CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 482-476 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609, commi 1 e 3 bis cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla istanza di rinnovazione istruttoria e alla riferibilità del falso all'imputato, "travisamento del dato probatorio", è manifestamente infondata sotto vari concorrenti profili: - le norme della legge processuale che si assumono violate sono l'una inconferente e l'altra insussistente; - il vizio di motivazione sulla mancata istituzione di perizia grafica è generico perché non si confronta con le ragioni della decisione e manifestamente infondato; invero la contraffazione in rilievo attiene alla "attestarone di avvenuto pagamento" che è stata apposta attraverso una macchina senza interessare la grafia dell'autore della contraffazione; inoltre la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936); - il vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato e la denuncia di travisamento probatorio si risolvono in deduzioni in fatto, senza riuscire a cogliere alcuna caduta logica nell'impianto argomentativo della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così