CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 34508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17335/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 284, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] M. FANTI 6/A 8/10 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 795/2018 depositata il 05/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 795/2018 pubblicata il 5 aprile 2018. Resiste con controricorso il Condominio di via M. Fanti 6/A 8/10 di [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. La Corte d’appello di Firenze, in parziale rifo rma della sentenza della sentenza del Tribunale di Firenze n. 69 \ 2014 del 13 gennaio 2014, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare al Condominio di via M. Fanti, [OSCURATO:PERSONA], la somma di € 10.556,57, oltre rivalutazione ed interessi. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dal Condominio di via M. Fanti avverso il decreto ingiuntivo intimato dell'ex amministratore Casamonti per il pagamento della somma di € 18.101,00, oltre accessori, a titolo di rimborso di spese di straordinar ia amministrazione, ed invece accolto in parte la riconvenzionale del Condominio per il rimborso dello “sbilancio di cassa”, quantificato in € 84.314,51, condannando il Casamonti a pagare al Condominio la somma di € 11.180,57, oltre rivalutazione ed interessi. La Corte d’appello ha rigettato le doglianze dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] circa l’incompletezza della espletata CTU, svolta sui documenti prodotti in causa; ha richiamato, quanto alla “ determinazione dello sbilancio”, “le affermazioni dello stesso consulente diparte, [OSCURATO:PERSONA], il quale nelle proprie osservazioni alla ctu dichiara che la differenza di circa 11.000 euro è in realtà relativa ad una somma che il Casamonti avrebbe pagato al condominio e che però non risulta in bilancio; tuttaviain relazione a ciò il convenuto non ha fornito alcuna prova"; ha sostenuto, in riferimento alle prestazioni dedotte dal Casamonti, che esse rientravano nell'attività di ordinaria amministrazione (richiesta dei preventivi per la manutenzione degli impianti, redazione della planimetria di box e garages), o erano rimaste non provate (lavori di manutenzione straordinaria su impianti condominiali di autoclave e addolcitore; supervisione dei lavori per l'esecuzione della manutenzione delle facciate); ha affermato che la fonte regolatrice del rapporto intercorso fra le parti doveva trarsi dal "preventivo per amministrazione condominiale", nel quale si leggeva: "l'incarico verrà espletato con le seguenti prestazioni. Tenuta contabilità ordinaria con creazione file informatici per ogni condomino in dare e avere, stesura dei rendiconti informa consuntiva e preventiva, con riepilogo delle spese sostenute nella gestione annuale e rendicontazione dei fornitori; consulenza ed assistenza diretta per: problematiche di natura giuridico- amministrativa e tecnico-legale; piccoli interventi edilizi, di impiantistica, o comunque per tutte le necessità derivanti dalla ordinaria manutenzione delle parti comuni; contatti con le ditte fornitrici del condominio e loro gestione all'interno del servizio e delle forniture; una riunione ordinaria e 2 riunioni straordinarie (ove occorra)”; ha ritenuto che la redazione delle planimetrie dovesse intendersi attività straordinaria e come tale autonomamente compensabile nella misu ra di € 500,00 oltre accessori; ha aggiunto che non era stata richiesta la remunerazione della prestazione di direzione dei lavori, il cui incarico era stato provato attraverso la produzione del contratto di appalto 18 febbraio 2008, riferendosi la domanda alla predisposizione del capitolato di appalto, rientrante nei doveri dell’amministratore; ha specificato che sprovvisti di prova erano rimasti il conferimento e lo svolgimento dell'attività di assistenza e consulenza per il rifacimento dell'impianto termico e di sollevamento e trattamento dell'acqua, come l'attività di esecuzione del rilievo esterno del condominio e redazione della relativa planimetria. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce l’omesso esame da parte della Corte d’appello di Firenze “ ex art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. di un fatto deciso per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: il risultato della CTU contabile disposta nel primo grado di giudizio, oggetto del primo motivo di appello”. Il ricorrente espone che il giudice di primo grado aveva così motivato sulla domanda riconvenzionale del Condominio di Via M. Fanti: "la perizia svolta dal consulente si basa principalmente sull'analisi del bilancio consuntivo del condominio per l'anno 2007 - atto approvato all'assemblea condominiale con piena valenza probatoria - dal quale risulta uno sbilancio negativo di 11.180,57 euro. Pertanto, di tale somma (...) dovrà essere dichiarato creditore il condominio. Ad ulteriore conferma dell'entità del credito, vi sono le affermazioni dello stesso consulente di parte [OSCURATO:PERSONA], il quale nelle proprie osservazioni alla ctu dichiara che la differenza di circa 11.000 euro è in realtà relativa ad una somma che il Casamonti avrebbe paga to al condominio - e che però non risulta in bilancio". Il ricorrente deduce di aver impugnato il capo della sentenza del Tribunale che statuiva la condanna dell’ex amministratore a pagare al Condominio la somma di € 11.180,57, lamentando "l'errata valutazione delle risultanze della CTU” , sotto due diversi profili: 1) errata valutazione da parte del Giudice di primo grado delle risultanze della CTU che aveva concluso per l'assenza di prova dell'ammanco; 2) valore probatorio delle dichiarazioni rese dal CTP del Casamonti in sede di consulenza tecnica d'ufficio. La censura riferisce che il CTU aveva concluso che "sulla base della sola documentazione prodotta la situazione contabile del condominio opponente al momento del passaggio di cassa del giugno 2008 come da verbale prodotto in atti presenta uno sbilancio negativo di €11.180,57'' e che "sempre in base ai documenti in atti è risultato impossibile verificare il dare e l'avere per tutto il periodo di gestione del Geom. Casamonti stante l'inesistenza all'interno dei fascicoli diparte della necessaria documentazione utile". Circa la contestata la valenza probatoria delle dichiarazioni del consulente tecnico di parte nelle note alla CTU, il ricorrente specifica di aver criticato la portata confessoria ad esse attribuita dal Tribunale. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., poiché la motivazione resa dalla Corte d’appello con riguardo alle questioni già evidenziate dalla prima censura si fonda su elementi indicati in difetto di minima disamina logico-giuridica. Il secondo motivo di ricorso risulta fondato, ed il suo accoglimento assorbe logicamente il primo motivo (e quindi anche l’esame dell’eccezione d'inammissibilità di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., svolta dal controricorrente). La Corte d’appello indica che il gravame avanzato dalCasamonti atteneva alla “erroneavalutazione della c.t.u. stante la incompletezza dell'analisi in riferimento a tutto il periodo in cui il Casamonti aveva svolto la funzione di amministratore del Condominio ed errata considerazione dello sbilancio contabile, costituito dal passivo del consuntivo, quale ammanco imputabile all'amministratore”. Il primo profilo è stato risolto dalla Corte d’appello di Firenze affermando che “l'indagine è stata svolta sui documenti prodotti agli atti di causa” e citando un principio giurisprudenziale sui limiti euristici della c.t.u. come fonte di prova; il secondo profilo è stato esitato dai giudici di appello con una statuizione di inammissibilità, perché privo di confronto con l'impugnata decisione del Tribunale nella parte in cui dava valore alle affermazioni del consulente diparte, il quale nelle proprie osservazioni alla c.t.u. aveva dichiarato che la differenza di circa 11.000 euro fosse relativa ad una somma che il Casamonti aveva pagato al condom inio e che però non risultava provata né indicata inbilancio. In tal senso, la sentenza impugnata è nulla per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sotto il profilo sia della forma che della sostanza, giacché non dà conto con pienezza dell'esame dei motivi di appello, contiene una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, non dimostra di avere valutato le circostanze specifiche del caso concreto, non delinea il percorso argomentativo della pronuncia, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, e risulta perciò priva dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sulle quali è basata la decisione. Sotto un primo profilo, nell’azione proposta dal condominio per ottenere dall’amministratore cessato dall’incarico tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (art. 1713 c.c.), occorre accertare se sia stata fornita la prova, attraverso il rendiconto e i necessari documenti giustificativi, delle somme incassate e dell'entità e causale degli esborsi. Se, invero, l'amministratore del condominio, a seguito della conclusione dell’attività gestoria, è tenuto a rimettere ai condomini tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono, non può presumersi un credito del condominio verso l’ex amministratore per l'importo corrispondente al disavanzo tra le entrate e le uscite contabili. Solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del credito o del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da Cass. Cass. Sez. 2, 8 luglio 2021, n. 19436; Cass. Sez. 6 - 2 , 17 gennaio 2019, n. 1186 ; Cass. Sez. 2, 26 febbraio 2019, n. 5611). Sotto un secondo profilo, la sentenza impugnata neppure supera la valutazione di congruità ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., giacché non contiene le ragioni in diritto ritenute idonee a giustificare la valenza probatoria, criticata dall’appellante, che i giudici del merito hanno attribuito alle dichiarazioni del consulente di parte, tenuto conto che le ammissioni del consulente tecnico di parte non hanno l'efficacia della confessione, la quale, per il suo contenuto dispositivo, deve provenire dalla parte, come richiede l'art. 2730 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 13 gennaio 1990, n. 93; Cass. Sez. 2 , 24 settembre 2013, n. 21827). Il secondo motivo di ricorso va dunque accolto, con assorbimento del primo motivo, e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che esaminerà nuovamente la causa uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giu