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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32182/2026

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EO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, esclusa la continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. e ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., ha rideterminato la pena al medesimo inflitta, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Palermo che, all'esito di rito abbreviato, lo aveva dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., contestato al capo 1) dell'imputazione, e per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, riqualificato ai sensi degli artt. 216 e 219, secondo comma, n. 1, legge fall., contestato al capo 2), commessi in qualità di titolare dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita il 10 ottobre 2014; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso - che rispettivamente deducono violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto contestato al capo 1), poiché non potrebbe ritenersi sufficiente per l'integrazione del reato il mero mancato rinvenimento delle scritture contabili, peraltro in mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato, essendo stato inferito il dolo specifico esclusivamente dalle modalità della condotta; e violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato contestato al capo 2), poiché non sarebbe emersa una consapevole scelta gestionale onde gravare la posizione debitoria nei confronti dell'Erario e, quindi, provocare il dissesto dell'impresa, e poiché mancherebbe l'elemento psicologico della volontà di recare pregiudizio ai creditori e per ciò di procurare il fallimento dell'impresa - non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha rilevato non solo la mancanza di qualsivoglia documentazione contabile, così come attestato dal mancato deposito al curatore e dal mancato rinvenimento di qualsivoglia scrittura, ma anche la sussistenza di specifici indici sintomatici dello scopo di recare pregiudizio ai creditori (si vedano, in particolare, pag. 4 e pag. 5 della sentenza impugnata), e che ha affermato la sussistenza della prova della consapevolezza in capo al ricorrente di porre in essere operazioni pregiudizievoli per l'impresa fallita, alla luce del carattere sistematico e significativo delle omissioni rilevate, in considerazione dell'esposizione debitoria 2maturata, dell'omesso versamento, prolungato per tutta la vita dell'impresa stessa (si vedano, in particolare, pag. 7 e pag. 8 della sentenza impugnata); ne consegue che i motivi proposti sono aspecifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di applicazione di pena sostituiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., poiché la Corte avrebbe erroneamente motivato tale rigetto anche sul rilievo che non sarebbe stata specificata alcuna sanzione sostituiva da parte dell'imputato, laddove la scelta della pena più idonea sarebbe riservata al giudice stesso, e poiché mancherebbe qualsiasi valutazione di idoneità della sanzione sostitutiva in ordine alla rieducazione del condannato - è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio, peraltro di per sé generica, argomentazioni logiche e ineccepibili, quali le modalità delle condotte, indicative di una certa spregiudicatezza, l'intensità del dolo, stante la reiterazione delle stesse condotte per svariati anni, e i precedenti penali di rilevante allarme sociale a carico del ricorrente, i quali per quanto risalenti denotano una certa inaffidabilità quanto al rispetto delle regole e delle prescrizioni eventualmente imposte con la misura sostitutiva, in assenza peraltro di qualsiasi segno di ravvedimento, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una delibazione tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione (V.

Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01 che ha specificato come, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva); - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 3A P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, esclusa la continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. e ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., ha rideterminato la pena al medesimo inflitta, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Palermo che, all'esito di rito abbreviato, lo aveva dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., contestato al capo 1) dell'imputazione, e per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, riqualificato ai sensi degli artt. 216 e 219, secondo comma, n. 1, legge fall., contestato al capo 2), commessi in qualità di titolare dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita il 10 ottobre 2014; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso - che rispettivamente deducono violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto contestato al capo 1), poiché non potrebbe ritenersi sufficiente per l'integrazione del reato il mero mancato rinvenimento delle scritture contabili, peraltro in mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato, essendo stato inferito il dolo specifico esclusivamente dalle modalità della condotta; e violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato contestato al capo 2), poiché non sarebbe emersa una consapevole scelta gestionale onde gravare la posizione debitoria nei confronti dell'Erario e, quindi, provocare il dissesto dell'impresa, e poiché mancherebbe l'elemento psicologico della volontà di recare pregiudizio ai creditori e per ciò di procurare il fallimento dell'impresa - non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha rilevato non solo la mancanza di qualsivoglia documentazione contabile, così come attestato dal mancato deposito al curatore e dal mancato rinvenimento di qualsivoglia scrittura, ma anche la sussistenza di specifici indici sintomatici dello scopo di recare pregiudizio ai creditori (si vedano, in particolare, pag. 4 e pag. 5 della sentenza impugnata), e che ha affermato la sussistenza della prova della consapevolezza in capo al ricorrente di porre in essere operazioni pregiudizievoli per l'impresa fallita, alla luce del carattere sistematico e significativo delle omissioni rilevate, in considerazione dell'esposizione debitoria 2maturata, dell'omesso versamento, prolungato per tutta la vita dell'impresa stessa (si vedano, in particolare, pag. 7 e pag. 8 della sentenza impugnata); ne consegue che i motivi proposti sono aspecifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di applicazione di pena sostituiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., poiché la Corte avrebbe erroneamente motivato tale rigetto anche sul rilievo che non sarebbe stata specificata alcuna sanzione sostituiva da parte dell'imputato, laddove la scelta della pena più idonea sarebbe riservata al giudice stesso, e poiché mancherebbe qualsiasi valutazione di idoneità della sanzione sostitutiva in ordine alla rieducazione del condannato - è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio, peraltro di per sé generica, argomentazioni logiche e ineccepibili, quali le modalità delle condotte, indicative di una certa spregiudicatezza, l'intensità del dolo, stante la reiterazione delle stesse condotte per svariati anni, e i precedenti penali di rilevante allarme sociale a carico del ricorrente, i quali per quanto risalenti denotano una certa inaffidabilità quanto al rispetto delle regole e delle prescrizioni eventualmente imposte con la misura sostitutiva, in assenza peraltro di qualsiasi segno di ravvedimento, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una delibazione tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione (V. Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01 che ha specificato come, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva); - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 3A P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.M
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