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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24174/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Toscana, n. 589/06/2024, depositata in data 6 maggio2024.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreData pubblicazione 28/07/2026generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso limitatamente all’anno 2013.Uditi per la ricorrente l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso, e per la società contribuentel’[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante laConsum.it s.p.a. (d’ora in avanti, per brevità, MPS) impugnavainnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze i silenzi-rifiuto opposti dall’Agenzia delle entrate a due istanze di rimborso(avanzate il 13 giugno 2018 ed il 14 giugno 2019) delle sommeversate, cautelativamente, in eccedenza, a titolo di IRAP,rispettivamente per gli anni di imposta 2013 e 2014.

Assumeva chel’imposta avrebbe dovuto essere calcolata con deduzione, dalla baseimponibile, delle quote delle svalutazioni dei crediti iscritti negli annianteriori al 2005, in base al criterio di riparto previsto dall’art. 106,‘nuovo’ t.u.i.r. (cc.dd. noni pregressi), e dall’art. 6, comma 1, lett.n), del d.lgs. n. 446/1997, nella versione ratione temporis vigente,secondo cui le svalutazioni iscritte a bilancio (sebbene integralmenteriferibili – per competenza – al periodo d’imposta in cui lasvalutazione stessa veniva effettuata) erano deducibili nell’eserciziocorrente fino a una determinata percentuale del valore del creditoiscritto, e, per la parte eccedente, in quote costanti, nei sette o neinove esercizi successivi, apportando in dichiarazione variazioni indiminuzione rispetto al risultato civilistico di ciascun esercizio.La CTP, riuniti i ricorsi, accoglieva solo quello relativo alrimborso dell’IRAP 2014, versata a saldo in data 16 giugno 2015,non essendo decorso, alla data dell’istanza (14 giugno 2019), iltermine di 48 mesi previsto dalla legge.

Rigettava il ricorso relativoall’IRAP 2013, in quanto alla data dell’istanza di rimborso era decorsoil detto termine di 48 mesi, decorrente dalla data dei versamentidegli acconti (17 giugno 2013 e 10 dicembre 2013).Numero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/20262.

L’ADE interponeva gravame innanzi alla CommissioneData pubblicazione 28/07/2026tributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondogrado) della Toscana, deducendo l’erroneità della decisione della CTPnella parte in cui aveva individuato il dies a quo del termine di 48mesi per il rimborso per l’anno 2014 nella data del versamento delsaldo.Anche il contribuente proponeva tempestivo appello avverso lasentenza di primo grado nella parte a sé sfavorevole; evidenziava,con riferimento all’istanza di rimborso IRAP 2013, che i dueversamenti in acconto effettuati nel 2013 non erano in sé indebiti,ma erano diventati tali solo in sede di liquidazione del saldo.La CGT-2 accoglieva l’appello della contribuente, respingendoquello dell’Ufficio.

Con riferimento all’anno 2014, rilevava che alcunacconto era stato versato dall’istituto di credito e, pertanto, il dies aquo per il rimborso (chiesto unicamente in relazione a quantoversato a titolo di saldo nel giugno del 2015) andava identificato nelgiorno del versamento del saldo; anche con riferimento all’anno2013, il dies a quo andava individuato nella data del versamento delsaldo, non già dei due acconti.

Per l’una e per l’altra annualità, indefinitiva, non era maturata alcuna decadenza.3.

L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo.

Il contribuente resiste con controricorso, eccependopreliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione.ordinanza interlocutoria n. 32535/2025 questa Corte, preso atto delcontrasto formatosi circa l’individuazione del dies a quo del diritto alrimborso, rinviava a nuovo ruolo per la rimessione della causaall’udienza pubblica.È stata, quindi, fissata l’udienza pubblica del 21 maggio 2026.All’udienza pubblica il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nellapersona del dr. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento delricorso limitatamente all’anno 2013; il patrono erariale ha chiestoNumero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026accogliersi il ricorso; l’avvocato della contribuente ha chiesto ilNumero di raccolta generale 24174/2026rigetto del ricorso.

Data pubblicazione 28/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la difesa erariale deduce la violazionedell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973; premette come sia un datopacifico che: a) le istanze di rimborso siano state presentate oltre iltermine di 48 mesi decorrente dai versamenti degli acconti; b) lasocietà, al momento del versamento dell'acconto dell'imposta IRAP,era consapevole del carattere indebito dello stesso, avendoproceduto prudenzialmente a non computare, ai fini delladeterminazione della base imponibile IRAP, le quote riferite allesvalutazioni operate in annualità precedenti al 2005.

Censura, quindila decisione della CGT-2 laddove ha ritenuto che il termine per ilrimborso di cui all'art. 38 citato non iniziasse a decorrere dalversamento in acconto, alla cui data il pagamento era già indebito,ma solo dal versamento del saldo.Il motivo è infondato.S’impone una breve ricostruzione della normativa e,soprattutto, della giurisprudenza di questa Corte formatasi inmateria.2.

La lite verte su rimborso dell’IRAP richiesto da istituti bancariin forza della deducibilità delle svalutazioni dei crediti operate negliesercizi precedenti al 2005, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera n)del d.lgs. n. 446 del 1997, laddove contemplava la possibilità didedurre nei periodi di imposta successivi la parte eccedente lapercentuale prevista dalla norma (i cd. noni pregressi), ed inparticolare sulla questione della decorrenza iniziale del termine perproporre l’istanza di rimborso.2.1.

