CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria già depositata e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] illustra i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha riformato la pronuncia assolutoria, emessa dal Tribunale in sede il 25 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accolto il gravame della parte pubblica e della parte civile, affermando la penale responsabilità degli imputati, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (per la Selvatici, artt. 595, comma 1, 2 e 3, art. 13 Legge n. 47 del 1948; per Mauro, artt. 57, 595, commi 1, 2„ cod. pen. art. 13 legge n. 47 del 1948, reati contestati come aggravati per aver attribuito fatti specifici con la diffusione a mezzo stampa) con condanna alle pene pecuniarie ritenute di giustizia, oltre al risarcimento del danno liquidato equitativamente. 1.1. Si tratta dell'articolo apparso il 30 luglio 2014 sul quotidiano Le, Repubblica, cronaca di Firenze, recante il titolo "tra doppi incarichi e magistrati indagati la strana trasparenza del palazzo di giustizia" nel quale, in definitiva, si adombrava che la persona offesa, il magistrato [OSCURATO:PERSONA], non si era astenuto nel processo definito "Castello" (cd. vicenda Biagi/Castello) facendo parte del collegio dal predetto presieduto, nonostante partecipasse alla stessa commissione per l'informatizzazione del Tribunale con il principale imputato di quel procedimento, il dirigente regionale, ex assessore all'urbanistica del comune di Firenze, [OSCURATO:PERSONA], riportando, secondo la contestazione, notizie false e suggestive nel senso che l'omessa astensione fosse funzionale all'assoluzione di tutti gli imputati e alla condanna a pena irrisoria dello stesso Biagi. 1.2.Inoltre, si fa riferimento al procedimento a carico dell'ex sindaco [OSCURATO:PERSONA], per la morte di [OSCURATO:PERSONA] (cd. vicenda Locatelli/[OSCURATO:PERSONA]) nel corso del quale l'odierna persona offesa, nella qualità di magistrato giudicante, aveva allontanato dall'aula il fratello e la madre di Veronica, indicati come rei di aver commentato con una risata l'arringa difensiva, così suggerendo al lettore la parzialità e mancanza di professionalità del magistrato e, comunque, dando atto che anche con la lettura del dispositivo, questi aveva voluto rendere pubblica la convinzione del concorso della colpa della vittima, tanto da indicarne la misura pari al 80 % nello stesso dispositivo, circostanza precisata, arbitrariamente, secondo l'imputazione, perché mai indicata nel dispositivo di sentenza e, comunque, tale da avvalorare l'impostazione dell'esistenza di un comportamento persecutorio nei confronti delle parti offese. 2.Avverso l'indicata sentenza propongono tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando due vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 51 cod. pen. con errata ricostruzione del requisito della verità dei fatti e della continenza. La Corte d'appello, per i ricorrenti, enfatizzerebbe il requisito della verità dei fatti. Non può invocarsi, per la Corte territoriale, l'esercizio del diritto di critica perché la giornalista non poteva spingersi sino a denigrare il magistrato attraverso rappresentazioni non veritiere del suo operato, dirette a colpire la sua persona. La difesa osserva che la scriminante opera diversamente a seconda se la lesione della reputazione sia realizzata attraverso la diffusione della notizia o attraverso la manifestazione di un'opinione, purché, in entrambi i casi, sussista l'interesse della collettività alla conoscenza di fatti ed opinioni sul caso. Nel caso del diritto di critica, il requisito della verità del narrato si stempera potendo essere fondata su un'interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti. Si richiama giurisprudenza in questo senso. Si riporta, poi, un precedente di legittimità (Sez. 5, Rv. 276891) che interviene proprio in relazione al diritto di critica relativo a provvedimenti giudiziari e al comportamento di magistrati e che si richiama ad un ampio esercizio di tale diritto, proprio quale espressione di un diffuso controllo della collettività in tali circostanze, imponendosi il limite della continenza delle espressioni inutilmente umilianti o che trasmodino in gratuita aggressione verbale o in immotivati attacchi alla persona. Si richiama, infine, il requisito del rispetto della verità da intendersi come riferibile ad un nucleo centrale del narrato che abbia dato spunto alla manifestazione dell'opinione del giornalista, così interpretando lo stesso precedente di legittimità richiamato dalla Corte d'appello nel provvedimento impugnato (Sez. 5, Rv. 272432). La Corte d'appello, dunque, per i ricorrenti non farebbe buon governo di tale indirizzo interpretativo, reputando i fatti oggetto di manipolazione e travisamento, laddove la giornalista a fronte di fatti veri ed accertati in giudizio, ha aggiunto la propria interpretazione che ha espresso, con personale opinione, una critica del tutto legittima. Tanto premesso in linea generale, si affrontano le due vicende riportate nel capo di imputazione. 