CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 25756/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4342/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. VOLTA 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 1C/O PROVINCIA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 162/2023 depositata il 09/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel corso del 2005, [OSCURATO:PERSONA] conveniva AlfonsoLupo e la Provincia di Salerno dinanzi al Tribunale di Salerno, per far accertare e dichiarare l’insussistenza di servitù, a carico di un suo fondo, di cui avrebbe goduto il Lupo, in forza di una concessione dell’ente territoriale. Chiedeva pertanto che fosse vietato alla Provincia di Salerno e al Lupo stesso di transitarvi per accedere al terreno oggetto di concessione. Il giudice adito accoglieva la domanda dell’attoree la Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 125 del 25 gennaio2018, dichiarava inammissibile l’appello perché tardivo. Su impugnazione del Lupo, c on ordinanza n. 14140 del 23 maggio 20 19 , la Corte di cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza della Corte di Appello di Salerno e rinviava “ alla stessa Corte di Appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità”. [OSCURATO:PERSONA], ex art. 392 c.p.c., il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, che, a seguito della costituzione delle altre parti, con sentenza n. 162 del 9 febbraio 2023, rigettava il gravame. I giudici di secondo grado rilevavano la mancanza di un atto formale di concessione in uso del fondo da parte della Provincia, che aveva invece emesso solo un atto endoprocedimentale,espressivo di un parere favorevole al rilascio della concessione. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazioneAlfonso Lupo , sulla scorta di tremotivi. Ha proposto tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] di Salerno è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la n ullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 383 c.p.c., in termini di mancata alterità del Giudice, nonché degli artt. 51, n. 4, c.p.c. e 158 e 161 c.p.c., con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. Afferma che non sarebbe stato rispettato il principio dell’alterità del giudice, dal momento che due dei componenti del Collegio che deliberò la sentenza n. 125/2018, cassata con ordinanza n. 14140/19, sarebbero stati gli stessi del Collegio che aveva deciso il giudizio di rinvio. 2. Con il secondo mezzo, il Lupo si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 1058, 1063, 1064, 1067 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. nonché della v iolazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. Il fatto che la Provincia avesse acquistato la proprietà di parte del fondo servente non avrebbe dovuto pregiudicare in alcun modo la servitù di passaggio costituita in favore del fondo dominante, oggi in proprietà del ricorrente, visto che la detta servitù- per il principio di ambulatorietà, poiché costituita per atto pubblico debitamente trascritto - si era trasferita sulla porzione di fondo servente che la Provincia aveva espropriato a [OSCURATO:PERSONA] edai suoi germani. 3. Il terzo rilievodenuncia la violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., giacché laCorte aveva rigettato il gravame per la mancanza di un atto con il quale la Provincia di Salerno avrebbe concesso al Lupo l’uso del suo suolo, senza considerareche, con l’acquisto del 27 gennaio 2016, la zona di proprietà della Provincia era stata trasferita all’odierno ricorrente , ancorché , trattandosi di suolo pubblico incorporato nella strada via [OSCURATO:PERSONA], aperto a tutti, non sarebbe statanecessaria alcuna autorizzazione all’uso. 4. Il primo motivo è fondato ed assorbelogicamente i rimanenti . Invero, del Collegio che ha emesso la sentenza cassata (la n. 125 del 25.01.18 della Corte di Appello di Salerno) sono stati membri il giudice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nonché, in veste di Presidente e relatore, il dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha emesso la sentenza n. 162/23, che ha definito il giudizio di rinvio, ancora una volta, sono stati componenti il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] ed il giudice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, secondo il costante orientamento di questa Corte, la sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1°, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità (Sez. U., n. 5087 del 27 febbraio 2008; Sez. 2, n. 2114 del 29 gennaio 2021; Sez. 6-5, n. 11120 del 5 maggio 2017; Sez. 1, n. 1527 del 2 febbraio 2012). Accolto il primo motivo ed assorbiti i restanti, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione,per il nuovo giudizio che valuterà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglieil primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio