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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28775/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11565/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, articolando i seguenti moti- vi di ricorso: I) Mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla escussione di due passanti identificati dagli operanti intervenuti al momento dell'accaduto, ri- chiesta formulata a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. nel corso dell'istruzione dibattimentale, nonché carenza di motivazione a sostegno del ri- getto della richiesta.

II) Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

L'affermazione di penale responsabilità della ricorrente non è supportata da una corretta applica- zione delle regole della logica.

La ricorrente all'epoca dei fatti soffriva di anores- sia nervosa, disturbo per il quale seguiva una terapia psicofarmacologica.

I giu- dici di merito avrebbero dovuto considerare le condizioni fisiche della ricorrente - la quale pesava all'epoca del fatto solo 38 chilogrammi - incidenti sulla capacità di assorbimento dell'alcol e sulla sintomatologia correlata all'assunzione di be- vande alcoliche.

Il dato del corretto funzionamento dell'apparecchiatura dell'alcoltest sarebbe incerto: il risultato elevato della misurazione, infatti, sareb- be incompatibile con la lieve sintomatologia palesata dall'imputata al momento del controllo.

III) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto prevista dall'ad 131 bis cod.pen., rilevabile anche d'ufficio ed in sede di legittimità.

2. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le doglianze ivi espresse sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e di- sattesi dalla Corte territoriale con argomentazioni non censurabili in questa sede.

Invero, come sostenuto in sentenza, secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giu- dice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; inoltre la Suprema Corte ha più volte ribadito che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sot- trae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione sol- tanto in caso di rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che evidenzi - per il caso di mancata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una N. 11565/2025 R.G. compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Sez. 6, sent. n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).

Nella specie la Corte di appello ha dato atto, con motivazione non censurabile in questa sede, come l'esame dei te- stimoni richiesto dalla difesa fosse del tutto superfluo, attesa la completezza del- la istruttoria compiuta.

3. Considerato che le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso, at- tinenti alla sussistenza del reato, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, non- ché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio ri- messi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una con- grua e adeguata motivazione, esente da vizi logici e conforme ai principi stabiliti in materia in sede di legittimità.

La Corte di appello ha infatti rilevato come le misurazioni, regolarmente effettuate, avessero prodotto risultati, attestati dagli scontrini rilasciati dall'apparecchiatura, che avevano registrato valori di 2,10 e 2,35 g/I, aggiungendo come l'operante avesse descritto una sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza.

Ebbene, la Corte territoriale ha operato una corretta ap- plicazione del principio, più volte ribadito in sede di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, di- mostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi corre- lati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza e l'inattualità dei controlli pre- scritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf.

Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).

A fronte della logi- ca ricostruzione offerta in sentenza, la difesa oppone un'alternativa ricostruzione dei fatti, la cui delibazione è esclusa in sede di legittimità.

4. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, in base a consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non si individuano ragioni per discostarsi, "In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica ri- chiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità" (così Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022 , Rv. 282773; precedenti conformi: n. 57491 del 2017 Rv. 271877; n. 43838 del 2016 Rv.

N. 11565/2025 R.G. 268281; n. 21465 del 2019 Rv. 275782; n. 23174 del 2018 Rv. 272789; n. 20270 del 2016 Rv. 266678; n. 19207 del 2017 Rv. 269913).

In ogni caso, an- che volendo accedere al diverso, minoritario orientamento citato nel ricorso, è d'uopo rilevare come siano del tutto generiche le ragioni prospettate a fonda- mento della riconoscibilità dell'istituto invocato, non immediatamente ricavabili neppure dal trattamento sanzionatorio; invero, sebbene siano state concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta aggravan- te, diversamente da quanto indicato nel ricorso, la pena non è stata stabilita in misura corrispondente al minimo edittale, pari a mesi sei di arresto ed euro 1500 di ammenda.

5. Attesa la manifesta infondatezza dei motivi di doglianza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento del- le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11565/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, articolando i seguenti moti- vi di ricorso: I) Mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla escussione di due passanti identificati dagli operanti intervenuti al momento dell'accaduto, ri- chiesta formulata a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. nel corso dell'istruzione dibattimentale, nonché carenza di motivazione a sostegno del ri- getto della richiesta. II) Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. L'affermazione di penale responsabilità della ricorrente non è supportata da una corretta applica- zione delle regole della logica. La ricorrente all'epoca dei fatti soffriva di anores- sia nervosa, disturbo per il quale seguiva una terapia psicofarmacologica. I giu- dici di merito avrebbero dovuto considerare le condizioni fisiche della ricorrente - la quale pesava all'epoca del fatto solo 38 chilogrammi - incidenti sulla capacità di assorbimento dell'alcol e sulla sintomatologia correlata all'assunzione di be- vande alcoliche. Il dato del corretto funzionamento dell'apparecchiatura dell'alcoltest sarebbe incerto: il risultato elevato della misurazione, infatti, sareb- be incompatibile con la lieve sintomatologia palesata dall'imputata al momento del controllo. III) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto prevista dall'ad 131 bis cod.pen., rilevabile anche d'ufficio ed in sede di legittimità. 2. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le doglianze ivi espresse sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e di- sattesi dalla Corte territoriale con argomentazioni non censurabili in questa sede. Invero, come sostenuto in sentenza, secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giu- dice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; inoltre la Suprema Corte ha più volte ribadito che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sot- trae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione sol- tanto in caso di rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che evidenzi - per il caso di mancata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una N. 11565/2025 R.G. compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Sez. 6, sent. n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009). Nella specie la Corte di appello ha dato atto, con motivazione non censurabile in questa sede, come l'esame dei te- stimoni richiesto dalla difesa fosse del tutto superfluo, attesa la completezza del- la istruttoria compiuta. 3. Considerato che le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso, at- tinenti alla sussistenza del reato, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, non- ché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio ri- messi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una con- grua e adeguata motivazione, esente da vizi logici e conforme ai principi stabiliti in materia in sede di legittimità. La Corte di appello ha infatti rilevato come le misurazioni, regolarmente effettuate, avessero prodotto risultati, attestati dagli scontrini rilasciati dall'apparecchiatura, che avevano registrato valori di 2,10 e 2,35 g/I, aggiungendo come l'operante avesse descritto una sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza. Ebbene, la Corte territoriale ha operato una corretta ap- plicazione del principio, più volte ribadito in sede di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, di- mostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi corre- lati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza e l'inattualità dei controlli pre- scritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). A fronte della logi- ca ricostruzione offerta in sentenza, la difesa oppone un'alternativa ricostruzione dei fatti, la cui delibazione è esclusa in sede di legittimità. 4. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, in base a consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non si individuano ragioni per discostarsi, "In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica ri- chiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità" (così Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022 , Rv. 282773; precedenti conformi: n. 57491 del 2017 Rv. 271877; n. 43838 del 2016 Rv. N. 11565/2025 R.G. 268281; n. 21465 del 2019 Rv. 275782; n. 23174 del 2018 Rv. 272789; n. 20270 del 2016 Rv. 266678; n. 19207 del 2017 Rv. 269913). In ogni caso, an- che volendo accedere al diverso, minoritario orientamento citato nel ricorso, è d'uopo rilevare come siano del tutto generiche le ragioni prospettate a fonda- mento della riconoscibilità dell'istituto invocato, non immediatamente ricavabili neppure dal trattamento sanzionatorio; invero, sebbene siano state concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta aggravan- te, diversamente da quanto indicato nel ricorso, la pena non è stata stabilita in misura corrispondente al minimo edittale, pari a mesi sei di arresto ed euro 1500 di ammenda. 5. Attesa la manifesta infondatezza dei motivi di doglianza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento del- le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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