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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10052/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26494-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1061/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 26494 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- Rg 26494/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: In data 21 luglio 1998 [OSCURATO:PERSONA] di Roma - [OSCURATO:PERSONA] presentava la dichiarazione dei redditi, ai fini IRPEG, relativa all'anno di imposta 1997, nella quale veniva evidenziato un credito d'imposta di cui veniva chiesto il rimborso con istanza del 18 aprile 2002, sollecitata con istanza del 19 aprile 2010.

Formatosi il silenzio-rifiuto su tale domanda, la contribuente lo impugnava in sede giurisdizionale.

L'adita CTP di Roma accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto al chiesto rimborso ritenendo l'Ufficio decaduto dal potere di disconoscere il credito o di rettificarlo, essendo scaduti i termini per l'accertamento.

Il successivo appello dell'Agenzia Entrate veniva respinto dalla competente Commissione tributaria regionale, la quale, con la decisione in epigrafe indicata, confermava la decisione di primo grado.

Avverso tale statuizione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replicava l'intimata con controricorso.

Con ordinanza nr 29164/2017 la Corte cassava la decisione rinviando alla CTR del Lazio in diversa composizione per un riesame della vicenda rilevando che il principio enunciato con la sentenza nr 9339 del 2012 si poneva in contrasto con il principio espresso con la decisione 2016 nr 5069 secondo cui i termini decadenziali in questione sono apposti solo alle attività di accertamento di un credito dell' Amministrazione e non a quelle con cui quest'ultima contesti la sussistenza di un debito.

L'ordinanza richiamata rimetteva al giudice del rinvio l'esame del merito escludendo che l'affermazione dei giudici di appello sulla esigibilità della prova da parte della contribuente costituisca ,come sosteneva la contribuente, accoglimento della domanda di rimborso. i Riassunto il giudizio dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e costituitosi il contraddittorio con l'Ufficio la CTR del Lazio con sentenza nr1061/2020 rigettava l'appello dell'Amministrazione finanziaria ritenendo che "il diritto al recupero del credito esposto in dichiarazione, oggetto della richiesta avanzata dalla contribuente in sede amministrativa e poi dell'azione esercitata avanti alla giurisdizione tributaria, non abbia trovato congrua e specifica contestazione da parte dell'Amministrazione e possa, quindi ritenersi provato.

Questo tipo di analisi appare, peraltro coerente con l'indicazione dell'ordinanza di rinvio,che ha rimesso gli atti alla competente CTR perché riesamini nel merito l'intera vicenda processuale".

L'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo deducendo la violazione e falsa applicazione degli art 36 bis,36 ter,41,42 e 43 del d.p.r. 600/1973 nonché dell'ad 2697 c.c. e dell'art 384,secondo comma c.p.c. nonché dell'ad 6 ,comma quarto della legge 212/2000 in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto provato il diritto al rimborso sulla base dell'indicazione dello stesso riportata in dichiarazione invertendo in tal modo il riparto degli oneri probatori.

Il motivo è fondato.

In primo luogo va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza evincendosi dallo stesso gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti la portata della censura.

Il vizio denunciato non si risolve in una censura di merito avendo l'Amministrazione finanziaria criticato la non corretta applicazione dei principi di diritto da parte del giudice di rinvio in tema di credito di imposta.

Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.

Non è configurabile la dedotta violazione dell'ad 384 c.p.c. dovendosi ritenere che la CTR ha riesaminato l'intera vicenda processuale ritenendo alla luce del principio della non contestazione , nonché degli effetti processuali dell'ad 6 comma quarto dello Statuto del contribuente provato l'esistenza e la spettanza del credito di imposta.

La decisone impugnata tuttavia non ha fatto buon governo dei principi in tema riparto probatorio .

Questa Corte infatti ha già avuto modo di affermare (Cass. n. Cass. n. 7127 del 13/03/2019 nr 29613 del 29/12/2011; Cass. n. 6550 del 27/04/2012; Cass. n. 15026 del 02/07/2014) che quando si controverta su una domanda di rimborso del contribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso non soltanto formale - come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo - ma anche sostanziale.

Il processo tributario, benchè sub specie di giudizio di rimborso, costituisce sempre un giudizio d'impugnazione di un atto autoritativo dell'amministrazione finanziaria sull'istanza del contribuente, per cui è l'atto impugnato (finanche nella forma del silenzio-rifiuto) a esprimere la posizione processuale dell'amministrazione nel giudizio, posizione che non può essere modificata se non attraverso un idoneo atto di autotutela; pertanto, ove il peso dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio non incomba, come nella specie, sull'amministrazione finanziaria, questa non ha l'onere di contestare espressamente i fatti affermati dal contribuente (cfr. Cass. 18/11/2011, n. 24262; Cass. 06/09/2006, n. 19187); Ciò significa, in primo luogo, che l'onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda grava sul contribuente; secondariamente, che le argomentazioni con le quali l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o contesta che i medesimi siano qualificabili giuridicamente nei termini proposti dal contribuente, costituiscono "mere difese", come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva l'ipotesi del formarsi di un giudicato interno o, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del principio di non contestazione.Con riferimento a tale ultimo principio, certamente applicabile anche nel processo tributario (Cass. n. 1540 del 24/01/2007; Cass. n. 7827 del 31/03/2010), è stato chiarito, proprio in relazione ad una fattispecie similare, che esso non può operare nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria neghi in radice l'esistenza del credito, sicché il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa del contribuente può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell'an debeatur.

Invero, il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda (Cass. n. 9732 del 12/05/2016; Cass. 2020 nr 20832).

Il ricorso va accolto nei limiti sopra esposti e la sentenza va cassata e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.

M .

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26494-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1061/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26494 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Rg 26494/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: In data 21 luglio 1998 [OSCURATO:PERSONA] di Roma - [OSCURATO:PERSONA] presentava la dichiarazione dei redditi, ai fini IRPEG, relativa all'anno di imposta 1997, nella quale veniva evidenziato un credito d'imposta di cui veniva chiesto il rimborso con istanza del 18 aprile 2002, sollecitata con istanza del 19 aprile 2010. Formatosi il silenzio-rifiuto su tale domanda, la contribuente lo impugnava in sede giurisdizionale. L'adita CTP di Roma accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto al chiesto rimborso ritenendo l'Ufficio decaduto dal potere di disconoscere il credito o di rettificarlo, essendo scaduti i termini per l'accertamento. Il successivo appello dell'Agenzia Entrate veniva respinto dalla competente Commissione tributaria regionale, la quale, con la decisione in epigrafe indicata, confermava la decisione di primo grado. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replicava l'intimata con controricorso. Con ordinanza nr 29164/2017 la Corte cassava la decisione rinviando alla CTR del Lazio in diversa composizione per un riesame della vicenda rilevando che il principio enunciato con la sentenza nr 9339 del 2012 si poneva in contrasto con il principio espresso con la decisione 2016 nr 5069 secondo cui i termini decadenziali in questione sono apposti solo alle attività di accertamento di un credito dell' Amministrazione e non a quelle con cui quest'ultima contesti la sussistenza di un debito. L'ordinanza richiamata rimetteva al giudice del rinvio l'esame del merito escludendo che l'affermazione dei giudici di appello sulla esigibilità della prova da parte della contribuente costituisca ,come sosteneva la contribuente, accoglimento della domanda di rimborso. i Riassunto il giudizio dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e costituitosi il contraddittorio con l'Ufficio la CTR del Lazio con sentenza nr1061/2020 rigettava l'appello dell'Amministrazione finanziaria ritenendo che "il diritto al recupero del credito esposto in dichiarazione, oggetto della richiesta avanzata dalla contribuente in sede amministrativa e poi dell'azione esercitata avanti alla giurisdizione tributaria, non abbia trovato congrua e specifica contestazione da parte dell'Amministrazione e possa, quindi ritenersi provato. Questo tipo di analisi appare, peraltro coerente con l'indicazione dell'ordinanza di rinvio,che ha rimesso gli atti alla competente CTR perché riesamini nel merito l'intera vicenda processuale". L'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo deducendo la violazione e falsa applicazione degli art 36 bis,36 ter,41,42 e 43 del d.p.r. 600/1973 nonché dell'ad 2697 c.c. e dell'art 384,secondo comma c.p.c. nonché dell'ad 6 ,comma quarto della legge 212/2000 in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto provato il diritto al rimborso sulla base dell'indicazione dello stesso riportata in dichiarazione invertendo in tal modo il riparto degli oneri probatori. Il motivo è fondato. In primo luogo va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza evincendosi dallo stesso gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti la portata della censura. Il vizio denunciato non si risolve in una censura di merito avendo l'Amministrazione finanziaria criticato la non corretta applicazione dei principi di diritto da parte del giudice di rinvio in tema di credito di imposta. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti. Non è configurabile la dedotta violazione dell'ad 384 c.p.c. dovendosi ritenere che la CTR ha riesaminato l'intera vicenda processuale ritenendo alla luce del principio della non contestazione , nonché degli effetti processuali dell'ad 6 comma quarto dello Statuto del contribuente provato l'esistenza e la spettanza del credito di imposta. La decisone impugnata tuttavia non ha fatto buon governo dei principi in tema riparto probatorio . Questa Corte infatti ha già avuto modo di affermare (Cass. n. Cass. n. 7127 del 13/03/2019 nr 29613 del 29/12/2011; Cass. n. 6550 del 27/04/2012; Cass. n. 15026 del 02/07/2014) che quando si controverta su una domanda di rimborso del contribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso non soltanto formale - come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo - ma anche sostanziale. Il processo tributario, benchè sub specie di giudizio di rimborso, costituisce sempre un giudizio d'impugnazione di un atto autoritativo dell'amministrazione finanziaria sull'istanza del contribuente, per cui è l'atto impugnato (finanche nella forma del silenzio-rifiuto) a esprimere la posizione processuale dell'amministrazione nel giudizio, posizione che non può essere modificata se non attraverso un idoneo atto di autotutela; pertanto, ove il peso dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio non incomba, come nella specie, sull'amministrazione finanziaria, questa non ha l'onere di contestare espressamente i fatti affermati dal contribuente (cfr. Cass. 18/11/2011, n. 24262; Cass. 06/09/2006, n. 19187); Ciò significa, in primo luogo, che l'onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda grava sul contribuente; secondariamente, che le argomentazioni con le quali l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o contesta che i medesimi siano qualificabili giuridicamente nei termini proposti dal contribuente, costituiscono "mere difese", come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva l'ipotesi del formarsi di un giudicato interno o, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del principio di non contestazione.Con riferimento a tale ultimo principio, certamente applicabile anche nel processo tributario (Cass. n. 1540 del 24/01/2007; Cass. n. 7827 del 31/03/2010), è stato chiarito, proprio in relazione ad una fattispecie similare, che esso non può operare nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria neghi in radice l'esistenza del credito, sicché il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa del contribuente può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell'an debeatur. Invero, il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda (Cass. n. 9732 del 12/05/2016; Cass. 2020 nr 20832). Il ricorso va accolto nei limiti sopra esposti e la sentenza va cassata e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q. M . La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia all
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