È opportuno premettere che il quantum dovuto a titolo diIRAP può essere quantificato dal contribuente secondo due modalità:Numero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/2026il cd. metodo storico, in virtù del quale si fa riferimento all’impostaData pubblicazione 28/07/2026dovuta per l’anno precedente, applicando precisamente unapercentuale fissata dalla legge per ogni singolo anno (ad esempio,per il 2013 nel 130% di quanto versato nel 2012, per il 2026 nel100% di quanto versato nel 2025), al netto di detrazioni, creditid’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazionedei redditi.

In tal modo il contribuente segue le indicazioni dettatedal legislatore e si sottrae al rischio di versare sanzioni ed interessisull’eventuale eccedenza dovuta all’esito della determinazione delsaldo.Accanto al metodo storico l’ordinamento ammette lapossibilità, in capo al contribuente, di versare l’IRAP in misurainferiore a quella versata l’anno precedente, ovvero sulla base delcd. metodo previsionale; il contribuente, in tal caso, prevede direalizzare redditi inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente epaga l’IRAP (o, in casi limite, non paga alcuna imposta) nella misuraparametrata a tali redditi inferiori.

In tale ipotesi il contribuente siespone al rischio di dover pagare sanzioni ed interessi sulladifferenza (che dovesse poi risultare dovuta) non versata in acconto(in via del tutto eccezionale nel periodo dell’emergenza pandemicada Covid-19 il legislatore ha escluso, per l’anno 2020, l’applicazionedi sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento dellesomme dovute, se l’importo versato non è inferiore all’ottanta percento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sullabase della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2020; art. 20,comma 1, d.l. 23/2020).2.2.

Ciò posto, il diritto al rimborso, dal punto di vistasostanziale, risulta esaminato da Cass. 04/04/2012, n. 5403, che hafissato il principio per cui anche in materia di IRAP, in relazione alleimprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio diesercizio determina immediatamente la decurtazione del valorefiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanzadall'art. 71, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (poiNumero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/2026divenuto art. 106, comma terzo, del medesimo d.P.R.) per rendereData pubblicazione 28/07/2026la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancarioed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate alconto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, pernoni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all'art. 106,comma terzo, citato, per evitare il superamento del limite massimodi deducibilità in ciascun esercizio.

Ne consegue che l'indeducibilitàai fini dell'IRAP, introdotta dall'art. 2, comma secondo, del d.l. 12luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, apartire dall'esercizio 2005, non attinge le quote (cd. noni pregressi)di competenza degli esercizi anteriori, in quanto relative asvalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci, ed oggetto,quindi, di una situazione giuridica sostanziale già consolidata; né ègiustificabile un'interpretazione della disciplina in chiave retroattiva,in assenza di specifica previsione, poiché la stessa si porrebbe incontrasto con il canone ermeneutico di cui all'art. 3 della legge 27luglio 2000, n. 212.2.3.

Occorre a questo punto indagare il versantegiurisprudenziale formatosi in materia di decorrenza del termine perchiedere il rimborso, onde individuare e ricondurre ad unità eventualicontrasti endosezionali.La prima pronuncia che funditus ha affrontato la questione èCass. ord. 03/03/2020, n. 5833: dopo aver richiamatol'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (inparticolare Cass., Sez.

U., 16/06/2014, n. 13676), che è rigorosonella identificazione (di regola) nel giorno del versamento del dies aquo (come tale non computabile) del termine di decadenza perl'esercizio del diritto al rimborso dell'importo pagato, ha affermato,ad esempio, che il termine di decadenza per la presentazionedell'istanza di rimborso, con riferimento ai versamenti in acconto,decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il diritto al rimborsoderivi da un'eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quantorisulti poi dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cuiNumero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/2026inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poiché subordinati allaData pubblicazione 28/07/2026successiva determinazione in via definitiva dell'obbligazione o dellasua misura, mentre decorre dal giorno del versamento dell'accontostesso nel caso in cui quest'ultimo, già al momento in cui venneeseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fuversato, ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di leggein base alla quale venne effettuato, poiché in questi casi l'interessee la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cuiavviene il versamento.Nella pronuncia in esame questa Corte ha evidenziato che oveè pacifico che il maggiore tributo versato dalla società sia dipesodalla mancata deduzione delle quote delle svalutazioni dei creditianteriori al 2005, alla luce del principio giuridico sopra enunciato, èchiaro che il dies a quo del termine di decadenza per l'esercizio deldiritto al rimborso di quanto versato dalla contribuente in eccedenza,a titolo d'IRAP, decorra dal giorno in cui venne effettuato ilversamento di ciascuno dei due acconti.Infatti, in base alle norme sulla deducibilità posticipata dei«noni» delle pregresse svalutazioni dei crediti verso la clientela,secondo l'interpretazione del dato normativo offerta da Cass. n.5403/2012, gli acconti dell'imposta regionale sulle attività produttiveavrebbero dovuto essere corrisposti al netto, anziché al lordo, dei«noni» di pertinenza del periodo d'imposta rilevante nel casoesaminato dalla predetta decisione, essendo certo, già al momentodel versamento dell'acconto (recte: di ciascuno dei due accontiinfrannuali), che esso non era dovuto in quella misura, ma in unamisura («certa») minore (diminuita dei «noni») in quanto - appunto- prudenzialmente, ma contra legem, la contribuente non avevasottratto i «noni» pertinenti al periodo d'imposta 2005, quali frazioni«certe» di componenti passive (altrettanto) «certe» rappresentatedalle svalutazioni dei crediti già riconosciute per effetto delle loroappostazioni nei bilanci anteriori, che possiedono valenza giuridicaimmediata, nel senso che determinano immediatamente laNumero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/2026decurtazione del valore fiscale della produzione.

CiòData pubblicazione 28/07/2026indipendentemente dal diverso metodo «retributivo» dideterminazione del valore della produzione che è la base imponibiledell'IRAP per i soli enti pubblici, secondo cui il quantum dell'impostadovuta può essere determinato, di norma, solo al termine dell'annofiscale, all'epoca del versamento del saldo (Cass. 09/07/2019, n.18374; artt. 10-bis e 16, d.lgs. n. 446/1997), per la dirimenteragione che le svalutazioni dei crediti e i correlativi «noni», deducibiliin un arco pluriennale (definito da Cass. Sez.

U. 16/06/2006, n.13916, come una specie di «maxiperiodo» d'imposta), comesuaccennato, sono componenti passive «certe», le quali riducono ilvalore fiscale della produzione in misura sempre identica,indipendentemente dall'entità di quest’ultimo, determinato con lepeculiari modalità previste per le banche dall'art. 6, d.lgs. n.446/1997.2.4.

I principi affermati da Cass. ord. 5833/2020 cit. sono statisuccessivamente ribaditi da Cass. ord. 01/12/2023, n. 33616, e, daultimo, da Cass. ord. 13/05/2025, n. 12813.Nella decisione n. 33616/2023 cit. si trattava di un rimborsorelativo all’IRAP versata per l’anno di imposta 2005: la Corte esclusela rilevanza del principio di affidamento in capo al contribuente edindividuò nella data del versamento degli acconti il dies a quo deltermine di 48 mesi per il rimborso; nella specie i detti acconti nonerano stati versati secondo il metodo storico.

Nella citata ordinanzala Corte prese le distanze dal precedente (reso pochi mesi prima),Cass. ord. 04/05/2023, n. 11783, in cui (in relazione ad IRAP versataper il 2006) il dies a quo del termine per il rimborso fu, invece, fissatonel dì di versamento del saldo, poiché: a) la determinazione degliacconti fu lì eseguita sulla base dell’imposta versata l’annoprecedente (cd. metodo storico); b) il caso presentava peculiaritàspecifiche dal momento che solo al momento del saldo vi era statala certezza del diritto al rimborso, dipendendo questo dai dati dibilancio.Numero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/2026Successivamente, Cass. 13/05/2025, n. 12813, ha ribadito, inData pubblicazione 28/07/2026relazione alle annualità dal 2007 al 2010, che il termine per ilrimborso decorre dal versamento dell’acconto (non emerge dallamotivazione della decisione se nella specie gli acconti erano statiquantificati secondo il cd. metodo storico).Infine, in due ordinanze gemelle (nn. 25872 e 25874 del22/09/2025) si è affermato, in relazione a rimborsi IRAP per gli annidi imposta 2006 e 2007, che il contribuente aveva, per ragioniprudenziali, calcolato l’acconto IRAP senza dedurre le quote costantidelle svalutazioni sui crediti, in tal modo uniformandosi alcomunicato stampa di ADE del 19 giugno 2006; di qui, la necessità,in applicazione del principio di tutela dell’affidamento e della buonafede, di fissare nella data di versamento del saldo la decorrenza deltermine per il rimborso.2.5.

In definitiva, può ritenersi che, allo stato la giurisprudenzadi questa Corte:a) in relazione ai rimborsi dell’IRAP versata negli anni dal 2005al 2007 ha, da ultimo (così le due ordinanze 25872 e 25874/2025cit.), riconosciuto rilevanza all’affidamento del contribuente (che sisia adeguato alle indicazioni fornite dall’ADE), fissando nella data delversamento del saldo il dies a quo del termine per il rimborso (in talmodo superando precedenti decisa, quali Cass. n. 33616/2023 cit.);b) ha dato identica soluzione in relazione ad IRAP versata inacconto in importi determinati secondo il cd. metodo storico; a benvedere, l’unico caso (al lume delle motivazioni delle pronuncerichiamate) in cui l’acconto era stato determinato secondo il dettometodo è Cass. 11783/2023.3.

Alla luce di tali coordinate interpretative può essereesaminato il motivo di ricorso, la cui ammissibilità è contestata dallacontroricorrente sotto il profilo del difetto di specificità (violazionedell’art. 366 c.p.c.) e per il tentativo di sovvertire il giudizio di fattooperato dalla CGT-2.Numero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/20263.1.

Con riferimento all’IRAP relativa all’anno 2014 il motivo èData pubblicazione 28/07/2026ammissibile, in quanto, pacifiche le date di scadenza per ilversamento dei due acconti il 16 giugno ed il 1° dicembre 2014, edil pagamento del saldo il 16 giugno 2015, si tratta di verificare se ildies a quo del termine di 48 mesi vada individuato nelle prime (comeritenuto dall’Ufficio) o nella seconda (come opinato dalla CGT-2).Non vi è, in definitiva, alcun accertamento di fatto da operare nellaspecie, ma unicamente la corretta applicazione della disciplina soprarichiamata.3.1.1.

Ciò posto, è opportuno premettere che in relazione al2014 la società contribuente non ebbe ad effettuare alcunversamento in acconto, avendo optato per la compensazione deldebito per l’acconto dell’IRAP con un maggior credito tributario daessa vantato.Si tratta, quindi, anzitutto di stabilire se il meccanismo dellacompensazione di un proprio debito (per l’acconto dell’IRAP) con uncredito d’imposta vantato verso l’erario sia equiparabile alversamento di un acconto.

La CGT-2 ha dato alla quaestio iurisrisposta negativa (pag. 27 della sentenza).È assolutamente pacifico che la compensazione costituisce unmezzo di estinzione delle obbligazioni, e l’Agenzia delle entrate noncontesta affatto il ricorrere dei presupposti per la compensazionenella specie; la CGT-2 sostiene, però, che la possibilità del rimborsodegli acconti IRAP sarebbe ricollegabile solo a versamenti materialidi somme, nella specie non avvenuti; di qui, la tempestivitàdell’istanza di rimborso dalla data del versamento del saldo.3.1.2.

Ritiene, al riguardo, la Corte che nella nozione di‘versamento’ dell’acconto IRAP (di cui all’art. 31 d.lgs. n. 446/1997)debba essere ricompreso solo il pagamento di somme di danaro, nonanche la compensazione del relativo debito con un credito delcontribuente.

Il tenore letterale della norma induce a tale soluzioneinterpretativa; questa Corte non ignora che in tema di deduzione, aisensi dell’articolo 99, comma 1, t.u.i.r., dall’IRES dell’IRAP e, quindi,Numero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/2026di diritto al rimborso dell’IRAP ex art. 2 l. 201/2011, è stataData pubblicazione 28/07/2026affermata (Cass. ord. 22/04/2025, n. 10436) l’equiparazione traversamento di somme di danaro, da un lato, e compensazione conun credito verso l’erario, dall’altro, facendo leva sull’utilizzo, da partedel legislatore, del termine ‘pagamento’ nel cit. art. 2.Proprio il diverso termine utilizzato dal legislatore nell’uno enell’altro caso (art. 31 d.lgs. n. 446/1997 ed art. 38 d.P.R. n.602/1973) impedisce l’applicazione estensiva del principio affermatodalla Corte nell’ord. 10436/2025 cit.3.1.3.

La CGT-2, in difetto di acconti, ha ben individuato nelladata di versamento del saldo il dies a quo per la decorrenza deltermine decadenziale di 48 mesi previsto dall’art. 38 del DPR n.602/1973; correttamente ha, quindi, affermato che la contribuentenon fosse decaduta dal diritto di chiedere il rimborso dell’IRAP.3.2.

Con riferimento all’IRAP relativa all’anno 2013, parimentiil motivo è ammissibile (per le stesse ragioni supra esposte inrelazione all’anno 2014) ed infondato.È pacifico che la società abbia effettuato i versamenti direttiIRAP in acconto (secondo il cd. metodo storico) per l’anno 2013 indate 17 giugno e 10 dicembre 2013; di contro, alcun versamentorisulta effettuato a titolo di saldo.La giurisprudenza sopra richiamata in materia di decorrenzadel termine per il rimborso di somme versate a titolo di acconto IRAPquantificate secondo il metodo storico deve essere confermata.Invero, come supra accennato (e come ben argomentato dallaCGT-2) in caso di utilizzo del cd. metodo storico il contribuente versauna somma in misura determinata ex lege (per relationem a quelladell’anno precedente, con o senza un differenziale percentuale); nelrelativo calcolo, quindi, non possono entrare i cd. ‘noni pregressi’,pena il mancato rispetto del dato normativo (e la perdita dei connessibenefici).

Solo al momento del saldo si realizza, quindi, il versamentoindebito da parte del contribuente; solo da tale momento, quindi,Numero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026può decorrere il termine di 48 mesi per il rimborso dell’eccedenzaNumero di raccolta generale 24174/2026pagata.

Data pubblicazione 28/07/2026Medesima conclusione deve trarsi nell’ipotesi (ricorrente nellaspecie) in cui nessuna somma venga versata a titolo di saldo, peressere, all’evidenza, già sufficiente l’importo versato in acconto acoprire l’intera imposta dovuta; anche in tal caso, infatti, ilversamento dell’acconto (in eccedenza rispetto al dovuto) diventadefinitivo solo al momento in cui avrebbe dovuto essere versato ilsaldo.In definitiva, la CGT-2 ha fatto corretta applicazione delseguente principio di diritto: «in caso di determinazione degli accontiIRAP secondo il cd. metodo storico (ovvero sulla base del quantumversato per l’anno precedente; art. 17, comma 2, d.P.R. n.435/2001) il termine di decadenza (48 mesi ex art. 38 d.P.R. n.602/1973) dal diritto al rimborso dell’eventuale eccedenza - in forzadella deducibilità delle svalutazioni dei crediti operate negli eserciziprecedenti al 2005, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera n) del d.lgs.n. 446 del 1997 (laddove contemplava la possibilità di dedurre neiperiodi di imposta successivi la parte eccedente la percentualeprevista dalla norma; i cd. noni pregressi) - decorre dal momentodel versamento del saldo (o, in caso di mancato versamento delsaldo, dal giorno in cui quest’ultimo andava eseguito)».4.

Il ricorso va quindi integralmente rigettato.Il formante giurisprudenziale, non sempre univoco, supradelineato e la particolarità delle questioni giuridiche trattatecomporta la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate,ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato peressere amministrazione pubblica difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellal. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).Numero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/2026 P.Q.MData pubblicazione 28/07/2026La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiuliano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Toscana, n. 589/06/2024, depositata in data 6 maggio2024.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreData pubblicazione 28/07/2026generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso limitatamente all’anno 2013.Uditi per la ricorrente l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso, e per la società contribuentel’[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante laConsum.it s.p.a. (d’ora in avanti, per brevità, MPS) impugnavainnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze i silenzi-rifiuto opposti dall’Agenzia delle entrate a due istanze di rimborso(avanzate il 13 giugno 2018 ed il 14 giugno 2019) delle sommeversate, cautelativamente, in eccedenza, a titolo di IRAP,rispettivamente per gli anni di imposta 2013 e 2014. Assumeva chel’imposta avrebbe dovuto essere calcolata con deduzione, dalla baseimponibile, delle quote delle svalutazioni dei crediti iscritti negli annianteriori al 2005, in base al criterio di riparto previsto dall’art. 106,‘nuovo’ t.u.i.r. (cc.dd. noni pregressi), e dall’art. 6, comma 1, lett.n), del d.lgs. n. 446/1997, nella versione ratione temporis vigente,secondo cui le svalutazioni iscritte a bilancio (sebbene integralmenteriferibili – per competenza – al periodo d’imposta in cui lasvalutazione stessa veniva effettuata) erano deducibili nell’eserciziocorrente fino a una determinata percentuale del valore del creditoiscritto, e, per la parte eccedente, in quote costanti, nei sette o neinove esercizi successivi, apportando in dichiarazione variazioni indiminuzione rispetto al risultato civilistico di ciascun esercizio.La CTP, riuniti i ricorsi, accoglieva solo quello relativo alrimborso dell’IRAP 2014, versata a saldo in data 16 giugno 2015,non essendo decorso, alla data dell’istanza (14 giugno 2019), iltermine di 48 mesi previsto dalla legge. Rigettava il ricorso relativoall’IRAP 2013, in quanto alla data dell’istanza di rimborso era decorsoil detto termine di 48 mesi, decorrente dalla data dei versamentidegli acconti (17 giugno 2013 e 10 dicembre 2013).Numero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/20262. L’ADE interponeva gravame innanzi alla CommissioneData pubblicazione 28/07/2026tributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondogrado) della Toscana, deducendo l’erroneità della decisione della CTPnella parte in cui aveva individuato il dies a quo del termine di 48mesi per il rimborso per l’anno 2014 nella data del versamento delsaldo.Anche il contribuente proponeva tempestivo appello avverso lasentenza di primo grado nella parte a sé sfavorevole; evidenziava,con riferimento all’istanza di rimborso IRAP 2013, che i dueversamenti in acconto effettuati nel 2013 non erano in sé indebiti,ma erano diventati tali solo in sede di liquidazione del saldo.La CGT-2 accoglieva l’appello della contribuente, respingendoquello dell’Ufficio. Con riferimento all’anno 2014, rilevava che alcunacconto era stato versato dall’istituto di credito e, pertanto, il dies aquo per il rimborso (chiesto unicamente in relazione a quantoversato a titolo di saldo nel giugno del 2015) andava identificato nelgiorno del versamento del saldo; anche con riferimento all’anno2013, il dies a quo andava individuato nella data del versamento delsaldo, non già dei due acconti. Per l’una e per l’altra annualità, indefinitiva, non era maturata alcuna decadenza.3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo. Il contribuente resiste con controricorso, eccependopreliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione.ordinanza interlocutoria n. 32535/2025 questa Corte, preso atto delcontrasto formatosi circa l’individuazione del dies a quo del diritto alrimborso, rinviava a nuovo ruolo per la rimessione della causaall’udienza pubblica.È stata, quindi, fissata l’udienza pubblica del 21 maggio 2026.All’udienza pubblica il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nellapersona del dr. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento delricorso limitatamente all’anno 2013; il patrono erariale ha chiestoNumero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026accogliersi il ricorso; l’avvocato della contribuente ha chiesto ilNumero di raccolta generale 24174/2026rigetto del ricorso. Data pubblicazione 28/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la difesa erariale deduce la violazionedell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973; premette come sia un datopacifico che: a) le istanze di rimborso siano state presentate oltre iltermine di 48 mesi decorrente dai versamenti degli acconti; b) lasocietà, al momento del versamento dell'acconto dell'imposta IRAP,era consapevole del carattere indebito dello stesso, avendoproceduto prudenzialmente a non computare, ai fini delladeterminazione della base imponibile IRAP, le quote riferite allesvalutazioni operate in annualità precedenti al 2005. Censura, quindila decisione della CGT-2 laddove ha ritenuto che il termine per ilrimborso di cui all'art. 38 citato non iniziasse a decorrere dalversamento in acconto, alla cui data il pagamento era già indebito,ma solo dal versamento del saldo.Il motivo è infondato.S’impone una breve ricostruzione della normativa e,soprattutto, della giurisprudenza di questa Corte formatasi inmateria.2. La lite verte su rimborso dell’IRAP richiesto da istituti bancariin forza della deducibilità delle svalutazioni dei crediti operate negliesercizi precedenti al 2005, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera n)del d.lgs. n. 446 del 1997, laddove contemplava la possibilità didedurre nei periodi di imposta successivi la parte eccedente lapercentuale prevista dalla norma (i cd. noni pregressi), ed inparticolare sulla questione della decorrenza iniziale del termine perproporre l’istanza di rimborso.2.1. È opportuno premettere che il quantum dovuto a titolo diIRAP può essere quantificato dal contribuente secondo due modalità:Numero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/2026il cd. metodo storico, in virtù del quale si fa riferimento all’impostaData pubblicazione 28/07/2026dovuta per l’anno precedente, applicando precisamente unapercentuale fissata dalla legge per ogni singolo anno (ad esempio,per il 2013 nel 130% di quanto versato nel 2012, per il 2026 nel100% di quanto versato nel 2025), al netto di detrazioni, creditid’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazionedei redditi. In tal modo il contribuente segue le indicazioni dettatedal legislatore e si sottrae al rischio di versare sanzioni ed interessisull’eventuale eccedenza dovuta all’esito della determinazione delsaldo.Accanto al metodo storico l’ordinamento ammette lapossibilità, in capo al contribuente, di versare l’IRAP in misurainferiore a quella versata l’anno precedente, ovvero sulla base delcd. metodo previsionale; il contribuente, in tal caso, prevede direalizzare redditi inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente epaga l’IRAP (o, in casi limite, non paga alcuna imposta) nella misuraparametrata a tali redditi inferiori. In tale ipotesi il contribuente siespone al rischio di dover pagare sanzioni ed interessi sulladifferenza (che dovesse poi risultare dovuta) non versata in acconto(in via del tutto eccezionale nel periodo dell’emergenza pandemicada Covid-19 il legislatore ha escluso, per l’anno 2020, l’applicazionedi sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento dellesomme dovute, se l’importo versato non è inferiore all’ottanta percento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sullabase della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2020; art. 20,comma 1, d.l. 23/2020).2.2. Ciò posto, il diritto al rimborso, dal punto di vistasostanziale, risulta esaminato da Cass. 04/04/2012, n. 5403, che hafissato il principio per cui anche in materia di IRAP, in relazione alleimprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio diesercizio determina immediatamente la decurtazione del valorefiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanzadall'art. 71, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (poiNumero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/2026divenuto art. 106, comma terzo, del medesimo d.P.R.) per rendereData pubblicazione 28/07/2026la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancarioed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate alconto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, pernoni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all'art. 106,comma terzo, citato, per evitare il superamento del limite massimodi deducibilità in ciascun esercizio. Ne consegue che l'indeducibilitàai fini dell'IRAP, introdotta dall'art. 2, comma secondo, del d.l. 12luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, apartire dall'esercizio 2005, non attinge le quote (cd. noni pregressi)di competenza degli esercizi anteriori, in quanto relative asvalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci, ed oggetto,quindi, di una situazione giuridica sostanziale già consolidata; né ègiustificabile un'interpretazione della disciplina in chiave retroattiva,in assenza di specifica previsione, poiché la stessa si porrebbe incontrasto con il canone ermeneutico di cui all'art. 3 della legge 27luglio 2000, n. 212.2.3. Occorre a questo punto indagare il versantegiurisprudenziale formatosi in materia di decorrenza del termine perchiedere il rimborso, onde individuare e ricondurre ad unità eventualicontrasti endosezionali.La prima pronuncia che funditus ha affrontato la questione èCass. ord. 03/03/2020, n. 5833: dopo aver richiamatol'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (inparticolare Cass., Sez. U., 16/06/2014, n. 13676), che è rigorosonella identificazione (di regola) nel giorno del versamento del dies aquo (come tale non computabile) del termine di decadenza perl'esercizio del diritto al rimborso dell'importo pagato, ha affermato,ad esempio, che il termine di decadenza per la presentazionedell'istanza di rimborso, con riferimento ai versamenti in acconto,decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il diritto al rimborsoderivi da un'eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quantorisulti poi dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cuiNumero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/2026inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poiché subordinati allaData pubblicazione 28/07/2026successiva determinazione in via definitiva dell'obbligazione o dellasua misura, mentre decorre dal giorno del versamento dell'accontostesso nel caso in cui quest'ultimo, già al momento in cui venneeseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fuversato, ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di leggein base alla quale venne effettuato, poiché in questi casi l'interessee la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cuiavviene il versamento.Nella pronuncia in esame questa Corte ha evidenziato che oveè pacifico che il maggiore tributo versato dalla società sia dipesodalla mancata deduzione delle quote delle svalutazioni dei creditianteriori al 