolamento n. 2988/95 indica, di fatto, che l’esclusione totale non è una misura sanzionatoria nei confronti del beneficiario, bensì una misura di ripristino della legalità; essa consiste nella mera eliminazione degli effetti economici di un pagamento indebito.

Inoltre, gli Stati membri possono comunque imporre sanzioni.

44. Ad avviso dell’Italia, la creazione di condizioni artificiali costituisce un comportamento intenzionale caratterizzato da un raggiro e costituisce, pertanto, un’irregolarità intenzionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 2988/95, cui l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 dà attuazione.

La riprovevolezza del comportamento del richiedente non può essere quantificata, poiché la creazione di condizioni artificiali compromette il rapporto di fiducia tra l’autorità che concede il vantaggio e il soggetto che lo riceve.

Pertanto, l’intero importo del sostegno dovrebbe essere rifiutato o revocato. c) Obiettivi

45. La società E., la Danimarca, la Romania e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che un’interpretazione correttiva è conforme agli obiettivi delle disposizioni di cui trattasi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] affermano che l’interpretazione sanzionatoria è conforme a tali obiettivi.

46. A tal riguardo, la società E. sostiene che uno degli obiettivi della PAC è quello di sostenere gli agricoltori che esercitano effettivamente un’attività agricola.

Conformemente a tale obiettivo, se soltanto la parte del sostegno relativa alle condizioni artificiali è rifiutata o revocata, gli agricoltori riceveranno il sostegno cui hanno diritto; diversamente, essi non beneficerebbero di alcun sostegno, nonostante l’esercizio effettivo di un’attività agricola.

Essa invoca altresì il principio del ne bis in idem e il principio di proporzionalità, in quanto un’interpretazione delle disposizioni nel senso che esse si basano sulla restituzione elimina il rischio di applicare due volte una misura sanzionatoria nei confronti della stessa entità, e l’esclusione dai regimi di sostegno, indipendentemente dall’importo del vantaggio ottenuto, è sproporzionata e dannosa per gli agricoltori.

47. [OSCURATO:PERSONA] invoca la tutela degli interessi finanziari dell’Unione quale obiettivo delle disposizioni di cui trattasi.

Tali interessi sono tutelati riducendo l’importo concesso, mediante sottrazione della parte non dovuta.

48. Secondo la Danimarca, rifiutare o revocare soltanto la parte del sostegno ricevuto dall’agricoltore in ragione delle condizioni create artificialmente è una soluzione che garantisce un giusto equilibrio tra gli obiettivi della PAC e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

49. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] concorda sul fatto che gli obiettivi delle disposizioni di cui trattasi consistono nel garantire l’attuazione effettiva della PAC e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

Tuttavia, tali obiettivi non sarebbero raggiunti se si ammettesse la possibilità di ottenere parte del sostegno nonostante la creazione di condizioni artificiali, poiché ciò non incentiverebbe un uso corretto ed efficace dei fondi dell’Unione.

Occorre tener conto dell’articolo 325 TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ai sensi dei quali gli Stati membri sono tenuti ad attuare regimi di sostegno e ad adottare misure concrete per combattere gli abusi.

50. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non si può ritenere che il rifiuto o la revoca dell’intero importo del sostegno privi l’agricoltore di un diritto.

Il diritto al sostegno non è mai esistito, dato che il richiedente che ha ottenuto il sostegno sulla base di condizioni create artificialmente non soddisfaceva i requisiti sostanziali per la sua concessione, sicché l’intero pagamento costituisce un pagamento indebito.

In tal senso, il rifiuto o la revoca della totalità del pagamento sono proporzionati, in quanto neutralizzano completamente gli effetti della creazione di condizioni artificiali; sono adeguati, in quanto eliminano direttamente l’effetto della creazione di siffatte condizioni; e non esistono misure meno severe e altrettanto efficaci, in quanto il mero recupero dell’importo eccedente lascia intatta parte degli effetti dell’elusione.

51. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], l’esclusione totale dal sostegno è conforme agli obiettivi di effettività e dissuasione che le misure amministrative devono perseguire al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 2988/95. d) Genesi legislativa

52. Soltanto la [OSCURATO:PERSONA] deduce argomenti che riguardano la genesi legislativa.

Essa sottolinea che in precedenti regolamenti dell’Unione riguardanti la PAC erano rinvenibili clausole di elusione analoghe a quella di cui all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, le quali prevedevano già che a coloro in relazione ai quali fosse stato accertato che avevano creato artificialmente le condizioni richieste non era concesso alcun vantaggio.

Sebbene l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 non faccia direttamente riferimento alla mancata assegnazione o alla revoca di pagamenti, la genesi legislativa non impone di escludere tale soluzione.

È quindi difficile ritenere che l’intenzione del legislatore dell’Unione fosse stata quella di limitare l’applicazione dell’esclusione totale del sostegno in caso di elusione della normativa applicabile.

53. A mio avviso, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] basato sulla genesi legislativa non suffraga l’interpretazione sanzionatoria né l’interpretazione correttiva, in quanto nulla indica che disposizioni precedenti analoghe all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 debbano essere interpretate conformemente a una soluzione o all’altra ( 19 ).

In altri termini, anch’esse erano ambigue, così come l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 ( 20 ).

2. Interpretazione proposta

54. In assenza di precisazioni quanto alla nozione di «vantaggio» nel regolamento n. 2988/95 o [di «beneficio»] nel regolamento n. 1306/2013, non è possibile concludere, sulla sola base del tenore letterale, se tale nozione si riferisca all’intero importo del sostegno o, invece, al solo importo che risulta dalle condizioni create artificialmente.

55. Infatti, considerando il testo di tali disposizioni autonomamente, si potrebbe ammettere tanto un’interpretazione correttiva quanto un’interpretazione sanzionatoria.

Come ho indicato in precedenti conclusioni, nella maggior parte dei casi non è possibile comprendere il significato delle disposizioni del diritto dell’Unione tenendo conto soltanto dei termini utilizzati.

In tali casi, la formulazione delle disposizioni non può essere separata dal loro contesto e dai loro obiettivi ( 21 ).

56. Ricordo che la presente causa riguarda sostegni nell’ambito della PAC.

Così come presentata alla Corte, essa muove dalla premessa secondo cui le aziende agricole delle società E., B. e N. sono state suddivise artificialmente al fine di ottenere un pagamento più elevato rispetto a quello al quale avrebbero avuto diritto se avessero presentato la richiesta come entità unica.

Tuttavia, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, nel caso di specie sembra pacifico che la società E. esercitasse un’attività agricola nel periodo per il quale l’aiuto doveva essere concesso.

Sembra quindi che la società E. avesse diritto al sostegno, ma che l’importo dello stesso avrebbe dovuto essere inferiore, a causa del sistema di pagamenti decrescenti introdotto per favorire le aziende agricole di dimensioni minori.

57. In tali circostanze, la disposizione direttamente pertinente in base alla quale il giudice del rinvio dovrebbe decidere se debba essere rifiutato l’importo totale o soltanto l’importo in eccedenza, è la clausola di elusione di cui all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013.

Per dirimere la controversia dinanzi ad esso pendente, il giudice del rinvio deve comprendere il significato della nozione di «benefici» contenuta in tale disposizione.

58. L’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 si inserisce nel titolo V di quest’ultimo, intitolato «Sistemi di controllo e sanzioni».

Come risulta dall’articolo 58, la prima disposizione di tale titolo, i sistemi di controllo e le sanzioni che devono essere introdotti dagli Stati membri mirano a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

Il contesto rilevante ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di tale titolo è, quindi, il regolamento n. 2988/95, che è una normativa generale volta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione in tutti i settori in cui interviene il bilancio dell’Unione, compresa la PAC.

59. Ciò è confermato dal considerando 39 del regolamento n. 1306/2013, nel quale si legge: «[p]er tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell’Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite.

È altresì opportuno che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l’accertamento e l’adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari.

A tal fine è opportuno applicare il regolamento [n. 2988/95]. (…)» ( 22 ).

60. La Corte ha già interpretato l’articolo 4 del regolamento n. 2988/95 nel senso che contempla misure amministrative volte a tutelare le entrate e le spese del bilancio dell’Unione.

A tale riguardo, la Corte ha operato una distinzione tra misure amministrative e sanzioni.

Siffatta conclusione discende, infatti, dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 2988/95, secondo il quale «[l]e misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni».

61. Ciò è confermato dalla giurisprudenza, in cui la Corte ha costantemente dichiarato che «l’obbligo di rimborso non costituirebbe una sanzione , per la quale sarebbe necessario un fondamento giuridico chiaro e non ambiguo, bensì la semplice conseguenza della constatazione che le condizioni richieste per l’ottenimento del beneficio derivante dalla normativa [dell’Unione] sono state create artificiosamente, rendendo indebite le restituzioni concesse e giustificando, di conseguenza, l’obbligo di restituzione» ( 23 ).

62. Su tale base, nella sentenza Cimmino e a ( 24 )., la Corte ha statuito che un operatore che si era artificiosamente posto in una situazione che gli consentiva di beneficiare indebitamente del dazio agevolato per l’importazione di banane era tenuto a pagare i dazi riguardanti i prodotti interessati, ferme restando, se del caso, le sanzioni previste dalla normativa nazionale.

63. In sintesi, quindi, il regolamento n. 2988/95 opera una distinzione tra misure e sanzioni amministrative; le prime sono disciplinate all’articolo 4 e le seconde all’articolo 5 di tale regolamento e dalla giurisprudenza risulta che le misure amministrative hanno lo scopo di tutelare il bilancio dell’Unione, e non di sanzionare coloro che hanno eluso la normativa dell’Unione.

Volendo citare l’avvocata generale Sharpston, «tali misure sono in sostanza relative al recupero di determinate somme di denaro che avrebbero dovuto essere versate nel bilancio dell’Unione, ma non lo sono state; o che sono state indebitamente pagate da tale bilancio» ( 25 ), oppure, come nel caso di specie, che non dovrebbero essere pagate dal bilancio dell’Unione.

64. Tutte le parti del presente procedimento, ad eccezione dell’Italia ( 26 ), concordano sul fatto che l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 costituisce non già una sanzione, bensì una misura amministrativa, che dà attuazione all’articolo 4 del regolamento n. 2988/95 nell’ambito della PAC.

65. Come indicato, in sostanza, dalla [OSCURATO:PERSONA], la struttura del regolamento n. 1306/2013, che contiene norme in materia di misure amministrative all’articolo 60 e (in parte) all’articolo 63 e norme in materia di sanzioni amministrative (in parte) all’articolo 63 e all’articolo 64, rispecchia la distinzione esistente nel regolamento n. 2988/95 tra gli articoli 4 e 5 di quest’ultimo.

66. A differenza dei sostenitori dell’interpretazione correttiva, la [OSCURATO:PERSONA], la quale riconosce che l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 riguarda misure amministrative, e non sanzioni, non ritiene che il rifiuto o la revoca dell’intero importo del sostegno costituisca una sanzione.

Tale Stato membro, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], sostiene che, qualora la sola parte eccedente del sostegno fosse rifiutata o revocata, ciò priverebbe tale disposizione di qualsiasi effetto dissuasivo, il che potrebbe indebolire il sistema di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

67. Tuttavia, tale argomento basato sulla dissuasione riguarda le sanzioni, e non le misure amministrative.

Contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], il fatto che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 stabilisca che i «controlli e le misure e sanzioni amministrative» devono avere «carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo» non inficia tale ragionamento, in quanto tale formulazione esprime i principi generali del regime introdotto da detto regolamento nel titolo I, mentre la distinzione tra misure e sanzioni viene introdotta più avanti, nel titolo II dello stesso regolamento.

68. Si potrebbe aggiungere che l’articolo 62 del regolamento 2021/2116, che ha sostituito l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, prevede quanto segue: «[f]atte salve disposizioni specifiche del diritto dell’Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l’elusione delle disposizioni del diritto dell’Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione» ( 27 ).

69. Poiché questa nuova disposizione utilizza la congiunzione «e», essa sembra confermare che misure preventive sono effettivamente necessarie, ma che esse sono distinte dalle misure amministrative, il cui obiettivo è eliminare le conseguenze di abusi, quando si verificano.

70. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], per conseguire l’obiettivo delle misure amministrative non è necessario rifiutare o revocare l’intero importo del sostegno, ma soltanto l’importo che non dovrebbe essere versato, o che è stato indebitamente versato, dal bilancio dell’Unione.

71. Se uno Stato membro intende spingersi oltre e ritirare un importo maggiore, lo deve fare alla luce di una base giuridica distinta, e non può avvalersi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 o dell’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013.

72. In mancanza di una base giuridica chiara per la sanzione, si verificherebbe una violazione del principio di legalità.

La Corte ha dichiarato che il rifiuto o la revoca del pagamento indebito, ricevuto in conseguenza a un abuso della normativa dell’Unione, non sono contrari al principio di legalità ( 28 ).

Tuttavia, negare l’intero importo, anche qualora l’agricoltore avesse diritto a un sostegno ai sensi della PAC, equivarrebbe a penalizzare tale agricoltore.

73. A tale riguardo, sembra sussistere una differenza importante tra la situazione esistente in [OSCURATO:PERSONA] e quella esistente in [OSCURATO:PERSONA].

In udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, in tale Stato membro, è stata adottata una normativa nazionale la quale prevede espressamente che non è concesso alcun pagamento ai beneficiari che abbiano creato artificialmente le condizioni per ottenere vantaggi.

Tuttavia, come sottolineato dal [OSCURATO:PERSONA] e confermato dalla [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] non esiste una normativa di tal genere.

74. Interpretare l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 e l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 nel senso che essi consentono di per sé a uno Stato membro di negare l’importo totale del sostegno sarebbe contrario al principio nulla poena sine lege , in quanto l’imposizione di sanzioni esige una base giuridica chiara, che informi preventivamente i destinatari del fatto che determinati comportamenti risulteranno in una sanzione.

75. Inoltre, siffatta interpretazione non è necessaria per garantire l’efficacia delle misure amministrative, il cui obiettivo è tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, e non sanzionare abusi.

Gli interessi finanziari dell’Unione sono già tutelati mediante il rifiuto o la revoca del solo importo del sostegno legato alle condizioni create artificialmente.

76. Inoltre, come indicato dalla Danimarca, la soluzione proposta è conforme agli obiettivi della PAC.

Uno di tali obiettivi è fornire un sostegno agli agricoltori che esercitano effettivamente un’attività agricola.

La valutazione di tale evenienza dipende dalle circostanze del caso concreto, come indicato dalla società E., dalla Danimarca e dalla Romania.

Qualora un agricoltore beneficiario di un sostegno non abbia esercitato un’attività agricola, ciò giustificherebbe il rifiuto o la revoca dell’intero importo del sostegno.

Tuttavia, nel caso in cui un agricoltore eserciti le attività per le quali gli è stato concesso il sostegno, sarebbe contrario a tale obiettivo della PAC privarlo del sostegno relativo a dette attività.

77. Di conseguenza, a mio avviso, la Corte dovrebbe adottare un’interpretazione della nozione di «vantaggio», di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 e all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, che impone solo il rifiuto o la revoca dell’importo del sostegno non dovuto, in quanto risultante dalle condizioni create artificialmente, ma non dell’importo totale del sostegno, purché sia stata esercitata l’attività agricola.

Tale interpretazione permetterebbe di conciliare al meglio gli obiettivi della PAC con la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

78. Mi restano da esaminare alcuni argomenti pratici dedotti dai sostenitori dell’interpretazione sanzionatoria.

79. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che un’interpretazione ai sensi della quale soltanto l’importo eccedente dovrebbe essere rifiutato o revocato sarebbe fonte di arbitrarietà e imprevedibilità, in quanto le autorità dovrebbero elaborare scenari ipotetici per calcolare l’importo al quale un agricoltore avrebbe avuto diritto e l’importo che dovrebbe essere rifiutato o revocato.

Tale Stato membro ha sottolineato, in udienza, che il compimento di siffatte valutazioni è caratterizzato da notevoli difficoltà.

80. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’individuazione di situazioni di condizioni create artificialmente comporta costi amministrativi elevati, in quanto impone alle autorità di sostituire una domanda di sostegno non corretta con una domanda corretta.

81. Pur ritenendo che tali argomenti siano pertinenti, siffatte difficoltà pratiche non sembrano insormontabili.

La presente causa dimostra che è possibile effettuare i calcoli necessari (v. paragrafo 12 delle presenti conclusioni).

82. Inoltre, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’onere potenzialmente gravante sulle autorità non sarebbe eccessivo qualora fosse loro richiesto soltanto di compiere sforzi ragionevoli.

Peraltro, le valutazioni pertinenti sono di norma già effettuate nell’ambito dell’indagine sulle condizioni create artificialmente.

83. Tuttavia, in situazioni in cui è impossibile effettuare i calcoli necessari, la giurisprudenza sembra avallare la tesi secondo cui il rifiuto o la revoca dell’intero importo del sostegno sono giustificati ( 29 ).

84. Di conseguenza, gli argomenti basati su difficoltà pratiche non sembrano costituire motivi sufficienti per opporsi all’interpretazione proposta.

V. Conclusione

85. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: Il termine «vantaggio», utilizzato nell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, e nell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 deve essere interpretato nel senso che deve essere rifiutato o revocato soltanto l’importo del sostegno risultante dalla creazione di condizioni artificiali. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Regolamento del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1). 3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag.

549. Esso è stato sostituito dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento n. 1306/2013 (GU 2021, L 435, pag. 187). 4 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

Esso è stato sostituito dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013 (GU 2021, L 435, pag. 1). 5 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2016, L 347, pag. 487).

Anch’esso è stato sostituito dal regolamento 2021/2115. 6 V., in particolare, articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, nonché terzo, nono e tredicesimo considerando del regolamento n. 2988/95. 7 [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] (Capo dell’ufficio distrettuale dell’Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell’agricoltura, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«autorità amministrativa di primo grado»). 8 [OSCURATO:PERSONA] Oddziału [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] w Rzeszowie (direttore della filiale regionale della Precarpazia dell’Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell’agricoltura, situata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«autorità amministrativa di secondo grado»). 9 Il giudice del rinvio prende in considerazione la giurisprudenza della Corte, ai sensi della quale una pratica abusiva richiede due elementi costitutivi: da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa pertinente, l’obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.

Esso menziona, in particolare, le sentenze del 12 settembre 2013, Slancheva sila (C‑434/12, EU:C:2013:546) e del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑176/20, EU:C:2022:274). 10 [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «KRS»). 11 [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alle sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015) e del 4 settembre 2025, AW «T» (C‑225/22, EU:C:2025:649), unitamente alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), dell’8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819). 12

V. le mie conclusioni nella causa Naski (C‑273/24, EU:C:2026:609, in particolare paragrafi da 36 a 38), in cui sono richiamate le sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA] (C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232) e del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario) (C‑521/21, EU:C:2026:242).

V. anche, più recentemente, sentenze del 16 luglio 2026, Gekus (C‑748/23, EU:C:2026:594, in particolare punti da 35 a 37) e del 16 luglio 2026, [OSCURATO:PERSONA] Sądu Najwyższego (C‑96/24, C‑103/24 e C‑112/24, EU:C:2026:595, in particolare punti da 52 a 54). 13

V. le mie conclusioni nella causa Naski (C‑273/24, EU:C:2026:609, in particolare paragrafi da 39 a 42). 14 Segnatamente, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015) e Corte EDU, 8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek/[OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819). 15 Tra tali circostanze figurava la nomina di talune persone a giudici della Corte suprema, da parte del presidente della Repubblica, nonostante la decisione dell’organo giurisdizionale polacco competente che sospendeva le relative delibere della KRS,, nonché il fatto che la Corte EDU e la Corte suprema amministrativa avevano ritenuto che le procedure specifiche di nomina di determinate persone fossero in contrasto con i requisiti di indipendenza. 16 Il corsivo è mio. 17 Il corsivo è mio. 18 Occorre tuttavia rilevare che la versione in lingua italiana dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 si distingue dalle altre versioni linguistiche, in quanto menziona la revoca del «vantaggio indebitamente ottenuto», mentre altre versioni linguistiche si riferiscono al «vantaggio ottenuto». 19 A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia, in sostanza, alle seguenti disposizioni: 1) articolo 193 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1); 2) articolo 30 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16); 3) articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 65/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU 2011, L 25, pag. 8); e 4) articolo 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU 2011, L 157, pag. 1). 20 Ciò vale anche per altri atti dell’Unione.

V., ad esempio, articolo 7 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune (GU 1999, L 160, pag. 113) o articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1). 21 V., a tal riguardo, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑64/21, EU:C:2022:453, paragrafo 43) e nella causa G.K. e a. (Procura europea) (C‑281/22, EU:C:2023:510, paragrafo 33). 22 Alla luce di ciò, la Corte ha dichiarato che le disposizioni del regolamento n. 1306/2013 devono essere interpretate conformemente alle norme generali del regolamento n. 2988/95.

V. sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ja [OSCURATO:PERSONA]) (C‑437/22, EU:C:2024:176, punto 51). 23 La Corte lo ha dichiarato per la prima volta nella sentenza del 14 dicembre 2000, Emsland-Stärke (C‑110/99, EU:C:2000:695, punto 56) (il corsivo è mio), che riguardava pratiche abusive in materia di restituzioni all’esportazione nell’ambito della PAC, ma in cui l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 non era applicabile ratione temporis .

La Corte ha ribadito la stessa conclusione in cause successive, nel contesto delle quali tale regolamento era applicabile.

V., ad esempio, sentenze del 4 giugno 2009, Pometon (C‑158/08, EU:C:2009:349, punto 28); del 9 luglio 2015, Cimmino e a., C‑607/13, EU:C:2015:448, punto 73); e del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/PB (C‑721/22 P, EU:C:2024:836, punto 46). 24

V. sentenza del 9 luglio 2015, (C607/13, EU:C:2015:448, punto 75). 25 Conclusioni dell’avvocata generale Sharpston nella causa Cimmino e a. (C‑607/13, EU:C:2015:67, paragrafo 112). 26 L’Italia sostiene che l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 dà attuazione all’articolo 5 del regolamento n. 2988/95.

V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni. 27 Il corsivo è mio. 28 V., ad esempio, sentenza del 4 giugno 2009, Pometon (C‑158/08, EU:C:2009:349, punto 28 e giurisprudenza citata). 29 A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia alla sentenza del 13 dicembre 2012, FranceAgriMer (C‑670/11, EU:C:2012:807), riguardante l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, in cui la Corte ha dichiarato che le autorità nazionali potevano esigere la restituzione integrale poiché una parte del vantaggio non poteva essere identificata separatamente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA presentate il 17 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 470/25 E. sp. z o.o. contro [OSCURATO:PERSONA]łu [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] w Rzeszowie, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio – Articolo 4, paragrafo 3 – Politica agricola comune – Finanziamento, gestione e monitoraggio – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 60 – Clausola di elusione – Conseguenze dell’accertamento che le condizioni per l’ottenimento di un vantaggio sono state create artificialmente – Nozione di “vantaggio” – Rifiuto o revoca dell’importo totale del sostegno o del solo importo risultante dalle condizioni create artificialmente » I. Introduzione 1. Qualora si accerti che, mediante la divisione di un’azienda agricola, un agricoltore ha creato condizioni artificiali al fine di ottenere, nell’ambito della politica agricola comune (PAC), sostegni di importo più elevato rispetto a quelli a cui avrebbe avuto diritto ai sensi delle norme dell’Unione applicabili, dovrebbe essere rifiutato l’intero importo del sostegno o soltanto l’importo risultante dalla creazione di condizioni artificiali? 2. È questa, in sostanza, la questione sollevata dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «Corte suprema amministrativa») nella presente causa. Essa invita la Corte di giustizia a interpretare la nozione di «vantaggio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (EC, Euratom) n. 2988/95 ( 2 ) relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione[, termine usato come sinonimo di «benefici[o]» ai sensi] dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 3 ) sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC. II. Contesto normativo 3. L’articolo 4 del regolamento n. 2988/95 così dispone: «1.      Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto: –      mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti; –      mediante la perdita totale o parziale della garanzia costituita a sostegno della domanda di un vantaggio concesso o al momento della percezione di un anticipo. 2.      L’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria. 3.      Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto [dell’Unione] applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso. 4.      Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni». 4. L’articolo 5 del regolamento n. 2988/95 stabilisce quanto segue: «1.      Le irregolarità intenzionali o causate da negligenza possono comportare le seguenti sanzioni amministrative: a)      il pagamento di una sanzione amministrativa; b)      il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percette o eluse aumentato, se del caso, di interessi; tale importo complementare, determinato in base a una percentuale da stabilire nelle pertinenti normative, non può superare il livello assolutamente necessario a conferirgli carattere dissuasivo; c)      la privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso dalla normativa [dell’Unione] anche se l’operatore ne ha beneficiato indebitamente soltanto in parte; d)      l’esclusione o la revoca dell’attribuzione del vantaggio per un periodo successivo a quello dell’irregolarità; e)      la revoca temporanea di un’autorizzazione o di un riconoscimento necessari per poter beneficiare di un regime di aiuti [dell’Unione]; f)      la perdita di una garanzia o cauzione costituita ai fini dell’osservanza delle condizioni previste da una normativa o la ricostituzione dell’importo di una garanzia indebitamente liberata; g)      altre sanzioni, di carattere esclusivamente economico, aventi natura e portata equivalenti, contemplate dalle normative settoriali adottate dal Consiglio in funzione delle necessità proprie del settore di cui trattasi e nel rispetto delle competenze di esecuzione conferite alla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio. 2.       Fatte salve le disposizioni delle normative settoriali vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, le altre irregolarità possono unicamente dar luogo alle sanzioni non assimilabili ad una sanzione penale previste al paragrafo 1, purché tali sanzioni siano indispensabili per la corretta applicazione della normativa». 5. L’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Clausola di elusione», stabilisce quanto segue: «Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione». III. Controversia nel procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 6. E. è una società polacca (in prosieguo: la «società E.»), che ha lo status di produttore agricolo. 7. La società E. ha richiesto l’erogazione di pagamenti per una serie di lotti di terreno nell’ambito di regimi dell’Unione di sostegno all’agricoltura per l’anno 2019. Essi consistevano in: 1) pagamenti diretti, segnatamente il pagamento unico per superficie, il pagamento per l’inverdimento e il pagamento ridistributivo; 2) pagamenti agroambientali e climatici; e 3) pagamenti a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. 8. Tali pagamenti rientravano nel periodo di finanziamento della PAC 2014-2020. Essi erano disciplinati dalla normativa dell’Unione all’epoca applicabile, che comprendeva il regolamento (UE) n. 1307/2013 ( 4 ) sui pagamenti diretti, unitamente al regolamento (UE) n. 1305/2013 ( 5 ) sullo sviluppo rurale. Le norme comuni in materia di finanziamento, gestione e monitoraggio dei sostegni nell’ambito della PAC erano disciplinate dal regolamento n. 1306/2013, mentre il regolamento n. 2988/95 stabilisce una normativa generale relativa a controlli, misure e sanzioni riguardanti irregolarità, ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione in tutti i settori del diritto dell’Unione, compresa, quindi, la PAC ( 6 ). 9. Nel corso di una verifica amministrativa, l’autorità amministrativa di primo grado ( 7 ) ha constatato che la società E. aveva lo stesso rappresentante di B., una società polacca (in prosieguo: la «società B.») avente anch’essa lo status di produttore agricolo, la quale aveva richiesto l’erogazione degli stessi pagamenti richiesti dalla società E. L’unico azionista della società E era N., un’altra società polacca (in prosieguo: la «società N.»). 10. Nel corso del procedimento, l’autorità amministrativa di primo grado ha accertato l’esistenza di legami tra le tre società, nonché tra le persone che le componevano, tra loro imparentate. Per quanto riguarda le società E. e B., siffatti legami sono stati comprovati anche da circostanze quali le medesime modalità di gestione o l’avvalersi dei servizi degli stessi soggetti (soggetti che operano nel settore agro-tecnico, periti agricoli, avvocati). L’autorità ne ha tratto la conclusione che tali società fossero collegate a livello personale e di capitale. Essa ha inoltre osservato che le due società erano state costituite quasi contemporaneamente, avevano stipulato contratti di locazione l’una con l’altra e avevano iniziato l’esecuzione dell’impegno agro-climatico-ambientale nel 2015, con lo stesso pacchetto e la stessa variante. Di conseguenza, l’autorità ha adottato decisioni con le quali ha rifiutato di concedere alla società E i pagamenti richiesti. 11. Tale posizione è stata confermata, a seguito di reclamo, mediante decisioni adottate dall’autorità amministrativa di secondo grado ( 8 ) il 30 novembre 2021. 12. Quale elemento di prova aggiuntivo, tale autorità ha presentato una simulazione dei calcoli per ciascuno dei pagamenti che le società E., B. e N. avrebbero potuto ricevere agendo come un soggetto unico. Essa ha poi confrontato questi calcoli con l’importo dei pagamenti ottenibili nel caso in cui le tre società li avessero richiesti separatamente. La differenza tra i due importi era pari a 69 916,37 złoty polacchi (PLN) (circa EUR 16 445). L’autorità ha ritenuto che tali calcoli indicassero l’esistenza di un vantaggio risultante da condizioni create artificialmente per ottenere un pagamento di importo più elevato. 13. Di conseguenza, secondo tale autorità, le società E., B. e N. avevano concepito la loro struttura in modo artificiale, dividendo un’azienda agricola al fine di massimizzare i pagamenti ottenibili nell’ambito dei regimi dell’Unione di sostegno all’agricoltura, al fine di evitare la regressività dei pagamenti in funzione della superficie. 14. La società E. ha proposto ricorsi avverso le decisioni dell’autorità amministrativa di secondo grado dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (Tribunale amministrativo del voivodato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). 15. Con sentenza del 7 aprile 2022, tale giudice ha respinto i ricorsi. A suo avviso, la società E. aveva creato artificialmente le condizioni per ottenere i maggiori vantaggi possibili dai sostegni dell’Unione. Tale giudice ha applicato la suddetta conclusione alla totalità dei pagamenti richiesti dalla società E. 16. La società E. ha impugnato detta sentenza dinanzi alla Corte suprema amministrativa, giudice del rinvio nella presente causa. 17. A sostegno della sua impugnazione, la società E. afferma, in particolare, che essa non ha creato condizioni artificiali e, in subordine, che il diritto dell’Unione applicabile è stato interpretato erroneamente, in quanto la creazione di condizioni artificiali avrebbe dovuto comportare soltanto una riduzione dei pagamenti pari all’importo risultante dalla creazione di condizioni artificiali, e non il rifiuto dei pagamenti nella loro totalità. 18. Il giudice del rinvio sintetizza la giurisprudenza della Corte in materia di accertamento dell’esistenza di condizioni create artificialmente ( 9 ), ma non chiede alla Corte di fornire indicazioni su tale aspetto della causa. Esso chiede soltanto l’interpretazione del diritto dell’Unione relativo alle conseguenze dell’accertamento che un richiedente ha creato condizioni artificiali. L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 stabilisce che la conseguenza della creazione di condizioni artificiali è «il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso», mentre l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 prevede che «i benefici (…) non sono concessi» ai soggetti che hanno creato artificialmente le condizioni richieste. Il punto controverso tra le parti è il modo in cui tali disposizioni debbano essere interpretate per quanto concerne la nozione di «vantaggio». 19. Il giudice del rinvio osserva che, sebbene l’uso dell’espressione «i benefici (…) non sono concessi» nell’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 possa suggerire che il pagamento dell’intero importo può essere rifiutato, l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 2988/95, ai sensi del quale le misure ivi previste non dovrebbero essere considerate sanzioni, implica che il rifiuto del pagamento dovrebbe applicarsi solo agli importi ottenuti grazie alle condizioni create artificialmente e non all’intero importo del sostegno. 20. Inoltre, tale giudice rileva che è possibile adottare sia l’approccio in base al quale non sono concessi i vantaggi sorti mediante la creazione di condizioni artificiali, sia l’approccio in base al quale non è concesso alcun sostegno. Esso sottolinea che esistono approcci divergenti nella giurisprudenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri e che alcuni, come i giudici polacchi, adottano il secondo approccio, qualificato come «interpretazione sanzionatoria», il quale conduce all’esclusione totale di un soggetto dal regime di sostegno qualora si constati che le condizioni richieste sono state create artificialmente, mentre altri, come i giudici tedeschi, prediligono il primo approccio, denominato «interpretazione correttiva», ai sensi del quale viene rifiutata soltanto la parte del pagamento risultante dalla creazione di condizioni artificiali. Tale divergenza interpretativa può avere conseguenze dannose per gli agricoltori polacchi e mettere a repentaglio l’efficacia e l’uniformità del diritto dell’Unione. 21. In tale contesto, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il termine “vantaggio”, utilizzato nell’articolo 4, paragrafo 3, del [regolamento n. 2988/95] e nell’articolo 60 del [regolamento n. 1306/2013] debba essere interpretato nel senso che tale termine indica la mancata assegnazione o la revoca dell’intero pagamento risultante dal settore della legislazione agricola o solo della parte del pagamento risultante dalla creazione di condizioni artificiali». 22. Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte la società E., la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, la Romania e la [OSCURATO:PERSONA] europea. 23. Il 4 giugno 2026 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale la società E., il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA], il Regno di Danimarca, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese orali. IV. Analisi A. Ricevibilità 24. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa è irricevibile, in quanto il giudice del rinvio non è regolarmente costituito. La domanda è stata proposta da un collegio composto da tre giudici della Corte suprema amministrativa, uno dei quali è stato nominato giudice di tale organo giurisdizionale nell’ambito di una procedura cui ha partecipato la KRS nella sua nuova composizione ( 10 ). [OSCURATO:PERSONA] invoca, in particolare, la giurisprudenza della Corte relativa al mancato rispetto, da parte del Sąd Najwyższy (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «Corte suprema»), dei requisiti del diritto dell’Unione inerenti all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 11 ). Essa ritiene che, poiché la posizione istituzionale della Corte suprema amministrativa è analoga a quella della Corte suprema, alla valutazione della regolarità della composizione della Corte suprema amministrativa si applichino gli stessi requisiti. 25. A mio avviso, l’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere respinta. 26. Come ho recentemente osservato nelle mie conclusioni nella causa Naski ( 12 ), la Corte ha dichiarato che la mera circostanza che un giudice sia stato nominato sulla base di una proposta della KRS nella sua nuova composizione non è sufficiente per concludere nel senso di una violazione dei requisiti inerenti all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta. Di converso, è necessario prendere in considerazione tutte le circostanze che hanno accompagnato la nomina del giudice interessato. Inoltre, non ogni vizio della procedura di nomina determina l’invalidità della composizione di un organo giurisdizionale; sono rilevanti soltanto le irregolarità di natura tale da suscitare, nei singoli, dubbi seri e legittimi che tale giudice non sia libero da influenze esterne provenienti, in particolare, da altri rami del potere esecutivo. 27. Inoltre, come ho indicato nelle mie conclusioni nella causa Naski ( 13 ), alcune pronunce invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 14 ) riguardano circostanze specifiche, relative a persone nominate giudici di determinate sezioni della Corte suprema, che hanno indotto la Corte a ritenere confutata la presunzione ai sensi della quale un organo giurisdizionale nazionale soddisfa i requisiti di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE ( 15 ). 28. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto alcun elemento specifico o concreto che consenta di stabilire che uno dei giudici che siedono nel collegio che costituisce il giudice del rinvio sia stato nominato nell’ambito di una procedura caratterizzata da circostanze analoghe a quelle esaminate in tale giurisprudenza. [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure sottoposto alla Corte circostanze specifiche riguardanti il giudice interessato, ma si è basata unicamente sul fatto che quest’ultimo è stato nominato sulla base di una proposta della KRS nella sua nuova composizione. 29. Di conseguenza, ritengo che, nella presente causa, la presunzione secondo cui la questione è proposta da una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE non sia stata confutata e che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile. B. Merito 30. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in che modo debba essere interpretata la nozione di «vantaggio» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 e all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013. Tale interpretazione è necessaria per consentire a detto giudice di decidere se, in circostanze in cui è stato accertato che un soggetto ha creato artificialmente le condizioni richieste per ottenere pagamenti ai sensi della normativa agricola dell’Unione, si debba rifiutare o revocare l’intero importo del sostegno oppure il solo importo risultante dalle condizioni create artificialmente. 31. È opportuno ricordare che tale questione riguarda soltanto le conseguenze dell’accertamento dell’esistenza di condizioni create artificialmente, e non l’accertamento, in sé, dell’esistenza di condizioni create artificialmente, sebbene la società E. contesti anche quest’ultimo aspetto dinanzi al giudice del rinvio. La questione sollevata dinanzi alla Corte si basa, quindi, sulla premessa che sia stata accertata l’esistenza di condizioni create artificialmente. 32. Le parti del procedimento dinanzi alla Corte assumono due posizioni diverse su tale questione. In sostanza, la società E., il [OSCURATO:PERSONA], la Danimarca, la Romania e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la nozione di «vantaggio» si riferisce al solo importo risultante dalle condizioni create artificialmente. Definirò tale approccio come «interpretazione correttiva». Di converso, la [OSCURATO:PERSONA], l’Italia e il [OSCURATO:PERSONA] sostengono che tale nozione si riferisce all’intero importo del sostegno, approccio che definirò «interpretazione sanzionatoria». 33. Tanto i sostenitori dell’interpretazione correttiva quanto quelli dell’interpretazione sanzionatoria si basano sul tenore letterale, sul contesto e sugli obiettivi delle stesse disposizioni, ma giungono a conclusioni opposte. 34. Nelle presenti conclusioni, illustrerò anzitutto gli argomenti contrapposti delle parti, inquadrandoli nei consueti metodi di interpretazione del diritto dell’Unione, al fine di dimostrare che entrambe le interpretazioni sono possibili. Procederò poi a una scelta e spiegherò il motivo per cui, a mio avviso, un’interpretazione correttiva è più adeguata, tenuto conto, in particolare, della struttura e degli obiettivi della normativa dell’Unione di cui trattasi. 1. Sintesi dei principali argomenti delle parti a) Tenore letterale 35. La società E. sostiene che l’espressione « tali benefici» ( 16 ), di cui all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, indica che deve esistere un nesso diretto tra il beneficio e la creazione di condizioni artificiali, sicché solo una parte del pagamento dovrebbe essere rifiutata o revocata. 36. Di converso, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sostengono che l’espressione «i benefici (…) non sono concessi» ( 17 ), di cui all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, esclude la possibilità di fare riferimento unicamente alla parte del pagamento risultante dalle condizioni create artificialmente. Tale formulazione rinvia alla nozione di «beneficio», che rientra nella più ampia categoria dei «benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola». Essa definisce l’aiuto che può essere ottenuto, sicché il «beneficio» dovrebbe corrispondere all’importo dell’aiuto richiesto dal soggetto che ha creato le condizioni artificiali. 37. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, sulla base di un’analisi letterale dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, l’uso del termine «vantaggio» al singolare indica che esso fa riferimento alla prestazione nel suo complesso; il termine «vantaggio» è un termine generico nel quale rientra qualsiasi pagamento e, pertanto, ridurre tale nozione a un’eccedenza costituirebbe un’interpretazione contra legem . 38. L’Italia sostiene che il tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 non opera alcuna distinzione tra vantaggio parziale e vantaggio totale conseguito, a differenza di altre disposizioni, quali l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento ( 18 ). Pertanto, quando il legislatore dell’Unione intende riferirsi unicamente a una parte del vantaggio indebitamente conseguito, lo fa in modo espresso. Inoltre, interpretando in modo sistematico il tenore letterale dell’articolo 4 del regolamento n. 2988/95, l’Italia conclude che la limitazione della revoca del vantaggio a quanto è stato indebitamente ottenuto è prevista soltanto dal paragrafo 2 di tale articolo, che, però, si riferisce solo al paragrafo 1, con la conseguenza che il termine «vantaggio» di cui al paragrafo 3 designa l’importo totale del sostegno ricevuto. b) Contesto 39. Per quanto riguarda il contesto immediato, vale a dire altre disposizioni degli atti dell’Unione in cui si inseriscono le disposizioni di cui si chiede l’interpretazione, le parti, indipendentemente dal fatto che sostengano l’interpretazione correttiva o sanzionatoria, si fondano sulla distinzione tra misure e sanzioni amministrative, ma traggono da siffatta distinzione conclusioni differenti. 40. I sostenitori dell’interpretazione correttiva sottolineano che l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, relativo alle misure amministrative, e l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, che dà attuazione a tale disposizione nel contesto della PAC, mirano ad eliminare gli importi indebitamente versati e a ripristinare la situazione che sarebbe esistita in assenza di condizioni create artificialmente. Pertanto, nella nozione di «vantaggio» di cui a tali disposizioni rientra soltanto la parte del sostegno che un agricoltore riceve grazie a condizioni create artificialmente, e non il sostegno al quale l’agricoltore ha diritto in assenza di tali condizioni, in quanto ciò equivarrebbe a sanzionare tale soggetto. 41. Come sottolineato, in udienza, dalla società E. e dal [OSCURATO:PERSONA], tali disposizioni, che riguardano misure amministrative, non possono, di per sé, fungere da base giuridica per consentire agli Stati membri di imporre sanzioni agli agricoltori. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], se nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro non esiste alcuna disposizione che disciplini la questione delle sanzioni, tale omissione non può essere sanata estendendo l’interpretazione dell’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013. Secondo la Danimarca e la [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni di cui trattasi devono essere applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, e nel caso in cui alcuni Stati membri intendano spingersi oltre e imporre sanzioni, potranno sussistere differenze tra di essi a tale riguardo. 42. Di converso, i sostenitori dell’interpretazione sanzionatoria non concepiscono il rifiuto o la revoca dell’intero importo del sostegno come una sanzione. A tale riguardo, l’espressione «interpretazione sanzionatoria» potrebbe, di fatto, essere impropria per indicare tale approccio; tuttavia, poiché è utilizzata da tutte le parti del presente procedimento, la manterrò. 43. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la distinzione tra misure e sanzioni amministrative di cui al regolamento n. 2988/95 indica, di fatto, che l’esclusione totale non è una misura sanzionatoria nei confronti del beneficiario, bensì una misura di ripristino della legalità; essa consiste nella mera eliminazione degli effetti economici di un pagamento indebito. Inoltre, gli Stati membri possono comunque imporre sanzioni. 44. Ad avviso dell’Italia, la creazione di condizioni artificiali costituisce un comportamento intenzionale caratterizzato da un raggiro e costituisce, pertanto, un’irregolarità intenzionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 2988/95, cui l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 dà attuazione. La riprovevolezza del comportamento del richiedente non può essere quantificata, poiché la creazione di condizioni artificiali compromette il rapporto di fiducia tra l’autorità che concede il vantaggio e il soggetto che lo riceve. Pertanto, l’intero importo del sostegno dovrebbe essere rifiutato o revocato. c) Obiettivi 45. La società E., la Danimarca, la Romania e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che un’interpretazione correttiva è conforme agli obiettivi delle disposizioni di cui trattasi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] affermano che l’interpretazione sanzionatoria è conforme a tali obiettivi. 46. A tal riguardo, la società E. sostiene che uno degli obiettivi della PAC è quello di sostenere gli agricoltori che esercitano effettivamente un’attività agricola. Conformemente a tale obiettivo, se soltanto la parte del sostegno relativa alle condizioni artificiali è rifiutata o revocata, gli agricoltori riceveranno il sostegno cui hanno diritto; diversamente, essi non beneficerebbero di alcun sostegno, nonostante l’esercizio effettivo di un’attività agricola. Essa invoca altresì il principio del ne bis in idem e il principio di proporzionalità, in quanto un’interpretazione delle disposizioni nel senso che esse si basano sulla restituzione elimina il rischio di applicare due volte una misura sanzionatoria nei confronti della stessa entità, e l’esclusione dai regimi di sostegno, indipendentemente dall’importo del vantaggio ottenuto, è sproporzionata e dannosa per gli agricoltori. 47. [OSCURATO:PERSONA] invoca la tutela degli interessi finanziari dell’Unione quale obiettivo delle disposizioni di cui trattasi. Tali interessi sono tutelati riducendo l’importo concesso, mediante sottrazione della parte non dovuta. 48. Secondo la Danimarca, rifiutare o revocare soltanto la parte del sostegno ricevuto dall’agricoltore in ragione delle condizioni create artificialmente è una soluzione che garantisce un giusto equilibrio tra gli obiettivi della PAC e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. 49. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] concorda sul fatto che gli obiettivi delle disposizioni di cui trattasi consistono nel garantire l’attuazione effettiva della PAC e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Tuttavia, tali obiettivi non sarebbero raggiunti se si ammettesse la possibilità di ottenere parte del sostegno nonostante la creazione di condizioni artificiali, poiché ciò non incentiverebbe un uso corretto ed efficace dei fondi dell’Unione. Occorre tener conto dell’articolo 325 TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ai sensi dei quali gli Stati membri sono tenuti ad attuare regimi di sostegno e ad adottare misure concrete per combattere gli abusi. 50. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non si può ritenere che il rifiuto o la revoca dell’intero importo del sostegno privi l’agricoltore di un diritto. Il diritto al sostegno non è mai esistito, dato che il richiedente che ha ottenuto il sostegno sulla base di condizioni create artificialmente non soddisfaceva i requisiti sostanziali per la sua concessione, sicché l’intero pagamento costituisce un pagamento indebito. In tal senso, il rifiuto o la revoca della totalità del pagamento sono proporzionati, in quanto neutralizzano completamente gli effetti della creazione di condizioni artificiali; sono adeguati, in quanto eliminano direttamente l’effetto della creazione di siffatte condizioni; e non esistono misure meno severe e altrettanto efficaci, in quanto il mero recupero dell’importo eccedente lascia intatta parte degli effetti dell’elusione. 51. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], l’esclusione totale dal sostegno è conforme agli obiettivi di effettività e dissuasione che le misure amministrative devono perseguire al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 2988/95. d) Genesi legislativa 52. Soltanto la [OSCURATO:PERSONA] deduce argomenti che riguardano la genesi legislativa. Essa sottolinea che in precedenti regolamenti dell’Unione riguardanti la PAC erano rinvenibili clausole di elusione analoghe a quella di cui all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, le quali prevedevano già che a coloro in relazione ai quali fosse stato accertato che avevano creato artificialmente le condizioni richieste non era concesso alcun vantaggio. Sebbene l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 non faccia direttamente riferimento alla mancata assegnazione o alla revoca di pagamenti, la genesi legislativa non impone di escludere tale soluzione. È quindi difficile ritenere che l’intenzione del legislatore dell’Unione fosse stata quella di limitare l’applicazione dell’esclusione totale del sostegno in caso di elusione della normativa applicabile. 53. A mio avviso, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] basato sulla genesi legislativa non suffraga l’interpretazione sanzionatoria né l’interpretazione correttiva, in quanto nulla indica che disposizioni precedenti analoghe all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 debbano essere interpretate conformemente a una soluzione o all’altra ( 19 ). In altri termini, anch’esse erano ambigue, così come l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 ( 20 ). 2. Interpretazione proposta 54. In assenza di precisazioni quanto alla nozione di «vantaggio» nel regolamento n. 2988/95 o [di «beneficio»] nel regolamento n. 1306/2013, non è possibile concludere, sulla sola base del tenore letterale, se tale nozione si riferisca all’intero importo del sostegno o, invece, al solo importo che risulta dalle condizioni create artificialmente. 