2.1.1.Con riferimento alla vicenda cd. Castello si elencano a pagg. 13 e sgg. i fatti accertati secondo la difesa non confutabili, allegando documenti in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. Si sottolineano, in particolare, l'interrogazione parlamentare, la nota della magistratura associata fiorentina, la conferenza stampa indetta dal Presidente del Tribunale che intervennero, al momento della nomina quale presidente del collegio della odierna persona offesa, per il processo che vedeva tra gli imputati per corruzione sull'urbanizzazione dell'area di Castello, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, proprio il politico regionale Biagi, con riferimento ai precedenti rapporti tra i due, in ordine al progetto regionale [OSCURATO:PERSONA] (il presidente del Tribunale preciserà che il presidente del Collegio del processo a Biagi non partecipava più ai lavori della commissione dove sedeva anche l'imputato). Quella riportata nell'articolo è, per la difesa, solo l'opinione del giornalista, non anche una manipolazione dei fatti in sé, nel loro nucleo centrale, senz'altro veri (i due avevano, effettivamente, partecipato a due riunioni istituzionali, nel corso delle quali si era discusso dell'allocazione di danaro pubblico, della Regione Toscana, al Tribunale di Firenze). La giornalista ha sottolineato che né giudice né imputato avevano fatto presente il loro rapporto di conoscenza, esprimendo una mera opinione, secondo la quale esistevano, per il magistrato, gravi ragioni di convenienza, onde apparire imparziale, di rappresentare detti rapporti attraverso l'astensione, manifestando, quindi, la propria opinione su quei fatti (e cioè che il magistrato avrebbe tenuto un comportamento "opaco", non astenendosi dal procedimento all'esito del quale l'imputato aveva avuto una pena inferiore a quella attesa, peraltro, ribaltata in appello). Né si è trattato, per la Difesa, di argumentum ad hominem, trattandosi di opinione critica, costruita attraverso un ragionamento esplicito e trasparente. 2.1.2. Per il processo cd. Locatelli, si osserva che Maradei fu giudice di primo grado nel procedimento per omicidio colposo che vedeva come vittima la ricercatrice [OSCURATO:PERSONA], caduta dai bastioni di [OSCURATO:PERSONA], nello stesso posto dove, due anni prima, era avvenuta analoga vicenda in cui trovò la morte un giovanissimo. La tesi di accusa voleva che il Comune di Firenze non avesse approntato idonee misure di sicurezza. Si descrive il dipanarsi della vicenda processuale (cfr. pagg. 21 e sgg., iniziata il 19 maggio 2011, proseguita per 37 udienze) e si producono documenti anche in ordine al disposto allontanamento dall'aula dei parenti della vittima (madre e fratello della vittima, per il comportamento tenuto in aula). Si tratta di fatti, quelli narrati nell'articolo, veri secondo la difesa, sui quali viene manifestata un'opinione critica, non gratuita, senza che questa abbia trasmodato in un'aggressione alla sfera personale del magistrato. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di critica. Si contesta la carenza di motivazione cd. rafforzata.La sentenza di appello ribalta l'assoluzione del primo giudice, fondando la riforma su una diversa interpretazione della prova documentale, tanto da non procedere ad alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Tuttavia, si osserva che ciò non fa venire meno, da parte del giudice di secondo grado, l'obbligo di motivazione cd. rafforzata, che comporti un riesame dell'intero compendio probatorio ritenuto decisivo, dovendo dare conto delle ragioni per le quali quella adottata all'esito del giudizio di secondo grado, sia l'unica soluzione possibile, alla luce dell'esame compiuto. Nella specie, la difesa osserva che il primo giudice ha fondato il convincimento della verità dei fatti narrati su prove dichiarative (esame del teste [OSCURATO:PERSONA], sul ruolo di referente del progetto regionale Best practices di Maradei; esame dei testi Locatelli e Lucibello, sull'intervenuta espulsione dall'aula dei parenti della vittima) che il giudice di appello non ha rivalutato ed in base ad una lettura congiunta di prove dichiarative e documentali. Gran parte del convincimento del giudice di primo grado, che aveva condotto all'assoluzione, fondava su prove dichiarative che, invece, il giudice di appello ignora nella motivazione dove non spiega come mai, sulla base degli indicati documenti, ha ritenuto insussistente un rapporto stretto tra Biagi ed il magistrato e ha considerato non veritiera e totalmente distorta la ricostruzione della vicenda cd. Locatelli da parte della giornalista, vera, invece, secondo il primo giudice anche in base all'esame della prova dichiarativa. 3. [OSCURATO:PERSONA] civile , a mezzo p.e.c. del 27 settembre 2021, ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale chiede il rigetto del ricorso. 3.1. La difesa ha chiesto la trattazione orale, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 d.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, richiesta accordata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti indicati e, dunque, deve essere annullata senza rinvio la decisione impugnata, perché il fatto non costituisce reato, quanto a [OSCURATO:PERSONA] i e perché il fatto non sussiste, quanto al reato ascritto ad [OSCURATO:PERSONA]. 1.Si pone, in premessa, la necessità di delineare l'ambito di operatività della scriminante del diritto di critica, in relazione alla verità dei fatti narrati e alla natura delle espressioni utilizzate.La giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati, in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, individuati in quello sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. In questa prospettiva, è stato fissato anche il parametro dell'attualità della notizia. Questo va inteso nel senso che una delle ragioni fondanti dell'esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva dell'altrui reputazione viene individuata proprio nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico e, quindi, nell'attitudine dell'informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (ex multis, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789; Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, [OSCURATO:PERSONA] non mass.). Tale indirizzo risulta conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione, intesa quale interferenza rispetto alla libertà di espressione, si pone in contrasto con l'art. 10 della Carta EDU, a meno che non sia "prescritta dalla legge", non persegua uno o più degli obiettivi legittimi, ex art. 10 par. 2 e non sia "necessaria in una società democratica". In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio della verità del fatto narrato, in base al quale è giustificabile (per il diritto interno scriminata) la divulgazione lesiva dell'onore e reputazione, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e quelle contenenti giudizi di valore (cfr. la nota pronuncia CEDU, Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013, in tema di diritto di critica e diritto di cronaca, che evidenzia come lo scritto si debba basare su un nucleo fattuale, veritiero e controllabile, sufficiente per poter trarre il giudizio di valore; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio negativo è gratuito, cioè ingiustificato, quindi diffamatorio). 1.1. Ciò premesso va, in primo luogo, esaminato, il rapporto tra verità del fatto, integrante il presupposto degli articoli di cui è stata esclusa, dalla Corte territoriale, la riconducibilità all'esercizio del diritto di critica e la configurabilità di detta scriminante, dal momento che l'esimente in parola richiede la verità del fatto narrato. 1.1.1.Con specifico riferimento al diritto di critica, il rispetto del principio di verità presenta aspetti peculiari, posto che la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, non può per definizione, essere rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n.25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284; Sez. 5, n.7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola) purché sia, comunque, rispettato il necessario requisito della verità del fatto storico, ove tale episodio sia posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola). Proprio perché la critica si estrinseca nella manifestazione di giudizi e apprezzamenti, piuttosto che nell'esposizione di fatti oggettivi, il limite della verità è quello che resta maggiormente compresso, sottraendosi alla verifica circa l'assoluta obiettività delle circostanze segnalate. Ciò in quanto la facoltà di critica è, per sua natura, parziale, orientata e tesa ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare, fermi sempre i confini di liceità prima indicati (Sez. 5, n. 19334 del 5/3/2004, Giacalone, non mass. sul punto). Dunque, affinché sia riconosciuta l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., non si richiede che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo e il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato (Sez. 1, n. 8801 del 13/11/2018, dep. 2019, Cordova, Rv. 276167 Sez. 5, n. 19334 del 5/3/2004, Giacalone, Rv. 227754). Nella delineata prospettiva, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che si specifichi nell'esercizio del diritto di critica, va comunque, contemperato con i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost.; sicché qualora esso si concretizzi nell'attribuire anche la circostanza vera è, comunque, necessario che siffatto riferimento si inserisca in un contesto in cui sia necessario e pertinente (Sez. 5, n.475 del 02/07/2014, dep. 2015, Giorgio, Rv. 262167) e non sia soggettivamente interpretato. La formulazione del pensiero critico non può ritenersi, infatti, avulsa dalla necessaria correlazione con la veridicità del fatto storico sottoposto a censura, non potendo il medesimo essere travisato, deformato o sottoposto ad ipotetiche ricostruzioni congetturali e, su tale superfetazione, pretendere di esercitare forme di biasimo e di riprovazione. 1.1.2.Ciò posto, si osserva che ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 2/07/2004, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rv. 231764) sempre che sussista un rapporto di leale confronto tra l'opinione critica ed il fatto che la genera. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, rappresentato dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico, abbia a fondamento un fatto, comunque, veritiero delle caratteristiche sopra descritte e che, in ogni caso, non si trascenda in gratuiti attacchi personali, lesivi della dignità morale (Sez. 5, n. 46132 del 13/06/2014, Polverini, Rv. 262184; Sez. 5, n. 8824 del 1/12/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA]. 250218).Quanto al profilo della continenza, dunque, va rilevato che necessario, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, è il complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta, al fine di verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269093). Tale requisito, quale elemento costitutivo del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto di quanto comunicato che, nel complesso, può essere anche fondato, condivisibile e veridico (Sez. 5, n. 18170 del 9/03/2015, Rv. 263460, N. 36602 del 2010 Rv. 248432). 1.2. In secondo luogo, deve rilevarsi, con riferimento specifico al diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati, che questa Corte ha affermato reiteratamente il principio, cui il Collegio intende aderire condividendolo, secondo il quale detto diritto va riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico rispetto all'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano e da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza (Sez. 5, n. 19889 del 17/2/2021, Parrino, Rv. 281264; Sez. 5, n. 19960 del 30/01/2019, Giorgetti, Rv. 276891; Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, Blandini, Rv. 237711, la quale ha ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica in relazione ad un'accusa di "subalternità psicologica" nei confronti della famiglia dell'imputato ricca e potente, avanzata da un giornalista nei confronti di un magistrato del pubblico ministero, poiché, nel caso di specie, l'affermazione costituiva argomento atto a rinvenire una plausibile spiegazione ad una ritenuta grave ingiustizia e non già a denigrare la persona del requirente). Tanto, in linea con la più recente giurisprudenza europea, per quanto riguarda la critica diretta contro coloro i quali rivestano posizioni pubbliche rilevanti, come i magistrati. La Corte EDU (cfr. sent. Magosso e Brindani c. Italia del 16 gennaio 2020; Morice c. Francia del 23 aprile 2015) ha posto, infatti, l'accento sul fatto che i limiti della critica nei confronti dei funzionari che agiscono in qualità di personaggi pubblici, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, sono più ampi rispetto ai privati cittadini. La giurisprudenza indicata, con specifico riguardo alla diffamazione di esponenti della magistratura, interpretando il par. 2 dell'art. 10 CEDU, disposizione che, tra i motivi specifici idonei a giustificare le limitazioni alla libertà di espressione, indica lo scopo di "garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario", ha affermato che il potere giudiziario non è sottratto alla critica, ma che la speciale protezione dell'autorità giudiziaria, attuata mediante possibili limitazioni alla libertà di espressione, si giustifica per il fatto che in tal modo si concorre a tutelare la buona amministrazione della giustizia, di cui il rispetto e la fiducia del pubblico sono una condizione. Sicché, il bilanciamento della critica giudiziaria con i valori di tutela dell'onore dei magistrati coinvolti si delinea anche come attitudine costante a coltivare il valore del dissenso in democrazia (Sez. 5, ord. n. 5638 del 16/1/2015, Sarzanini, Rv. 263467; Sez. 5, n. 2890 del 4/12/1998, dep. 1999, Soluri, Rv. 212693; Sez. 5, n. 28661 del 9/6/2004, Sinn, Rv. 229312). Se tale ampiezza della critica consentita si riscontra sul fronte delle censure alla professionalità del magistrato, anche quando esse si manifestino in una forma espressiva aspra e "pesante", non altrettanto può dirsi qualora la critica coinvolga i prerequisiti della funzione giurisdizionale dell'indipendenza e autonomia, imprescindibili attribuzioni dell'essere appartenenti all'ordine giudiziario e coinvolga un giudizio di valore e di stima sulla persona del magistrato, piuttosto che sulle sue capacità professionali. Così, è stato stabilito che non costituisce esercizio legittimo del diritto di critica la gratuita attribuzione di mala fede a chi conduce indagini giudiziarie, presentando come risultato di complotti o di strategie politiche l'opera del pubblico ministero, perché in tal caso non si esprime un dissenso, più o meno fondato e motivato, sulle scelte investigative, ma si afferma un fatto che deve essere rigorosamente provato e si finisce per realizzare un attacco alla stima di cui gode il magistrato (Sez. 5, n. 28661 del 2004 cit.; Sez. 5, ord. n. 5638 del 16/1/2015, Sarzanini, Rv. 263467; Sez. 5, n. 41671 del 7/7/2016, Menzione, Rv. 268043). Egualmente è a dirsi se le accuse sono di strumentalizzazione della funzione (Sez. F, n. 29453 del 8/8/2006, Sgarbi, Rv. 235069) o si trasmoda dalla critica aspra al dileggio (Sez. 5, n. 2066 del 11/11/2008, dep. 2009, Fasolino, Rv. 242348). Ancora, si è affermato, in tema di diffamazione e diritto di critica giudiziaria, che non è scriminata la condotta che attribuisce parzialità per ragioni politiche ad un soggetto che esercita la funzione giudiziaria in quanto intrinsecamente offensiva (Sez. 5, n. 10631 del 12/2/2009, Sgarbi, Rv. 243484) sempre che non vi sia prova della verità della parzialità politica attribuita, intesa come verità storica del fatto specificamente denunciato. Dunque, qualora vengano poste in essere accuse di negligenza e incapacità del magistrato, la critica giudiziaria può assumere una connotazione anche molto aspra e sferzante. Laddove, invece, detta critica si incentri su accuse di partigianeria politica e, quindi, attribuisca al magistrato un deficit di imparzialità ed indipendenza, si è sostenuto che per ritenere la condotta diffamatoria scriminata deve essere indicata nella precisa verità storica del fatto, non potendo il giudizio di valore, di cui pure in astratto può nutrirsi la critica, avere ingresso in tal caso.2.Ciò posto, nel caso al vaglio del Collegio, premesso che in materia di diffamazione, questa Corte è tenuta a conoscere e valutare lo scritto che si assume lesivo dell'altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, preliminarmente, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145) deve rilevarsi come la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole, fondatamente, della mancata applicazione, a suo favore, della scriminante dell'esercizio del diritto di critica. 2.1.In tal senso, pur alla stregua della ricostruzione dei fatti, recepita dalla sentenza impugnata emerge, con riferimento al processo cd. Castello (per corruzione sull'urbanizzazione dell'area di Castello, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, che vedeva imputato, tra gli altri, il politico regionale Biagi) che, effettivamente, vi erano state due sedute, prima dell'assegnazione del processo in questione al Maradei quale Presidente del collegio giudicante, alle quali quest'ultimo aveva partecipato come referente del Tribunale, nel corso delle quali si discuteva della scelta della ditta cui affidare lo sviluppo delle cd. best practices, nell'ambito del progetto volto alla riorganizzazione dei processi lavorativi di ottimizzazione degli uffici giudiziari della Regione Toscana, cui aveva preso parte anche Biagi come esponente della Regione (cfr. pag. 6 della sentenza di appello). Ancora, risulta che effettivamente, dopo l'assegnazione del processo al Maradei, secondo le vigenti disposizioni tabellari, quest'ultimo aveva continuato a seguire i lavori del progetto, ma "a distanza", onde evitare ogni contatto con uno degli imputati del processo assegnatogli. Rispetto a tali fatti, non risulta che la giornalista abbia alterato il nucleo essenziale delle circostanze riferite. Questa ha sottolineato di aver appreso, nel corso del processo, della contestuale assegnazione di Maradei e Biagi all'attività del progetto sopra descritto — definito atecnicamente "commissione per l'informatizzazione del tribunale" — riportando anche che gli organi di vertice dell'Ufficio giudiziario non avevano assunto, sul punto, alcuna iniziativa circa l'assegnazione del magistrato al descritto incarico, criticando tale operato, nonché la scelta, di Maradei e Biagi, di non rappresentare i loro rapporti, una volta assegnato il processo al Collegio presieduto dal magistrato. Infine, l'articolo riferisce dell'esito del procedimento cd. Castello, di cui rende conto anche utilizzando un'espressione non precisa (indicando Biagi come ) condannato a una pena quasi virtuale, per intendere che questa era stata condizionalmente sospesa) comunque, dando atto dei reali esiti di questo. Rileva il Collegio, dunque, che non risulta l'utilizzo di cd. argumenta ad hominem, diretti a colpire, sul piano individuale, il magistrato e la sua levatura morale. In sostanza, la giornalista critica, in modo anche aspro e "pesante" un aspetto, comunque avente ad oggetto l'esercizio dell'attività professione svolta dal magistrato, per aver omesso di rappresentare i rapporti intercorsi con il suo imputato, a seguito delle attività svolte in relazione al progetto organizzativo del suo ufficio (evidentemente non reputando sussistenti gli estremi per la dichiarazione di astensione, ai sensi dell'art. 36 cod. proc. pen.). Sicché, non risulta che l'articolo abbia esposto un gratuito giudizio di disvalore e di disistima della persona, ma ha censurato un aspetto dell'attività istituzionale svolta dal magistrato. Si ravvisa, inoltre, l'esigenza di divulgazione della notizia e, quindi, l'interesse pubblico della stessa, per essere intervenuta, come descrivono i giudici di secondo grado (cfr. pag 5 della sentenza impugnata), un'interrogazione presso la [OSCURATO:PERSONA], sul mantenimento dell'incarico nell'ambito del descritto progetto regionale, da parte del Biagi, in quanto imputato del cd. processo Castello, nonché un intervento di una parte della magistratura associata, critico verso l'operato del Presidente del Tribunale nella vicenda. Dunque, la critica della giornalista appare senz'altro aspra e pungente e, in alcuni punti, motivata anche da una non completa conoscenza di istituti e prassi giudiziarie, ma, comunque, non diretta ad un'aggressione gratuita della sfera morale del Maradei, bensì a censurare l'attività istituzionale del magistrato. La giornalista è critica sia verso i vertici dell'Ufficio giudiziario, sia di entrambi i soggetti coinvolti, facendosi interprete di un moto di disapprovazione rispetto al comportamento professionale del magistrato, nel non aver rappresentato l'esistenza dei descritti rapporti con uno degli imputati del processo assegnatogli. Sicché, considerati i profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti e alla materia in discussione, rilevato che il nucleo centrale ed il profilo essenziale dei fatti descritti, non è oggetto di strumentale travisamento, il diritto di critica giudiziaria deve considerarsi prevalente anche sul rispetto dell'altrui reputazione (Sez. 5, n. 4009 del 16/12/2004, dep. 2005, Scalfari, Rv. 230719). 2.2. Con riferimento alla parte dell'articolo che si riferisce al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], per la morte di [OSCURATO:PERSONA] (cd. vicenda Locatelli/[OSCURATO:PERSONA]) è evidente la critica aspra rispetto all'attività svolta dal magistrato nel corso del procedimento. Si censura la durata del procedimento (indicato come trascinato "all'infinito"), la condotta di disciplina dell'udienza da parte del magistrato nei confronti delle persone offese, risultate effettivamente, secondo l'istruttoria dibattimentale, espulse dall'aula, l'indicazione, nel dispositivo letto in udienza, della percentuale del grado di colpa della vittima del reato. Si tratta di fatti processuali risultati corrispondenti ai vero, anche alla stregua della pronuncia della Corte d'appello (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) che, però, non attengono alla sfera personale del giudice, ma riguardano l'esercizio dell'attività da questi svolta nel procedimento descritto, gestione del procedimento e provvedimenti censurati perché considerati eccessivamente punitivi nei confronti delle persone offese. Sicché, anche se la lettura complessiva del testo suggerisce al lettore una critica alla professionalità del magistrato, incidendo sull'altrui reputazione, la verità dei fatti narrati, l'interesse della notizia, la continenza delle espressioni utilizzate rendono legittimamente operativo l'invocato diritto di critica giudiziaria. 3.Ne deriva, in accoglimento del primo motivo di ricorso (restando assorbito il secondo motivo di impugnazione), l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello di Firenze, perché il fatto ascritto all'imputata non costituisce reato. 3.1. Discende dalla pronuncia anche l'insussistenza del fatto ascritto al direttore responsabile e la conseguente pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] non sussiste. Il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa rappresenta, invero, l'evento del reato colposo attribuibile al direttore responsabile, ai sensi dell'art. 57 cod. pen. (Sez. 5, n. 21867 del 11/04/2012, Nitti, Rv. 252805, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 19827 del 26/02/2003, Graidi, Rv. 224404; Sez. 5, n. 22869 del 08/04/2003, Leone, Rv. 224536; Sez. 5, n. 8118 del 28/05/1999, Monti, Rv. 214128; Sez. 5, n. 8418 del 12/06/1992, Zatterin, Rv. 191929). La condotta omissiva del direttore, infatti, consiste nel non aver attivato i dovuti controlli per evitare che, col mezzo della stampa e sul periodico da lui diretto, si ledesse, dolosamente, la reputazione di terze persone. Ne consegue che, se rispetto al delitto, ex art 595 cod. pen. deve essere ritenuto, come nel caso al vaglio, che il fatto