CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14100/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 423/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA] - intimata - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 423/2021 Numero sezionale 3103/2022 Numero di raccolta generale 14100/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 3623/16/20 depositata in data 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento emessa per IRES, IVA e IRAP 2004, deducendone l’illegittimità per omessa notificazione del prodromico avviso di accertamento; - la CTP accoglieva il ricorso; tale pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo, complesso, motivo; la società è rimasta qui intimata; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 e dell’art. 14 della L. n. 890/82, nonché dell’art. 1335 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., e degli artt. 60 c. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 del d. lgs. 261 del 1990, dell’art. 54, c. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 16 del d. lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 140 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto viziata la notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata; - il motivo è fondato; - va premesso che dalla documentazione in atti risulta che la notifica dell’avviso di accertamento sia stata operata in via diretta dal notificante a mezzo del servizio postale; - sul punto, questa Corte è ferma nel ritenere (tra le molte, incluse le pronunce correttamente richiamate in ricorso, vedasi Cass. ordinanza n. 10131 depositata il 28 maggio 2020) che Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 423/2021 Numero sezionale 3103/2022 Numero di raccolta generale 14100/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, per cui la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ovvero tramite messo di notificazione che si avvalgano del servizio postale; - da ciò discende che, nel caso di notifica diretta da parte dell’Ufficio dell’atto impositivo per mezzo del servizio postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o apposta annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona alla quale è consegnato il plico; - nella fattispecie in esame, dalla documentazione allegata al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza riguardo alla notifica dell’avviso di accertamento, si rileva che l’atto, notificato direttamente per mezzo del servizio postale alla sede della società, non è stato consegnato per temporanea assenza di chi autorizzato a riceverlo per la società destinataria, a ciò essendo seguito il deposito dell’atto presso l’ufficio postale, di cui si è data comunicazione alla destinataria con raccomandata con avviso di ricevimento, senza che ne fosse curato il ritiro nel termine di dieci giorni dalla spedizione; - nel ritenere quindi applicabile al caso di specie l’art. 8 della L. n. 890 del 1982 ridetta (quale anche oggetto della recente Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 423/2021 Numero sezionale 3103/2022 Numero di raccolta generale 14100/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 interpretazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n. 10012/21), la CTR ha commesso errore di diritto; - pertanto, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto del principio sopra indicato; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio d