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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41228/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Annqavverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate, genericamente supportate da indicazioni di principio che mal si attagliano alla regiudicanda, sono per un verso manifestamente inconferenti quanto alla affermata rappresentazione, da parte della prevenuta, nel corso della escussione che ha dato luogo al fatto contestato, di fatti riferiti in termini coincidenti alla percezione che la stessa ne aveva avuto (aspetto immediatamente e ontologicamente contradetto dalle connotazioni della fattispecie, legata al raffronto tra il contenuto della querela originariamente resa dall'imputata, riscontrato da altre emergenze istruttorie, e quanto dalla stessa dichiarato nel corso della testimonianza) e per altro meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto alla potenzialità della falsa testimonianza rispetto alla definizione del giudizio relativo alla detta escussione: si veda pag. 3, primo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ann ende.

Così deciso il 23 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Annqavverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate, genericamente supportate da indicazioni di principio che mal si attagliano alla regiudicanda, sono per un verso manifestamente inconferenti quanto alla affermata rappresentazione, da parte della prevenuta, nel corso della escussione che ha dato luogo al fatto contestato, di fatti riferiti in termini coincidenti alla percezione che la stessa ne aveva avuto (aspetto immediatamente e ontologicamente contradetto dalle connotazioni della fattispecie, legata al raffronto tra il contenuto della querela originariamente resa dall'imputata, riscontrato da altre emergenze istruttorie, e quanto dalla stessa dichiarato nel corso della testimonianza) e per altro meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto alla potenzialità della falsa testimonianza rispetto alla definizione del giudizio relativo alla detta escussione: si veda pag. 3, primo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ann ende. Così deciso il 23 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 41228/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris