CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 00593/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 03v---cri &L- 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 6 ffteggio 202C della Corte di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art.671 cod. proc. pen., con riguardo: i) ai reati di trasferimento fraudolento di valori e di porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commessi il 20 dicembre 2000, giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 18 dicembre 2006, definitiva il 3 novembre 2009; 2) al reato dí associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art.416 bis cod. pen., commessO da febbraio 2004 con condotta permanente, giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 13 giugno 2018, definitiva li 3 luglio 2019. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, dalla lettura delle sentenze di condanna, emergeva in maniera chiara come il c.d. reato di intestazione fittizia si inseriva in un contesto mafioso. Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che l'esclusione della circostanza del metodo mafioso e la pronuncia assolutoria con riferimento al reato di cui all'art.416 bis cod. pen. erano avvenute per questioni meramente processuali che, di per sé, non potevano escludere la condotta di partecipazione al sodalizio criminale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che, con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento L. iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02). Il principio affermato in giurisprudenza per l'accertamento del medesimo disegno criminoso fra reato associativo e reati fine, quindi, fa riferimento al momento genetico della deliberazione criminosa. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare e in applicazione dei citati principi giurisprudenziali, in modo ineccepibile ha argomentato la propria decisione sul fatto non vi era alcun elemento dal quale poter intendere che i reati di trasferimento fraudolento di valori e di porto illegale di armi fossero stati deliberati contestualmente alla partecipazione al reato associativo, anche considerando che il giudice sub 1 aveva assolto Middioni dal reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. IL M ità-' i( Q' C91, filo rfAr9 fALA bot./6/ r 9P #fr tt.'.lJ ft) h ;I e lir) bi 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dì euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]