CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 17298/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzacon cui in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha dichiarato inammissibile un’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato aireati oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili;Premesso che il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza inquanto mera reiterazione di precedente istanza di uguale tenore rigettata nel 2019 e maiimpugnata, evidenziando, in particolare, che non potessero considerarsi elementi nuovi ledichiarazioni di un collaboratore di giustizia, tratte però proprio da una delle sentenze relativeai reati da porre in continuazione, e un orientamento giurisprudenziale espresso da Sez. 1,n. 36726 del 2024, che tuttavia richiama precedenti di legittimità risalenti al 2013;Considerato che, in questo modo, l’ordinanza abbia fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui, in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc.pen., nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza checostituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allostato degli atti che non opera solo quando vengano dedotti fatti o questioni che non hannoformato oggetto della precedente decisione (da ultimo, Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep.2025, D., Rv. 287553 - 01), dovendosi considerare come tali quelli non precedentementepresi in considerazione (Sez. 1, n. 36005 del 14/6/2011, Branda, Rv. 250785 – 01; Sez. 3, n.6051 del 27/9/2016, dep. 2017, Barone, Rv. 268834 – 01);Rilevato che il ricorso si limita a reiterare i medesimi motivi già adeguatamente disattesidal giudice dell’esecuzione, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimentoimpugnato e, soprattutto, senza spiegare per quali ragioni debbano considerarsi elementinuovi mai presi in considerazione le dichiarazioni contenute in una delle sentenze giàesaminata nel 2019 e un orientamento di legittimità che risale a diversi anni prima delprovvedimento emesso nel 2019;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]