55. Infatti, considerando il testo di tali disposizioni autonomamente, si potrebbe ammettere tanto un’interpretazione correttiva quanto un’interpretazione sanzionatoria. Come ho indicato in precedenti conclusioni, nella maggior parte dei casi non è possibile comprendere il significato delle disposizioni del diritto dell’Unione tenendo conto soltanto dei termini utilizzati. In tali casi, la formulazione delle disposizioni non può essere separata dal loro contesto e dai loro obiettivi ( 21 ). 56. Ricordo che la presente causa riguarda sostegni nell’ambito della PAC. Così come presentata alla Corte, essa muove dalla premessa secondo cui le aziende agricole delle società E., B. e N. sono state suddivise artificialmente al fine di ottenere un pagamento più elevato rispetto a quello al quale avrebbero avuto diritto se avessero presentato la richiesta come entità unica. Tuttavia, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, nel caso di specie sembra pacifico che la società E. esercitasse un’attività agricola nel periodo per il quale l’aiuto doveva essere concesso. Sembra quindi che la società E. avesse diritto al sostegno, ma che l’importo dello stesso avrebbe dovuto essere inferiore, a causa del sistema di pagamenti decrescenti introdotto per favorire le aziende agricole di dimensioni minori. 57. In tali circostanze, la disposizione direttamente pertinente in base alla quale il giudice del rinvio dovrebbe decidere se debba essere rifiutato l’importo totale o soltanto l’importo in eccedenza, è la clausola di elusione di cui all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013. Per dirimere la controversia dinanzi ad esso pendente, il giudice del rinvio deve comprendere il significato della nozione di «benefici» contenuta in tale disposizione. 58. L’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 si inserisce nel titolo V di quest’ultimo, intitolato «Sistemi di controllo e sanzioni». Come risulta dall’articolo 58, la prima disposizione di tale titolo, i sistemi di controllo e le sanzioni che devono essere introdotti dagli Stati membri mirano a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Il contesto rilevante ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di tale titolo è, quindi, il regolamento n. 2988/95, che è una normativa generale volta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione in tutti i settori in cui interviene il bilancio dell’Unione, compresa la PAC. 59. Ciò è confermato dal considerando 39 del regolamento n. 1306/2013, nel quale si legge: «[p]er tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell’Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite. È altresì opportuno che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l’accertamento e l’adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine è opportuno applicare il regolamento [n. 2988/95]. (…)» ( 22 ). 60. La Corte ha già interpretato l’articolo 4 del regolamento n. 2988/95 nel senso che contempla misure amministrative volte a tutelare le entrate e le spese del bilancio dell’Unione. A tale riguardo, la Corte ha operato una distinzione tra misure amministrative e sanzioni. Siffatta conclusione discende, infatti, dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 2988/95, secondo il quale «[l]e misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni». 61. Ciò è confermato dalla giurisprudenza, in cui la Corte ha costantemente dichiarato che «l’obbligo di rimborso non costituirebbe una sanzione , per la quale sarebbe necessario un fondamento giuridico chiaro e non ambiguo, bensì la semplice conseguenza della constatazione che le condizioni richieste per l’ottenimento del beneficio derivante dalla normativa [dell’Unione] sono state create artificiosamente, rendendo indebite le restituzioni concesse e giustificando, di conseguenza, l’obbligo di restituzione» ( 23 ). 62. Su tale base, nella sentenza Cimmino e a ( 24 )., la Corte ha statuito che un operatore che si era artificiosamente posto in una situazione che gli consentiva di beneficiare indebitamente del dazio agevolato per l’importazione di banane era tenuto a pagare i dazi riguardanti i prodotti interessati, ferme restando, se del caso, le sanzioni previste dalla normativa nazionale. 63. In sintesi, quindi, il regolamento n. 2988/95 opera una distinzione tra misure e sanzioni amministrative; le prime sono disciplinate all’articolo 4 e le seconde all’articolo 5 di tale regolamento e dalla giurisprudenza risulta che le misure amministrative hanno lo scopo di tutelare il bilancio dell’Unione, e non di sanzionare coloro che hanno eluso la normativa dell’Unione. Volendo citare l’avvocata generale Sharpston, «tali misure sono in sostanza relative al recupero di determinate somme di denaro che avrebbero dovuto essere versate nel bilancio dell’Unione, ma non lo sono state; o che sono state indebitamente pagate da tale bilancio» ( 25 ), oppure, come nel caso di specie, che non dovrebbero essere pagate dal bilancio dell’Unione. 64. Tutte le parti del presente procedimento, ad eccezione dell’Italia ( 26 ), concordano sul fatto che l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 costituisce non già una sanzione, bensì una misura amministrativa, che dà attuazione all’articolo 4 del regolamento n. 2988/95 nell’ambito della PAC. 65. Come indicato, in sostanza, dalla [OSCURATO:PERSONA], la struttura del regolamento n. 1306/2013, che contiene norme in materia di misure amministrative all’articolo 60 e (in parte) all’articolo 63 e norme in materia di sanzioni amministrative (in parte) all’articolo 63 e all’articolo 64, rispecchia la distinzione esistente nel regolamento n. 2988/95 tra gli articoli 4 e 5 di quest’ultimo. 66. A differenza dei sostenitori dell’interpretazione correttiva, la [OSCURATO:PERSONA], la quale riconosce che l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 riguarda misure amministrative, e non sanzioni, non ritiene che il rifiuto o la revoca dell’intero importo del sostegno costituisca una sanzione. Tale Stato membro, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], sostiene che, qualora la sola parte eccedente del sostegno fosse rifiutata o revocata, ciò priverebbe tale disposizione di qualsiasi effetto dissuasivo, il che potrebbe indebolire il sistema di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. 67. Tuttavia, tale argomento basato sulla dissuasione riguarda le sanzioni, e non le misure amministrative. Contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], il fatto che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 stabilisca che i «controlli e le misure e sanzioni amministrative» devono avere «carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo» non inficia tale ragionamento, in quanto tale formulazione esprime i principi generali del regime introdotto da detto regolamento nel titolo I, mentre la distinzione tra misure e sanzioni viene introdotta più avanti, nel titolo II dello stesso regolamento. 68. Si potrebbe aggiungere che l’articolo 62 del regolamento 2021/2116, che ha sostituito l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, prevede quanto segue: «[f]atte salve disposizioni specifiche del diritto dell’Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l’elusione delle disposizioni del diritto dell’Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione» ( 27 ). 69. Poiché questa nuova disposizione utilizza la congiunzione «e», essa sembra confermare che misure preventive sono effettivamente necessarie, ma che esse sono distinte dalle misure amministrative, il cui obiettivo è eliminare le conseguenze di abusi, quando si verificano. 70. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], per conseguire l’obiettivo delle misure amministrative non è necessario rifiutare o revocare l’intero importo del sostegno, ma soltanto l’importo che non dovrebbe essere versato, o che è stato indebitamente versato, dal bilancio dell’Unione. 71. Se uno Stato membro intende spingersi oltre e ritirare un importo maggiore, lo deve fare alla luce di una base giuridica distinta, e non può avvalersi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 o dell’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013. 72. In mancanza di una base giuridica chiara per la sanzione, si verificherebbe una violazione del principio di legalità. La Corte ha dichiarato che il rifiuto o la revoca del pagamento indebito, ricevuto in conseguenza a un abuso della normativa dell’Unione, non sono contrari al principio di legalità ( 28 ). Tuttavia, negare l’intero importo, anche qualora l’agricoltore avesse diritto a un sostegno ai sensi della PAC, equivarrebbe a penalizzare tale agricoltore. 73. A tale riguardo, sembra sussistere una differenza importante tra la situazione esistente in [OSCURATO:PERSONA] e quella esistente in [OSCURATO:PERSONA]. In udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, in tale Stato membro, è stata adottata una normativa nazionale la quale prevede espressamente che non è concesso alcun pagamento ai beneficiari che abbiano creato artificialmente le condizioni per ottenere vantaggi. Tuttavia, come sottolineato dal [OSCURATO:PERSONA] e confermato dalla [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] non esiste una normativa di tal genere. 74. Interpretare l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 e l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 nel senso che essi consentono di per sé a uno Stato membro di negare l’importo totale del sostegno sarebbe contrario al principio nulla poena sine lege , in quanto l’imposizione di sanzioni esige una base giuridica chiara, che informi preventivamente i destinatari del fatto che determinati comportamenti risulteranno in una sanzione. 75. Inoltre, siffatta interpretazione non è necessaria per garantire l’efficacia delle misure amministrative, il cui obiettivo è tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, e non sanzionare abusi. Gli interessi finanziari dell’Unione sono già tutelati mediante il rifiuto o la revoca del solo importo del sostegno legato alle condizioni create artificialmente. 