CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 42225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 05/07/2022 della Corte di appello di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 5 luglio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza in data 4 gennaio 2022 del GIP del Tribunale di Enna che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]Alessandro alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato eccepisce icon il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'omessa qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e con il secondo ilvizio di motivazione in merito / all'applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La risposta in merito alla qualificazione del fatto ai sensi del quarto comma anziché ai sensi del quinto è immune da censure. L'imputato è stato trovato nella disponibilità di 80 piante di marijuana in ottimo stato vegetativo e già con infiorescenze, coltivate in zona appartata e per le quali era stato predisposto un adeguato sistema di irrigazione, da cui era possibile ricavare 8380 dosi medie singole destinate allo spaccio. Tali elementi nel loro complesso hanno giustificato il diniego del quinto comma, in linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità delle Sezioni Unite (sent. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01-02). E' fondato invece il secondo motivo di ricorso in merito alla recidiva. Nonostante lo specifico motivo di appello/ con il quale il difensore dell'imputato aveva evidenziato che i precedenti erano molto risalenti, perché l'ultimo reato, una rapina, era stata commessa dieci anni prima, e che non vi erano precedenti per stupefacenti, la Corte territoriale ha confermato l'applicazione dell'aggravante con una motivazione in parte stravagante e in parte stereotipata. Infatti, ha affermato che la recidiva "appare espressione di un giudizio valutativo rimesso alla piena discrezionalità del decidente, ch e si sottrae al (irt:AI;z3-1 Qyziime _ sindacato nel merito da pae di questo collegio"; ciò parte per il giudice di legittimità, ma non per il giudice di merito di secondo grado che è tenuto a verificare la corretta applicazione di parametri di giudizio utilizzati dal primo giudice, entrando nel merito di ogni questione. Ha richiamato poi i criteri dell'art. 133 cod. pen. per evidenziare una "rinnovata e rafforzata proclività verso la disobbedienza delle leggi (specie in presenza di precedenti giudiziari denotanti un'elevata e preoccupante caratura criminale)", argomento questo all'evidenza non individualizzante ed eterogeneo rispetto alle questioni sollevate con il motivo di appello. Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla recidiva applicata/che dev'essere riesaminata da altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Il ricorso è inammissibile per il resto, ciò che comporta, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la dichiarazione di irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità penale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della recidiva, rinviando ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 4 luglio 2023