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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 24450/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 del GIP TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 17 settembre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Ferrara, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Comacchio il 21 ottobre 2023.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità né la qualificazione giuridica dei fatti, né la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 del GIP TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 17 settembre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Ferrara, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Comacchio il 21 ottobre 2023. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità né la qualificazione giuridica dei fatti, né la determinazione del trattamento sanzionatorio. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 24450/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris