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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17489/2026

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legale rappresentante pro tempore, rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sardegna n. 44/01/25 depositata il 15/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 44/01/25 del 15/01/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sardegna (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Samel) e [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito [OSCURATO:SOCIETA]) avverso la sentenza n. 771/05/17 della CommissioneNumero registro generale 14911/2025Numero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 17489/2026Data pubblicazione 02/06/2026tributaria provinciale di Cagliari (di seguito CTP), che aveva respinto ilricorso proposto dalle società contribuenti nei confronti di due avvisi diaccertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2010.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, i due avvisi diaccertamento erano stati notificati a [OSCURATO:SOCIETA] e uno di essi anche a Samel«in qualità di controllante, quindi responsabile per le violazioni cheriguardano le maggiori imposte relative al reddito consolidato, ai sensidell'art. 127 del D.P.R. 917/86».

In particolare, «l’Ufficio rilevava che ilsoggetto controllato aveva omesso di contabilizzare e dichiararecomponenti positivi di reddito correlati alla gestione di un residence “IBorghi - [OSCURATO:PERSONA]” con annessa rosticceria, sito in Villasimius (SU).

Taleomissione era avvalorata, sempre secondo l’Ufficio, dall’evidenteantieconomicità dell'attività esercitata, con l'ammontare dei ricavicontabilizzati incongruente rispetto ai rilevanti consumi di energia elettricaper il residence e al ricarico praticato sulle pietanze vendute, per larosticceria».1.2.

La CTR respingeva l’appello delle società contribuentievidenziando, per quanto ancora interessa, che «Dal processo verbale diconstatazione (…) risulta[va] che l’Ufficio rilevata la significativaantieconomicità della gestione, [avesse] dettagliatamente provato,energia elettrica (fattore determinate nell’esercizio dell’attività), l’anomalaapplicazione delle percentuali di ricarico sui pasti somministrati e la stipuladi contratti di affitto di ramo d’azienda onerosi, che [OSCURATO:PERSONA] nelleannualità 2009, 2010 e 2011, gestiva le attività economiche in modoantieconomico, attestandosi il rapporto ricavi/costo del venduto su marginiestremamente bassi e non sufficientemente remunerativi, ben lontani dalraggiungimento di un margine lordo tale da soddisfare l’indice richiestodallo studio di settore».

Tale motivazione era ritenuta adeguata asostenere la ripresa e «supportata dalla dettagliata analisi dei costi diNumero registro generale 14911/2025Numero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 17489/2026Data pubblicazione 02/06/2026esercizio, peraltro distinti per tipologia di attività, che costituiscono datioggettivi difficilmente confutabili».2. [OSCURATO:SOCIETA] e Samel impugnavano la sentenza della CGT2 con ricorsoper cassazione, affidato ad un unico motivo.3.

L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso.4.

Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) comunicata il25/09/2025 il consigliere delegato proponeva il rigetto del ricorso.5.

Con istanza del 22/10/2025 le società contribuenti chiedevano ladecisione del ricorso e, quindi, depositavano memoria ex art. 380 bis.1cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA] e Samel deducono, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112cod. proc. civ., per avere la CGT2 omesso di pronunciare «sulla specificaeccezione avente ad oggetto l’illegittimità degli avvisi di accertamento aseguito dell’erronea ricostruzione dei ricavi, del volume d’affari e delvalore della produzione ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n.600/1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del DPR n. 633/1972».

Inparticolare, la ricorrente si duole del fatto che l’Ufficio, con gli attiimpositivi, avrebbe proposto una inattendibile ed erronea ricostruzione deiricavi, del volume d’affari e del valore della produzione (in ragione di unanon corretta stima dei consumi di elettricità, dell’erronea metodologiaapplicata, valevole per i ristoranti e non per le rosticcerie, di un’erroneaconsiderazione dei cali di peso e degli scarti di lavorazione).1.1.

Con la PDA il giudice delegato ha evidenziato l’infondatezza delmotivo, posta l’insussistenza della lamentata omessa pronuncia «in ordineall’insussistenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza dellepresunzioni accertative, relativamente ai ricavi della gestione delresidence, con riguardo alla stima del consumo di KWh»; e, sotto diversoprofilo, anche la sua inammissibilità, atteso che i rilievi delle contribuentiNumero registro generale 14911/2025Numero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 17489/2026Data pubblicazione 02/06/2026si risolverebbero «nella contestazione della valorizzazione degli elementiistruttori, ossia in una richiesta di revisione dei mezzi probatori che ilgiudice di seconde cure ha ritenuto idonei per il raggiungimento dellaprova, riesame estraneo alla natura ed alla finalità del giudizio dilegittimità (Cass.

SS.

UU. n. 34476 del 2019; Cass.

Ordinanza n.27992/2024)».1.2.

Il motivo va disatteso, conformemente a quanto osservato dallaPDA.1.3.

La CGT2 ha affermato che le società ricorrenti si dolgono della«violazione da parte del giudice di prime cure del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dal momento che il suddettogiudice non si sarebbe pronunciato su punti decisivi della controversia, inparticolare sull’errato utilizzo del criterio analitico-induttivo per ladeterminazione degli imponibili sottratti a tassazione»; tuttavia, risultava«dettagliatamente provato, attraverso plurimi dati oggettivi costituitidall’analisi dei consumi di energia elettrica (fattore determinatenell’esercizio dell’attività), l’anomala applicazione delle percentuali diricarico sui pasti somministrati e la stipula di contratti di affitto di ramod’azienda onerosi, che [OSCURATO:PERSONA] nelle annualità 2009, 2010 e 2011,gestiva le attività economiche in modo antieconomico».

Nella prospettivadella CGT2, pertanto, le presunzioni poste a base dell’accertamento sonodel tutto legittime e, a fronte delle stesse, la società contribuente non hafornito la prova contraria.1.4.

Non può, pertanto, ragionevolmente sostenersi l’omessapronuncia, in quanto il giudice di appello ha dato atto di avere esaminatonel suo complesso il quadro probatorio, ritenendo legittime le presunzioniposte a fondamento dell’accertamento.

In quest’ottica, le contestazionidelle contribuenti sono rivolte a rimettere in discussione il merito dellavalutazione compiuta dalla CGT2, con una censura che si rivelainammissibile in sede di legittimità.Numero registro generale 14911/2025Numero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 17489/2026Data pubblicazione 02/06/20262.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le ricorrenti vannocondannate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente procedimento, che si liquidano come in dispositivo avuto conto diun valore dichiarato della lite di euro 58.448,37.2.1.

