CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 23898/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el GIP TRIBUNALE di Ravennaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza in epigrafe, con cui in data 14.10.2025 il G.i.p. del Tribunale diRavenna ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la penadi quattro anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione per i reati di cui agli artt.56-575, 612, comma secondo, cod. pen., 4 L. n. 110 del 1975;[OSCURATO:PERSONA] che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previstedall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;Considerato, infatti, che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorsoper cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca ilvizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in essotassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761- 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensidell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]