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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 36297/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nella sua qualità di I.r. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RIESAMEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni de( difensorit Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 09/12/2021 il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, avverso l'ordinanza di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Palermo del 02/11/2021.

Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] era da ritenere coinvolto in attività illecite di autoriciclaggio e in tale contesto veniva applicato allo stesso la misura del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. delle somme costituenti l'ingiusto profitto, quantificate complessivamente in euro 820.860,00, costituente il valore complessivo degli utili ricavati dalla vendita di veicoli ingiustamente e illecitamente acquisiti e poi rivenduti, anche mediante falsificazione dei titoli di proprietà.

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] si impossessava della vettura targata [OSCURATO:TARGA] di cui aveva la materiale disponibilità sulla base di un falso contratto di noleggio intestato a [OSCURATO:PERSONA], vettura la cui proprietà veniva prima trasferita falsamente a se stesso ed in seguito rivenduta alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Castelvetrano, della quale appunto il ricorrente era il legale rappresentante.

2. Ha proposto ricorso il Pavia con un unico motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen.; rileva il ricorrente la mera apparenza della motivazione, che non aveva tenuto conto dell'assoluta buona fede dell'acquirente, titolare del bene sulla base di un atto di acquisto valido e registrato regolarmente; inoltre non si poteva in alcun modo ritenere che tale bene, cosa pertinente al reato, potesse agevolare la commissione di altri reati, aggravare o protrarre le conseguenze del reato posto in essere dallo Spiaggia; la ricorrenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora non possono pregiudicare l'eventuale diritto del terzo di buona fede.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento affinché il Tribunale del riesame di Palermo valuti la sussistenza di un'eventuale controversia da devolvere al giudice civile pur mantenendo il sequestro.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

La parte ricorrente ha sostanzialmente dedotto assenza e apparenza della motivazione, con conseguente violazione di legge con riferimento alla propria posizione di terzo di buona fede acquirente di una delle vetture oggetto della complessa attività di auto riciclaggio imputata allo [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Ciò posto, occorre considerare come secondo il diritto vivente il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez.

U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez.U, n. 18954 del 31/03/2016, 2 4t Capasso, Rv. 266789-01, Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).

In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l'orientamento secondo il quale non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c.

Zagarrio, Rv. 258279-01, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152-01), correlata all'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato.

Nella valutazione del fumus commissi delicti, dunque, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01).

Ne consegue che la valutazione che deve posta in essere dal giudice quanto al fumus commissi delicti, pur riferibile ad un titolo astratto di reato, deve riferirsi comunque ad una realtà effettuale, non meramente ipotetica o virtuale.

5. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi sopra riportati, anche in relazione alle doglianze avanzate dal Pavia, quale terzo interessato asseritamente in buona fede, in quanto acquirente di una delle autovetture oggetto della complessa attività di autoriciclaggio posta in essere dallo Spiaggia.

In particolare, occorre osservare come ricorra una completa, logica e persuasiva argomentazione in ordine alla ricorrenza del fumus commissi del/citi e della riferibilità dello stesso allo Spiaggia.

Il provvedimento impugnato ha, difatti, ampiamente richiamato l'ambito nel quale maturava la contestazione a carico dello Spiaggia, le moltissime condotte allo stesso imputate nel realizzare la commissione del reato richiamato in sequestro, evidenziando perché allo stato degli atti l'ipotesi dell'accusa possa ritenersi sostenibile. (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01).

6. Nell'analizzare la posizione di terzo interessato del Pavia il Tribunale ha ricostruito in modo verosimile, logico ed argomentato, la sua posizione e la portata relativa dell'atto di acquisto in quanto proveniente a non domino, precisando la rilevanza relativa dell'iscrizione di tale acquisto nel pubblico registro automobilistico.

Nel considerare le caratteristiche dell'acquisto posto in essere, la portata del consenso traslativo, la rilevanza del pubblico registro automobilistico per risolvere eventuali controversie relative più acquirenti dal "vero" proprietario, il Tribunale ha chiarito che nel caso in esame ricorre invece una vendita illegittima a non domino, e, dunque, la possibilità per l'acquirente a non domino di acquisire effettivamente la proprietà del bene solo ed esclusivamente a mezzo di un acquisto a titolo originario attraverso l'istituto dell'usucapione, che presuppone il possesso ininterrotto per tre anni a far data della trascrizione.

7. Il Tribunale ha, dunque, ricostruito, in modo chiaro, logico ed in assenza di qualsiasi aporia, la ricorrenza del fumus commissi deliciti quanto alle contestazioni riferibili allo Spiaggia, così come l'impossibilità per il Pavia di ottenere la restituzione del bene in considerazione dell'evidente illiceità della provenienza dello stesso acquisito a non domino e non ancora usucapito.

Il Tribunale ha anche puntualmente chiarito come non possa neanche ipotizzarsi allo stato un diritto di proprietà del Pavia e, dunque, effettivamente una lite relativa alla contestazione della proprietà, evidenziando con motivazione logica, congrua, approfondita, e tutt'altro che apparente, come l'unica possibilità di poter vantare effettivamente un diritto di proprietà in caso di acquisto a non domino è solo quella conseguente all'effettivo acquisto ad esito di usucapione per possesso ininterrotto triennale.

Ovviamente si è anche sottolineato come il Pavia possa agire civilmente, ma non con riferimento ad una controversia sulla proprietà, quanto per far rilevare l'inadempimento e l'indebito acquisito dallo Spiaggia mediante una compravendita che non poteva essere posta in essere.

In tal senso, tenuto conto degli elementi così specificamente e logicamente evidenziati dal Tribunale del riesame, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, non può essere accolta la conclusione formulata dal Procuratore generale con la propria requisitoria scritta.

Nel considerare in modo articolato e puntuale le condotte oggetto di contestazione, gli accertamenti espletati, la posizione del Pavia, il Tribunale non ha omesso l'esame di elementi decisivi come affermato dalla difesa, ma anzi ne ha evidenziato direttamente l'irrilevanza in considerazione dell'univocità degli altri elementi oggetto di complessiva valutazione, con considerazione esplicita del concreto pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

8. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nella sua qualità di I.r. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RIESAMEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni de( difensorit Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 09/12/2021 il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, avverso l'ordinanza di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Palermo del 02/11/2021. Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] era da ritenere coinvolto in attività illecite di autoriciclaggio e in tale contesto veniva applicato allo stesso la misura del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. delle somme costituenti l'ingiusto profitto, quantificate complessivamente in euro 820.860,00, costituente il valore complessivo degli utili ricavati dalla vendita di veicoli ingiustamente e illecitamente acquisiti e poi rivenduti, anche mediante falsificazione dei titoli di proprietà. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] si impossessava della vettura targata [OSCURATO:TARGA] di cui aveva la materiale disponibilità sulla base di un falso contratto di noleggio intestato a [OSCURATO:PERSONA], vettura la cui proprietà veniva prima trasferita falsamente a se stesso ed in seguito rivenduta alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Castelvetrano, della quale appunto il ricorrente era il legale rappresentante. 2. Ha proposto ricorso il Pavia con un unico motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen.; rileva il ricorrente la mera apparenza della motivazione, che non aveva tenuto conto dell'assoluta buona fede dell'acquirente, titolare del bene sulla base di un atto di acquisto valido e registrato regolarmente; inoltre non si poteva in alcun modo ritenere che tale bene, cosa pertinente al reato, potesse agevolare la commissione di altri reati, aggravare o protrarre le conseguenze del reato posto in essere dallo Spiaggia; la ricorrenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora non possono pregiudicare l'eventuale diritto del terzo di buona fede. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento affinché il Tribunale del riesame di Palermo valuti la sussistenza di un'eventuale controversia da devolvere al giudice civile pur mantenendo il sequestro. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. La parte ricorrente ha sostanzialmente dedotto assenza e apparenza della motivazione, con conseguente violazione di legge con riferimento alla propria posizione di terzo di buona fede acquirente di una delle vetture oggetto della complessa attività di auto riciclaggio imputata allo [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Ciò posto, occorre considerare come secondo il diritto vivente il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez.U, n. 18954 del 31/03/2016, 2 4t Capasso, Rv. 266789-01, Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l'orientamento secondo il quale non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c. Zagarrio, Rv. 258279-01, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152-01), correlata all'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. Nella valutazione del fumus commissi delicti, dunque, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01). Ne consegue che la valutazione che deve posta in essere dal giudice quanto al fumus commissi delicti, pur riferibile ad un titolo astratto di reato, deve riferirsi comunque ad una realtà effettuale, non meramente ipotetica o virtuale. 5. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi sopra riportati, anche in relazione alle doglianze avanzate dal Pavia, quale terzo interessato asseritamente in buona fede, in quanto acquirente di una delle autovetture oggetto della complessa attività di autoriciclaggio posta in essere dallo Spiaggia. In particolare, occorre osservare come ricorra una completa, logica e persuasiva argomentazione in ordine alla ricorrenza del fumus commissi del/citi e della riferibilità dello stesso allo Spiaggia. Il provvedimento impugnato ha, difatti, ampiamente richiamato l'ambito nel quale maturava la contestazione a carico dello Spiaggia, le moltissime condotte allo stesso imputate nel realizzare la commissione del reato richiamato in sequestro, evidenziando perché allo stato degli atti l'ipotesi dell'accusa possa ritenersi sostenibile. (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01). 6. Nell'analizzare la posizione di terzo interessato del Pavia il Tribunale ha ricostruito in modo verosimile, logico ed argomentato, la sua posizione e la portata relativa dell'atto di acquisto in quanto proveniente a non domino, precisando la rilevanza relativa dell'iscrizione di tale acquisto nel pubblico registro automobilistico. Nel considerare le caratteristiche dell'acquisto posto in essere, la portata del consenso traslativo, la rilevanza del pubblico registro automobilistico per risolvere eventuali controversie relative più acquirenti dal "vero" proprietario, il Tribunale ha chiarito che nel caso in esame ricorre invece una vendita illegittima a non domino, e, dunque, la possibilità per l'acquirente a non domino di acquisire effettivamente la proprietà del bene solo ed esclusivamente a mezzo di un acquisto a titolo originario attraverso l'istituto dell'usucapione, che presuppone il possesso ininterrotto per tre anni a far data della trascrizione. 7. Il Tribunale ha, dunque, ricostruito, in modo chiaro, logico ed in assenza di qualsiasi aporia, la ricorrenza del fumus commissi deliciti quanto alle contestazioni riferibili allo Spiaggia, così come l'impossibilità per il Pavia di ottenere la restituzione del bene in considerazione dell'evidente illiceità della provenienza dello stesso acquisito a non domino e non ancora usucapito. Il Tribunale ha anche puntualmente chiarito come non possa neanche ipotizzarsi allo stato un diritto di proprietà del Pavia e, dunque, effettivamente una lite relativa alla contestazione della proprietà, evidenziando con motivazione logica, congrua, approfondita, e tutt'altro che apparente, come l'unica possibilità di poter vantare effettivamente un diritto di proprietà in caso di acquisto a non domino è solo quella conseguente all'effettivo acquisto ad esito di usucapione per possesso ininterrotto triennale. Ovviamente si è anche sottolineato come il Pavia possa agire civilmente, ma non con riferimento ad una controversia sulla proprietà, quanto per far rilevare l'inadempimento e l'indebito acquisito dallo Spiaggia mediante una compravendita che non poteva essere posta in essere. In tal senso, tenuto conto degli elementi così specificamente e logicamente evidenziati dal Tribunale del riesame, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, non può essere accolta la conclusione formulata dal Procuratore generale con la propria requisitoria scritta. Nel considerare in modo articolato e puntuale le condotte oggetto di contestazione, gli accertamenti espletati, la posizione del Pavia, il Tribunale non ha omesso l'esame di elementi decisivi come affermato dalla difesa, ma anzi ne ha evidenziato direttamente l'irrilevanza in considerazione dell'univocità degli altri elementi oggetto di complessiva valutazione, con considerazione esplicita del concreto pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato. 8. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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