La società contribuente va, altresì, condannata, ai sensi dell’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod.proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi euro 6.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito e allasomma di euro 3.000,00 a titolo di responsabilità aggravata; condanna,altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favoredella cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore, rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sardegna n. 44/01/25 depositata il 15/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 44/01/25 del 15/01/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sardegna (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Samel) e [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito [OSCURATO:SOCIETA]) avverso la sentenza n. 771/05/17 della CommissioneNumero registro generale 14911/2025Numero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 17489/2026Data pubblicazione 02/06/2026tributaria provinciale di Cagliari (di seguito CTP), che aveva respinto ilricorso proposto dalle società contribuenti nei confronti di due avvisi diaccertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2010.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, i due avvisi diaccertamento erano stati notificati a [OSCURATO:SOCIETA] e uno di essi anche a Samel«in qualità di controllante, quindi responsabile per le violazioni cheriguardano le maggiori imposte relative al reddito consolidato, ai sensidell'art. 127 del D.P.R. 917/86». In particolare, «l’Ufficio rilevava che ilsoggetto controllato aveva omesso di contabilizzare e dichiararecomponenti positivi di reddito correlati alla gestione di un residence “IBorghi - [OSCURATO:PERSONA]” con annessa rosticceria, sito in Villasimius (SU). Taleomissione era avvalorata, sempre secondo l’Ufficio, dall’evidenteantieconomicità dell'attività esercitata, con l'ammontare dei ricavicontabilizzati incongruente rispetto ai rilevanti consumi di energia elettricaper il residence e al ricarico praticato sulle pietanze vendute, per larosticceria».1.2. La CTR respingeva l’appello delle società contribuentievidenziando, per quanto ancora interessa, che «Dal processo verbale diconstatazione (…) risulta[va] che l’Ufficio rilevata la significativaantieconomicità della gestione, [avesse] dettagliatamente provato,energia elettrica (fattore determinate nell’esercizio dell’attività), l’anomalaapplicazione delle percentuali di ricarico sui pasti somministrati e la stipuladi contratti di affitto di ramo d’azienda onerosi, che [OSCURATO:PERSONA] nelleannualità 2009, 2010 e 2011, gestiva le attività economiche in modoantieconomico, attestandosi il rapporto ricavi/costo del venduto su marginiestremamente bassi e non sufficientemente remunerativi, ben lontani dalraggiungimento di un margine lordo tale da soddisfare l’indice richiestodallo studio di settore». Tale motivazione era ritenuta adeguata asostenere la ripresa e «supportata dalla dettagliata analisi dei costi diNumero registro generale 14911/2025Numero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 17489/2026Data pubblicazione 02/06/2026esercizio, peraltro distinti per tipologia di attività, che costituiscono datioggettivi difficilmente confutabili».2. [OSCURATO:SOCIETA] e Samel impugnavano la sentenza della CGT2 con ricorsoper cassazione, affidato ad un unico motivo.3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso.4. Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) comunicata il25/09/2025 il consigliere delegato proponeva il rigetto del ricorso.5. Con istanza del 22/10/2025 le società contribuenti chiedevano ladecisione del ricorso e, quindi, depositavano memoria ex art. 380 bis.1cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA] e Samel deducono, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112cod. proc. civ., per avere la CGT2 omesso di pronunciare «sulla specificaeccezione avente ad oggetto l’illegittimità degli avvisi di accertamento aseguito dell’erronea ricostruzione dei ricavi, del volume d’affari e delvalore della produzione ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n.600/1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del DPR n. 633/1972». Inparticolare, la ricorrente si duole del fatto che l’Ufficio, con gli attiimpositivi, avrebbe proposto una inattendibile ed erronea ricostruzione deiricavi, del volume d’affari e del valore della produzione (in ragione di unanon corretta stima dei consumi di elettricità, dell’erronea metodologiaapplicata, valevole per i ristoranti e non per le rosticcerie, di un’erroneaconsiderazione dei cali di peso e degli scarti di lavorazione).1.1. Con la PDA il giudice delegato ha evidenziato l’infondatezza delmotivo, posta l’insussistenza della lamentata omessa pronuncia «in ordineall’insussistenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza dellepresunzioni accertative, relativamente ai ricavi della gestione delresidence, con riguardo alla stima del consumo di KWh»; e, sotto diversoprofilo, anche la sua inammissibilità, atteso che i rilievi delle contribuentiNumero registro generale 14911/2025Numero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 17489/2026Data pubblicazione 02/06/2026si risolverebbero «nella contestazione della valorizzazione degli elementiistruttori, ossia in una richiesta di revisione dei mezzi probatori che ilgiudice di seconde cure ha ritenuto idonei per il raggiungimento dellaprova, riesame estraneo alla natura ed alla finalità del giudizio dilegittimità (Cass. SS. UU. n. 34476 del 2019; Cass. Ordinanza n.27992/2024)».1.2. Il motivo va disatteso, conformemente a quanto osservato dallaPDA.1.3. La CGT2 ha affermato che le società ricorrenti si dolgono della«violazione da parte del giudice di prime cure del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dal momento che il suddettogiudice non si sarebbe pronunciato su punti decisivi della controversia, inparticolare sull’errato utilizzo del criterio analitico-induttivo per ladeterminazione degli imponibili sottratti a tassazione»; tuttavia, risultava«dettagliatamente provato, attraverso plurimi dati oggettivi costituitidall’analisi dei consumi di energia elettrica (fattore determinatenell’esercizio dell’attività), l’anomala applicazione delle percentuali diricarico sui pasti somministrati e la stipula di contratti di affitto di ramod’azienda onerosi, che [OSCURATO:PERSONA] nelle annualità 2009, 2010 e 2011,gestiva le attività economiche in modo antieconomico». Nella prospettivadella CGT2, pertanto, le presunzioni poste a base dell’accertamento sonodel tutto legittime e, a fronte delle stesse, la società contribuente non hafornito la prova contraria.1.4. Non può, pertanto, ragionevolmente sostenersi l’omessapronuncia, in quanto il giudice di appello ha dato atto di avere esaminatonel suo complesso il quadro probatorio, ritenendo legittime le presunzioniposte a fondamento dell’accertamento. In quest’ottica, le contestazionidelle contribuenti sono rivolte a rimettere in discussione il merito dellavalutazione compiuta dalla CGT2, con una censura che si rivelainammissibile in sede di legittimità.Numero registro generale 14911/2025Numero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 17489/2026Data pubblicazione 02/06/20262. In conclusione, il ricorso va rigettato e le ricorrenti vannocondannate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente procedimento, che si liquidano come in dispositivo avuto conto diun valore dichiarato della lite di euro 58.448,37.2.1. La società contribuente va, altresì, condannata, ai sensi dell’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod.proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi euro 6.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito e allasomma di euro 3.000,00 a titolo di responsabilità aggravata; condanna,altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favoredella cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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