76. Inoltre, come indicato dalla Danimarca, la soluzione proposta è conforme agli obiettivi della PAC. Uno di tali obiettivi è fornire un sostegno agli agricoltori che esercitano effettivamente un’attività agricola. La valutazione di tale evenienza dipende dalle circostanze del caso concreto, come indicato dalla società E., dalla Danimarca e dalla Romania. Qualora un agricoltore beneficiario di un sostegno non abbia esercitato un’attività agricola, ciò giustificherebbe il rifiuto o la revoca dell’intero importo del sostegno. Tuttavia, nel caso in cui un agricoltore eserciti le attività per le quali gli è stato concesso il sostegno, sarebbe contrario a tale obiettivo della PAC privarlo del sostegno relativo a dette attività. 77. Di conseguenza, a mio avviso, la Corte dovrebbe adottare un’interpretazione della nozione di «vantaggio», di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 e all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, che impone solo il rifiuto o la revoca dell’importo del sostegno non dovuto, in quanto risultante dalle condizioni create artificialmente, ma non dell’importo totale del sostegno, purché sia stata esercitata l’attività agricola. Tale interpretazione permetterebbe di conciliare al meglio gli obiettivi della PAC con la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. 78. Mi restano da esaminare alcuni argomenti pratici dedotti dai sostenitori dell’interpretazione sanzionatoria. 79. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che un’interpretazione ai sensi della quale soltanto l’importo eccedente dovrebbe essere rifiutato o revocato sarebbe fonte di arbitrarietà e imprevedibilità, in quanto le autorità dovrebbero elaborare scenari ipotetici per calcolare l’importo al quale un agricoltore avrebbe avuto diritto e l’importo che dovrebbe essere rifiutato o revocato. Tale Stato membro ha sottolineato, in udienza, che il compimento di siffatte valutazioni è caratterizzato da notevoli difficoltà. 80. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’individuazione di situazioni di condizioni create artificialmente comporta costi amministrativi elevati, in quanto impone alle autorità di sostituire una domanda di sostegno non corretta con una domanda corretta. 81. Pur ritenendo che tali argomenti siano pertinenti, siffatte difficoltà pratiche non sembrano insormontabili. La presente causa dimostra che è possibile effettuare i calcoli necessari (v. paragrafo 12 delle presenti conclusioni). 82. Inoltre, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’onere potenzialmente gravante sulle autorità non sarebbe eccessivo qualora fosse loro richiesto soltanto di compiere sforzi ragionevoli. Peraltro, le valutazioni pertinenti sono di norma già effettuate nell’ambito dell’indagine sulle condizioni create artificialmente. 83. Tuttavia, in situazioni in cui è impossibile effettuare i calcoli necessari, la giurisprudenza sembra avallare la tesi secondo cui il rifiuto o la revoca dell’intero importo del sostegno sono giustificati ( 29 ). 84. Di conseguenza, gli argomenti basati su difficoltà pratiche non sembrano costituire motivi sufficienti per opporsi all’interpretazione proposta. V. Conclusione 85. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: Il termine «vantaggio», utilizzato nell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, e nell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 deve essere interpretato nel senso che deve essere rifiutato o revocato soltanto l’importo del sostegno risultante dalla creazione di condizioni artificiali. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Regolamento del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1). 3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549. Esso è stato sostituito dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento n. 1306/2013 (GU 2021, L 435, pag. 187). 4 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608). Esso è stato sostituito dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013 (GU 2021, L 435, pag. 1). 5 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2016, L 347, pag. 487). Anch’esso è stato sostituito dal regolamento 2021/2115. 6 V., in particolare, articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, nonché terzo, nono e tredicesimo considerando del regolamento n. 2988/95. 7 [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] (Capo dell’ufficio distrettuale dell’Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell’agricoltura, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«autorità amministrativa di primo grado»). 8 [OSCURATO:PERSONA] Oddziału [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] w Rzeszowie (direttore della filiale regionale della Precarpazia dell’Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell’agricoltura, situata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«autorità amministrativa di secondo grado»). 9 Il giudice del rinvio prende in considerazione la giurisprudenza della Corte, ai sensi della quale una pratica abusiva richiede due elementi costitutivi: da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa pertinente, l’obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Esso menziona, in particolare, le sentenze del 12 settembre 2013, Slancheva sila (C‑434/12, EU:C:2013:546) e del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑176/20, EU:C:2022:274). 10 [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «KRS»). 11 [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alle sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015) e del 4 settembre 2025, AW «T» (C‑225/22, EU:C:2025:649), unitamente alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), dell’8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819). 12 V. le mie conclusioni nella causa Naski (C‑273/24, EU:C:2026:609, in particolare paragrafi da 36 a 38), in cui sono richiamate le sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA] (C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232) e del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario) (C‑521/21, EU:C:2026:242). V. anche, più recentemente, sentenze del 16 luglio 2026, Gekus (C‑748/23, EU:C:2026:594, in particolare punti da 35 a 37) e del 16 luglio 2026, [OSCURATO:PERSONA] Sądu Najwyższego (C‑96/24, C‑103/24 e C‑112/24, EU:C:2026:595, in particolare punti da 52 a 54). 13 V. le mie conclusioni nella causa Naski (C‑273/24, EU:C:2026:609, in particolare paragrafi da 39 a 42). 14 Segnatamente, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015) e Corte EDU, 8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek/[OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819). 15 Tra tali circostanze figurava la nomina di talune persone a giudici della Corte suprema, da parte del presidente della Repubblica, nonostante la decisione dell’organo giurisdizionale polacco competente che sospendeva le relative delibere della KRS,, nonché il fatto che la Corte EDU e la Corte suprema amministrativa avevano ritenuto che le procedure specifiche di nomina di determinate persone fossero in contrasto con i requisiti di indipendenza. 16 Il corsivo è mio. 17 Il corsivo è mio. 18 Occorre tuttavia rilevare che la versione in lingua italiana dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 si distingue dalle altre versioni linguistiche, in quanto menziona la revoca del «vantaggio indebitamente ottenuto», mentre altre versioni linguistiche si riferiscono al «vantaggio ottenuto». 19 A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia, in sostanza, alle seguenti disposizioni: 1) articolo 193 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1); 2) articolo 30 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16); 3) articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 65/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU 2011, L 25, pag. 8); e 4) articolo 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU 2011, L 157, pag. 1). 20 Ciò vale anche per altri atti dell’Unione. V., ad esempio, articolo 7 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune (GU 1999, L 160, pag. 113) o articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1). 21 V., a tal riguardo, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑64/21, EU:C:2022:453, paragrafo 43) e nella causa G.K. e a. (Procura europea) (C‑281/22, EU:C:2023:510, paragrafo 33). 22 Alla luce di ciò, la Corte ha dichiarato che le disposizioni del regolamento n. 1306/2013 devono essere interpretate conformemente alle norme generali del regolamento n. 2988/95. V. sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ja [OSCURATO:PERSONA]) (C‑437/22, EU:C:2024:176, punto 51). 23 La Corte lo ha dichiarato per la prima volta nella sentenza del 14 dicembre 2000, Emsland-Stärke (C‑110/99, EU:C:2000:695, punto 56) (il corsivo è mio), che riguardava pratiche abusive in materia di restituzioni all’esportazione nell’ambito della PAC, ma in cui l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 non era applicabile ratione temporis . La Corte ha ribadito la stessa conclusione in cause successive, nel contesto delle quali tale regolamento era applicabile. V., ad esempio, sentenze del 4 giugno 2009, Pometon (C‑158/08, EU:C:2009:349, punto 28); del 9 luglio 2015, Cimmino e a., C‑607/13, EU:C:2015:448, punto 73); e del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/PB (C‑721/22 P, EU:C:2024:836, punto 46). 24 V. sentenza del 9 luglio 2015, (C607/13, EU:C:2015:448, punto 75). 25 Conclusioni dell’avvocata generale Sharpston nella causa Cimmino e a. (C‑607/13, EU:C:2015:67, paragrafo 112). 26 L’Italia sostiene che l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 dà attuazione all’articolo 5 del regolamento n. 2988/95. V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni. 27 Il corsivo è mio. 28 V., ad esempio, sentenza del 4 giugno 2009, Pometon (C‑158/08, EU:C:2009:349, punto 28 e giurisprudenza citata). 29 A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia alla sentenza del 13 dicembre 2012, FranceAgriMer (C‑670/11, EU:C:2012:807), riguardante l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, in cui la Corte ha dichiarato che le autorità nazionali potevano esigere la restituzione integrale poiché una parte del vantaggio non poteva essere identificata separatamente.