2005, alla luce del principio giuridico sopra enunciato, èchiaro che il dies a quo del termine di decadenza per l'esercizio deldiritto al rimborso di quanto versato dalla contribuente in eccedenza,a titolo d'IRAP, decorra dal giorno in cui venne effettuato ilversamento di ciascuno dei due acconti.Infatti, in base alle norme sulla deducibilità posticipata dei«noni» delle pregresse svalutazioni dei crediti verso la clientela,secondo l'interpretazione del dato normativo offerta da Cass. n.5403/2012, gli acconti dell'imposta regionale sulle attività produttiveavrebbero dovuto essere corrisposti al netto, anziché al lordo, dei«noni» di pertinenza del periodo d'imposta rilevante nel casoesaminato dalla predetta decisione, essendo certo, già al momentodel versamento dell'acconto (recte: di ciascuno dei due accontiinfrannuali), che esso non era dovuto in quella misura, ma in unamisura («certa») minore (diminuita dei «noni») in quanto - appunto- prudenzialmente, ma contra legem, la contribuente non avevasottratto i «noni» pertinenti al periodo d'imposta 2005, quali frazioni«certe» di componenti passive (altrettanto) «certe» rappresentatedalle svalutazioni dei crediti già riconosciute per effetto delle loroappostazioni nei bilanci anteriori, che possiedono valenza giuridicaimmediata, nel senso che determinano immediatamente laNumero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/2026decurtazione del valore fiscale della produzione. CiòData pubblicazione 28/07/2026indipendentemente dal diverso metodo «retributivo» dideterminazione del valore della produzione che è la base imponibiledell'IRAP per i soli enti pubblici, secondo cui il quantum dell'impostadovuta può essere determinato, di norma, solo al termine dell'annofiscale, all'epoca del versamento del saldo (Cass. 09/07/2019, n.18374; artt. 10-bis e 16, d.lgs. n. 446/1997), per la dirimenteragione che le svalutazioni dei crediti e i correlativi «noni», deducibiliin un arco pluriennale (definito da Cass. Sez. U. 16/06/2006, n.13916, come una specie di «maxiperiodo» d'imposta), comesuaccennato, sono componenti passive «certe», le quali riducono ilvalore fiscale della produzione in misura sempre identica,indipendentemente dall'entità di quest’ultimo, determinato con lepeculiari modalità previste per le banche dall'art. 6, d.lgs. n.446/1997.2.4. I principi affermati da Cass. ord. 5833/2020 cit. sono statisuccessivamente ribaditi da Cass. ord. 01/12/2023, n. 33616, e, daultimo, da Cass. ord. 13/05/2025, n. 12813.Nella decisione n. 33616/2023 cit. si trattava di un rimborsorelativo all’IRAP versata per l’anno di imposta 2005: la Corte esclusela rilevanza del principio di affidamento in capo al contribuente edindividuò nella data del versamento degli acconti il dies a quo deltermine di 48 mesi per il rimborso; nella specie i detti acconti nonerano stati versati secondo il metodo storico. Nella citata ordinanzala Corte prese le distanze dal precedente (reso pochi mesi prima),Cass. ord. 04/05/2023, n. 11783, in cui (in relazione ad IRAP versataper il 2006) il dies a quo del termine per il rimborso fu, invece, fissatonel dì di versamento del saldo, poiché: a) la determinazione degliacconti fu lì eseguita sulla base dell’imposta versata l’annoprecedente (cd. metodo storico); b) il caso presentava peculiaritàspecifiche dal momento che solo al momento del saldo vi era statala certezza del diritto al rimborso, dipendendo questo dai dati dibilancio.Numero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/2026Successivamente, Cass. 13/05/2025, n. 12813, ha ribadito, inData pubblicazione 28/07/2026relazione alle annualità dal 2007 al 2010, che il termine per ilrimborso decorre dal versamento dell’acconto (non emerge dallamotivazione della decisione se nella specie gli acconti erano statiquantificati secondo il cd. metodo storico).Infine, in due ordinanze gemelle (nn. 25872 e 25874 del22/09/2025) si è affermato, in relazione a rimborsi IRAP per gli annidi imposta 2006 e 2007, che il contribuente aveva, per ragioniprudenziali, calcolato l’acconto IRAP senza dedurre le quote costantidelle svalutazioni sui crediti, in tal modo uniformandosi alcomunicato stampa di ADE del 19 giugno 2006; di qui, la necessità,in applicazione del principio di tutela dell’affidamento e della buonafede, di fissare nella data di versamento del saldo la decorrenza deltermine per il rimborso.2.5. In definitiva, può ritenersi che, allo stato la giurisprudenzadi questa Corte:a) in relazione ai rimborsi dell’IRAP versata negli anni dal 2005al 2007 ha, da ultimo (così le due ordinanze 25872 e 25874/2025cit.), riconosciuto rilevanza all’affidamento del contribuente (che sisia adeguato alle indicazioni fornite dall’ADE), fissando nella data delversamento del saldo il dies a quo del termine per il rimborso (in talmodo superando precedenti decisa, quali Cass. n. 33616/2023 cit.);b) ha dato identica soluzione in relazione ad IRAP versata inacconto in importi determinati secondo il cd. metodo storico; a benvedere, l’unico caso (al lume delle motivazioni delle pronuncerichiamate) in cui l’acconto era stato determinato secondo il dettometodo è Cass. 11783/2023.3. Alla luce di tali coordinate interpretative può essereesaminato il motivo di ricorso, la cui ammissibilità è contestata dallacontroricorrente sotto il profilo del difetto di specificità (violazionedell’art. 366 c.p.c.) e per il tentativo di sovvertire il giudizio di fattooperato dalla CGT-2.Numero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/20263.1. Con riferimento all’IRAP relativa all’anno 2014 il motivo èData pubblicazione 28/07/2026ammissibile, in quanto, pacifiche le date di scadenza per ilversamento dei due acconti il 16 giugno ed il 1° dicembre 2014, edil pagamento del saldo il 16 giugno 2015, si tratta di verificare se ildies a quo del termine di 48 mesi vada individuato nelle prime (comeritenuto dall’Ufficio) o nella seconda (come opinato dalla CGT-2).Non vi è, in definitiva, alcun accertamento di fatto da operare nellaspecie, ma unicamente la corretta applicazione della disciplina soprarichiamata.3.1.1. Ciò posto, è opportuno premettere che in relazione al2014 la società contribuente non ebbe ad effettuare alcunversamento in acconto, avendo optato per la compensazione deldebito per l’acconto dell’IRAP con un maggior credito tributario daessa vantato.Si tratta, quindi, anzitutto di stabilire se il meccanismo dellacompensazione di un proprio debito (per l’acconto dell’IRAP) con uncredito d’imposta vantato verso l’erario sia equiparabile alversamento di un acconto. La CGT-2 ha dato alla quaestio iurisrisposta negativa (pag. 27 della sentenza).È assolutamente pacifico che la compensazione costituisce unmezzo di estinzione delle obbligazioni, e l’Agenzia delle entrate noncontesta affatto il ricorrere dei presupposti per la compensazionenella specie; la CGT-2 sostiene, però, che la possibilità del rimborsodegli acconti IRAP sarebbe ricollegabile solo a versamenti materialidi somme, nella specie non avvenuti; di qui, la tempestivitàdell’istanza di rimborso dalla data del versamento del saldo.3.1.2. Ritiene, al riguardo, la Corte che nella nozione di‘versamento’ dell’acconto IRAP (di cui all’art. 31 d.lgs. n. 446/1997)debba essere ricompreso solo il pagamento di somme di danaro, nonanche la compensazione del relativo debito con un credito delcontribuente. Il tenore letterale della norma induce a tale soluzioneinterpretativa; questa Corte non ignora che in tema di deduzione, aisensi dell’articolo 99, comma 1, t.u.i.r., dall’IRES dell’IRAP e, quindi,Numero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/2026di diritto al rimborso dell’IRAP ex art. 2 l. 201/2011, è stataData pubblicazione 28/07/2026affermata (Cass. ord. 22/04/2025, n. 10436) l’equiparazione traversamento di somme di danaro, da un lato, e compensazione conun credito verso l’erario, dall’altro, facendo leva sull’utilizzo, da partedel legislatore, del termine ‘pagamento’ nel cit. art. 2.Proprio il diverso termine utilizzato dal legislatore nell’uno enell’altro caso (art. 31 d.lgs. n. 446/1997 ed art. 38 d.P.R. n.602/1973) impedisce l’applicazione estensiva del principio affermatodalla Corte nell’ord. 10436/2025 cit.3.1.3. La CGT-2, in difetto di acconti, ha ben individuato nelladata di versamento del saldo il dies a quo per la decorrenza deltermine decadenziale di 48 mesi previsto dall’art. 38 del DPR n.602/1973; correttamente ha, quindi, affermato che la contribuentenon fosse decaduta dal diritto di chiedere il rimborso dell’IRAP.3.2. Con riferimento all’IRAP relativa all’anno 2013, parimentiil motivo è ammissibile (per le stesse ragioni supra esposte inrelazione all’anno 2014) ed infondato.È pacifico che la società abbia effettuato i versamenti direttiIRAP in acconto (secondo il cd. metodo storico) per l’anno 2013 indate 17 giugno e 10 dicembre 2013; di contro, alcun versamentorisulta effettuato a titolo di saldo.La giurisprudenza sopra richiamata in materia di decorrenzadel termine per il rimborso di somme versate a titolo di acconto IRAPquantificate secondo il metodo storico deve essere confermata.Invero, come supra accennato (e come ben argomentato dallaCGT-2) in caso di utilizzo del cd. metodo storico il contribuente versauna somma in misura determinata ex lege (per relationem a quelladell’anno precedente, con o senza un differenziale percentuale); nelrelativo calcolo, quindi, non possono entrare i cd. ‘noni pregressi’,pena il mancato rispetto del dato normativo (e la perdita dei connessibenefici). Solo al momento del saldo si realizza, quindi, il versamentoindebito da parte del contribuente; solo da tale momento, quindi,Numero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026può decorrere il termine di 48 mesi per il rimborso dell’eccedenzaNumero di raccolta generale 24174/2026pagata. Data pubblicazione 28/07/2026Medesima conclusione deve trarsi nell’ipotesi (ricorrente nellaspecie) in cui nessuna somma venga versata a titolo di saldo, peressere, all’evidenza, già sufficiente l’importo versato in acconto acoprire l’intera imposta dovuta; anche in tal caso, infatti, ilversamento dell’acconto (in eccedenza rispetto al dovuto) diventadefinitivo solo al momento in cui avrebbe dovuto essere versato ilsaldo.In definitiva, la CGT-2 ha fatto corretta applicazione delseguente principio di diritto: «in caso di determinazione degli accontiIRAP secondo il cd. metodo storico (ovvero sulla base del quantumversato per l’anno precedente; art. 17, comma 2, d.P.R. n.435/2001) il termine di decadenza (48 mesi ex art. 38 d.P.R. n.602/1973) dal diritto al rimborso dell’eventuale eccedenza - in forzadella deducibilità delle svalutazioni dei crediti operate negli eserciziprecedenti al 2005, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera n) del d.lgs.n. 446 del 1997 (laddove contemplava la possibilità di dedurre neiperiodi di imposta successivi la parte eccedente la percentualeprevista dalla norma; i cd. noni pregressi) - decorre dal momentodel versamento del saldo (o, in caso di mancato versamento delsaldo, dal giorno in cui quest’ultimo andava eseguito)».4. Il ricorso va quindi integralmente rigettato.Il formante giurisprudenziale, non sempre univoco, supradelineato e la particolarità delle questioni giuridiche trattatecomporta la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate,ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato peressere amministrazione pubblica difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellal. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).Numero registro generale 24597/2024Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 24174/2026 P.Q.MData pubblicazione 28/07/2026La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiuliano [OSCURATO:PERSONA]