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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49109/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27694/22 Pau OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso, attinenti alla mancata disapplicazione della recidiva e alla negata concessione delle attenuanti generiche sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni in merito ad entrambi i profili sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27694/22 Pau OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso, attinenti alla mancata disapplicazione della recidiva e alla negata concessione delle attenuanti generiche sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni in merito ad entrambi i profili sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/