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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 26642/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 624 bis, ultimo comma, 625 n. 4 e 61 n. 5, cod. pen., commesso nel giugno 2014.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: sulla mancata assunzione di una prova decisiva; sull'errata valutazione relativa all'art. 192 cod. pen. nell'affermare la responsabilità del ricorrente; sull'intervenuta prescrizione.

In data 12 maggio 2023, e dunque intempestivamente (cfr. art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), il difensore ha depositato una memoria con la quale ha insistito circa la non inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

In ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 35917 del 29/10/2020, non massimata; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 2735771; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).

Il ricorrente si limita ad una generica denuncia della mancata assunzione della prova nei termini auspicati, senza dimostrare la necessità della prova omessa, laddove nessun vizio motivazionale si ravvisa nella sentenza impugnata, con riferimento alla ricostruzione e giustificazione del risultato probatorio ed anche con riferimento alla giustificazione della decisione presa in merito alla rinnovazione istruttoria, avendo la Corte palesato un dubbio sulla spontaneità dei dialoghi la cui registrazione si voleva acquisire (dubbio che il ricorrente non confuta efficacemente).

3.2. Il secondo motivo è pure inammissibile.

E' manifestamente infondato il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez.

U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); In ogni caso, anche il vizio di motivazione è inammissibilmente dedotto.

Il ricorrente cerca, attraverso la riproduzione di brevi brani di testimonianze, di provocare una rivalutazione della prova, compito precluso alla Corte di cassazione che deve solo riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento al profilo denunciato dal secondo motivo, inerente l'attribuzione del fatto al ricorrente.

3.3. Inammissibile pure il terzo motivo, per la genericità della critica all'argomentata e condivisibile conclusione secondo la quale il luogo ove il reato è stato commesso fosse qualificabile come una abitazione dotata di funzionalità (pag. 4).

3.4. L'ultimo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 624 bis, ultimo comma, 625 n. 4 e 61 n. 5, cod. pen., commesso nel giugno 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: sulla mancata assunzione di una prova decisiva; sull'errata valutazione relativa all'art. 192 cod. pen. nell'affermare la responsabilità del ricorrente; sull'intervenuta prescrizione. In data 12 maggio 2023, e dunque intempestivamente (cfr. art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), il difensore ha depositato una memoria con la quale ha insistito circa la non inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 35917 del 29/10/2020, non massimata; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 2735771; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Il ricorrente si limita ad una generica denuncia della mancata assunzione della prova nei termini auspicati, senza dimostrare la necessità della prova omessa, laddove nessun vizio motivazionale si ravvisa nella sentenza impugnata, con riferimento alla ricostruzione e giustificazione del risultato probatorio ed anche con riferimento alla giustificazione della decisione presa in merito alla rinnovazione istruttoria, avendo la Corte palesato un dubbio sulla spontaneità dei dialoghi la cui registrazione si voleva acquisire (dubbio che il ricorrente non confuta efficacemente). 3.2. Il secondo motivo è pure inammissibile. E' manifestamente infondato il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); In ogni caso, anche il vizio di motivazione è inammissibilmente dedotto. Il ricorrente cerca, attraverso la riproduzione di brevi brani di testimonianze, di provocare una rivalutazione della prova, compito precluso alla Corte di cassazione che deve solo riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento al profilo denunciato dal secondo motivo, inerente l'attribuzione del fatto al ricorrente. 3.3. Inammissibile pure il terzo motivo, per la genericità della critica all'argomentata e condivisibile conclusione secondo la quale il luogo ove il reato è stato commesso fosse qualificabile come una abitazione dotata di funzionalità (pag. 4). 3.4. L'ultimo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 20
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