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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 1962

Cassazione n. 12590/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/04/1962 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1990 avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 giugno 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di tentato furto aggravato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto poi la Corte di merito aveva non illogicamente osservato come non vi fosse elemento alcuno da cui il prevenuto avrebbe potuto dedurre che il tronco di ulivo che stava asportando fosse stato abbandonato dal proprietario del fondo.

Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini [OSCURATO:PERSONA] À EA oggi, O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/04/1962 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1990 avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 giugno 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di tentato furto aggravato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto poi la Corte di merito aveva non illogicamente osservato come non vi fosse elemento alcuno da cui il prevenuto avrebbe potuto dedurre che il tronco di ulivo che stava asportando fosse stato abbandonato dal proprietario del fondo. Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini [OSCURATO:PERSONA] À EA oggi, O
Sentenza Cassazione n. 12590/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris