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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 08288/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare in atto a carico del ricorrente.

A fondamento della decisione, la mancanza di elementi nuovi rispetto le precedenti istanza e la presenza di un giudicato cautelare in ordine alla inadeguatezza di misura meno afflittive ed alla permanenza delle esigenze cautelari.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, ZARBO Rosario, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della rilevanza del passaggio del tempo nell'esecuzione della misura.

Infatti, risulterebbero affievolite le esigenze cautelari risalendo i fatti oggetto del giudizio agli anni 2014-2015. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. A fronte di un'istanza di modifica della misura cautelare e/o in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo dovendosi limitare, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato, al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari (Sez. 2, Sentenza n. 18130 del 13/04/2016 Rv. 266676 - 01; conf. sent. n. 1134 del 1995 Rv. 201863 - 01, sent. n. 961 del 1996 Rv. 204696 - 01, sent. n. 43112 del 2015 Rv. 265569 - 01).

2.1. Nel caso di specie, nessun profilo nuovo- diverso dal mero trascorrere del tempo dai fatti in contestazione, necessariamente oggetto della misura genetica e successivamente regolato dalle norme in tema di durata della misura stessa, risulta essere stato esplicitato in sede di ricorso.

2.2. Va inoltre rilevato che la identica questione proposta dallo stesso imputato nel contesto del medesimo procedimento (RGNR 20485/2020; RG Trib 9177/2020 - Sez.

IX Tribunale di Roma) è stata oggetto di precedente dichiarazione di inammissibilità pronunciata da questa Corte (Sez. 2, sent. n. 40763 del 21 ottobre 2021) il che ulteriormente permette di escludere la presenza di motivi nuovi rilevanti.

Infatti, in tale provvedimento vi era specificazione dei motivi per cui era possibile escludere la rilevanza del tempo trascorso senza che - in questa ulteriore sede - siano state addotte argomentazioni ulteriori o diverse.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso iryRoma, il 26 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare in atto a carico del ricorrente. A fondamento della decisione, la mancanza di elementi nuovi rispetto le precedenti istanza e la presenza di un giudicato cautelare in ordine alla inadeguatezza di misura meno afflittive ed alla permanenza delle esigenze cautelari. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, ZARBO Rosario, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della rilevanza del passaggio del tempo nell'esecuzione della misura. Infatti, risulterebbero affievolite le esigenze cautelari risalendo i fatti oggetto del giudizio agli anni 2014-2015. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. A fronte di un'istanza di modifica della misura cautelare e/o in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo dovendosi limitare, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato, al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari (Sez. 2, Sentenza n. 18130 del 13/04/2016 Rv. 266676 - 01; conf. sent. n. 1134 del 1995 Rv. 201863 - 01, sent. n. 961 del 1996 Rv. 204696 - 01, sent. n. 43112 del 2015 Rv. 265569 - 01). 2.1. Nel caso di specie, nessun profilo nuovo- diverso dal mero trascorrere del tempo dai fatti in contestazione, necessariamente oggetto della misura genetica e successivamente regolato dalle norme in tema di durata della misura stessa, risulta essere stato esplicitato in sede di ricorso. 2.2. Va inoltre rilevato che la identica questione proposta dallo stesso imputato nel contesto del medesimo procedimento (RGNR 20485/2020; RG Trib 9177/2020 - Sez. IX Tribunale di Roma) è stata oggetto di precedente dichiarazione di inammissibilità pronunciata da questa Corte (Sez. 2, sent. n. 40763 del 21 ottobre 2021) il che ulteriormente permette di escludere la presenza di motivi nuovi rilevanti. Infatti, in tale provvedimento vi era specificazione dei motivi per cui era possibile escludere la rilevanza del tempo trascorso senza che - in questa ulteriore sede - siano state addotte argomentazioni ulteriori o diverse. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso iryRoma, il 26 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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