Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 11405/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

vvocati [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOLATORRACA-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Corso Italia n. 28 A/B, Campione d’Italia-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.314/2020 depositata il 30/01/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 12751/2020Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 11405/2026Data pubblicazione 27/04/20261.–[OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 24 aprile 2020, ha propostoricorso, articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 314/2020 dellaCorte d’appello di Milano, depositata il 30 gennaio 2020.Non ha svolto difese l’intimato [OSCURATO:PERSONA] di Corso Italia n.28 A/B, Campione d’Italia (Como).2.- Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione ex art. 1137 c.c. propostadalla condomina [OSCURATO:PERSONA] contro le deliberazioni approvate il 7marzo 2017 e il 2 maggio 2017 dall’assemblea del Condominio LePalme di Corso Italia n. 28 A/B, Campione d’Italia (Como).

L’aditoTribunale di Como ha ritenuto il verbale del 7 marzo 2017 revocato esostituito da quello del 2 maggio 2017, ha dichiarato la carenza diinteresse ad agire dell’attrice quanto al punto 3 ed alla voce “varie edeventuali” dell’ordine del giorno ed ha rigettato l’impugnazione delverbale in relazione alla voce bilancio consuntivo 2016 e preventivo2017.La Corte d’appello di Milano ha poi respinto il gravame di LuisaWehner, affermando: quanto al punto 3 ed alla voce “varie edeventuali” dell’ordine del giorno, che nessuna delibera risultavaassunta su tali argomenti nelle assemblee del 7 marzo 2017 e del 2maggio 2017, essendosi il collegio limitato ad una presa d’atto delledichiarazioni fatte dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] circa i confini traparti private, parti comuni e diverse proprietà del Condominio LePalme; che, pur non essendo confortata dal testo della deliberal’affermazione del primo giudice in ordine alla revoca e allasostituzione del verbale del 7 marzo 2017 con quello del 2 maggio2017, le due assemblee avevano avuto all’ordine del giorno gli stessiargomenti e i soli punti su cui erano state adottate deliberedovendosi al riguardo ritenere sostitutiva quella del 2 maggio 2017Numero registro generale 12751/2020Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 11405/2026Data pubblicazione 27/04/2026rispetto a quella del 7 marzo 2017; che non erano dimostrati i vizirelativi al quorum costitutivo dell’assemblea del 2 maggio 2017lamentati dall’attrice circa il computo dei millesimi di alcunipartecipanti, né la medesima [OSCURATO:PERSONA] poteva dedurre l’invaliditàdelle deleghe conferite da alcuni condomini.3. – Ha depositato memoria il Pubblico Ministero in persona dellaSostituta Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], concludendo per ilrigetto del ricorso.Ha depositato memoria altresì la ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazioneo falsa applicazione degli artt. 1137 c.c. e 100 c.p.c.

La ricorrentesostiene che avesse interesse a far valere l’invalidità delle delibereimpugnate per la perpetrata inosservanza dell’art. 1136 c.c. in puntodi maggioranza e dell’art. 29 del regolamento di condominio in puntodi legittimazione a partecipare all’assemblea.Il secondo motivo di ricorso deduce l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, quale il difetto di maggioranza perl’approvazione delle delibere, nonché la violazione degli artt. 1136,comma 3, e 66, comma 2, disp. att. c.c.

Si richiamano i vizi delladelibera del 7 marzo 2017, in particolare la presenza ed il voto di“soggetti non condomini”.

La ricorrente rappresenta che non si è inpresenza di una c.d.

“doppia conforme”, avendo i giudici di appelloescluso che risultasse dal testo del verbale del 2 maggio 2017 larevoca e la sostituzione del verbale del 7 marzo 2017.

La censuraribadisce quindi i vizi del voto espresso dal rappresentante di unacomunione (Argentiero), giacché non indicato in calce all’avviso diconvocazione (come prescrivono gli artt. 67, comma 2, disp. att. c.c.e l’art. 29 del regolamento di condominio) e di due delegati.Numero registro generale 12751/2020Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 11405/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il terzo motivo di ricorso denuncia, infine, l’omessa, apparente,incomprensibile motivazione, sempre sul punto del calcolo deiquorum assembleari.2. – I tre motivi di ricorso possono esaminarsi insieme per la loroevidente connessione, rivelandosi sotto più profili inammissibili, ecomunque nel complesso manifestamente infondati.2.1. – La sentenza impugnata contiene le argomentazioni rilevanti perindividuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, delladecisione, e non è perciò affatto “apparente”, consentendo un«effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice» (cfr. Cass.

Sezioni Unite n. 8053 del 2014; n. 22232 del2016; n. 2767 del 2023).2.2. – Al contrario, le censure denotano carenze sotto il profilo dellaspecificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, ai finidell’art. 366, n. 4, c.p.c.2.3. - Per quanto esposto in ricorso circa il contenuto rilevante deidocumenti posti a fondamento delle censure (art. 366, comma 1, n.6, c.p.c.) e per quanto accertato in fatto nella sentenza impugnata,all’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea del Condominio LePalme svoltesi il 7 marzo 2017 e il 2 maggio 2017 vi erano questiquattro punti: 1) approvazione bilancio consuntivo 2016 e relativoriparto; 2) approvazione bilancio preventivo 2017 e relativo riparto;3) definizione confini di proprietà privata e parti comuni; 4) varie edeventuali.2.4. - Va considerato come le determinazioni prese dai condomini inassemblea devono valutarsi come veri e propri atti negoziali, sicchél’interpretazione del loro contenuto è frutto di apprezzamento di fattospettante al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimitàunicamente per violazione dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt.1362 e seguenti c.c. (Cass. Sez. 2, 5 aprile 2023, n. 9387; Cass. Sez.Numero registro generale 12751/2020Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 11405/2026Data pubblicazione 27/04/20266-2, 18 gennaio 2023, n. 1367; Cass. Sez. 2, 28 febbraio 2006, n.4501).2.5. – E’ appunto frutto dell’apprezzamento di fatto svolto dalla Corted’appello di Milano la conclusione secondo cui nessuna deliberarisultava assunta sugli argomenti di cui al punto 3) [definizioneconfini di proprietà privata e parti comuni] e al punto 4) [varie edeventuali] nelle assemblee del 7 marzo 2017 e del 2 maggio 2017,essendosi il collegio limitato ad una presa d’atto delle dichiarazionifatte dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] circa i confini tra parti private,parti comuni e diverse proprietà del [OSCURATO:PERSONA].In tema di impugnazione della deliberazione dell’assembleacondominiale, spetta all’attore l'onere di provare la sussistenza delladelibera stessa, prima ancora del vizio di contrarietà alla legge o alregolamento di condominio che ne comporti l'invalidità.

Unadeliberazione condominiale può tuttavia dirsi esistente sol quando siaperfezionata la fattispecie del procedimento collegiale, tale da renderepossibile individuare strutturalmente in essa l’espressione di unavolontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa.Soltanto in tal caso i condomini possono avere interesse ad agire perl’impugnazione della deliberazione dell’assemblea, potendo da essagenerarsi un concreto pregiudizio ai loro diritti, tale da legittimarne lapretesa ad un diverso contenuto della decisione del collegio.Priva di portata organizzativa è stata, così, correttamente intesa daigiudici del merito l’assunta decisione collegiale “di recuperare unpreventivo di spesa solo da un tecnico professionista per definireesattamente i confini di proprietà e le parti comuni condominiali”,come riportato dal verbale del 2 maggio 2017.Alcuna specifica allegazione la ricorrente compie per evidenziare che,viceversa, le delibere impugnate avevano espresso una volontàriferibile alla maggioranza avente portata organizzativaNumero registro generale 12751/2020Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 11405/2026Data pubblicazione 27/04/2026sull’argomento “definizione confini di proprietà privata e particomuni”.

Di certo non equivale ad una decisione (intesa come attodeliberativo) prodotta dal collegio la verbalizzazione, a cura delsegretario, delle dichiarazioni dei partecipanti che ne fanno richiesta(Cass. Sez. 2, 22 luglio 2022, n. 22958).

Basta aggiungere cheneppure rientra nei poteri dell'assemblea determinare a maggioranzal'ambito dei beni comuni e delle proprietà esclusive (Cass. Sez. 2, 20marzo 2015, n. 5657).2.6. – La Corte d’appello di Milano ha quindi osservato che leassemblee del 7 marzo 2017 e del 2 maggio 2017, aventi all’ordinedel giorno gli stessi argomenti, avevano adottato delibere attinentialle voci bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017, dovendosi alriguardo ritenere che la seconda delibera avesse sostituito la prima,senza che vi fosse più interesse per l’attrice di impugnarequest’ultima.L'assemblea del condominio ha il potere di revocare una propriaprecedente delibera, benché non impugnata da alcuno deipartecipanti, sulla base di una rivalutazione dei dati e diapprezzamenti rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed allabuona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcunautonomo diritto acquisito in capo ai condomini, ovvero ai terzi,soltanto per effetto ed in sede di esecuzione della precedente delibera(Cass. Sez. 2, 4 febbraio 2021, n. 2636).La Corte di Milano ha quindi sostenuto che, essendo rimasta ladelibera del 7 marzo 2017 sostituita da quella del 2 maggio 2017,avente identico contenuto, fosse cessata la materia del contenderesulla prima.

La ricorrente non contesta specificamente l'esistenza delpresupposto della sopravvenuta cessazione della materia delcontendere con riguardo alla prima deliberazione (cfr. Cass. Sez. 2,18 giugno 2025, n. 16397).Numero registro generale 12751/2020Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 11405/2026Data pubblicazione 27/04/20262.7. – Infine, la sentenza impugnata ha affermato che nonrisultavano dimostrati i vizi relativi al quorum costitutivodell’assemblea del 2 maggio 2017, quanto al computo dei millesimi dialcuni partecipanti, presenti quali rappresentanti di comunione o perdelega.Come precisato da Cass. n. 2406 del 2024, n. 28262 del 2023 e n.3295 del 2023, la regola in tema di impugnazione della deliberazionedell’assemblea condominiale è che l'onere di provare il vizio dicontrarietà alla legge o al regolamento di condominio, da cui derival'invalidità della stessa, grava sul condomino che la impugna.

Si èchiarito, invero, nelle sentenze n. 9839 del 2021 e n. 4806 del 2025rese dalle Sezioni Unite civili di questa Corte che devono qualificarsiannullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzionedell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quellaprescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affetteda vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali,regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o diinformazione dell'assemblea, quelle genericamente affette dairregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violanonorme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.L’art. 1136, comma 6, c.c. prescrive che l'assemblea non puòdeliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono statiregolarmente convocati.

Pertanto, è compito dell'assemblea, e peressa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi diconvocazione e darne conto tramite verbalizzazione, trattandosi diuna delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale(avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione,votazione, ecc.).

Il verbale di assemblea deve, inoltre, contenerel'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti edissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, onde verificare laNumero registro generale 12751/2020Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 11405/2026Data pubblicazione 27/04/2026validità della costituzione del collegio e la validità della deliberaadottata in relazione ai "quorum”.

Ne consegue che spetta alcondomino che impugna la delibera per conseguirne l’annullamentoprovare, in caso di contestazione, l'effettiva sussistenza deldenunciato vizio del procedimento collegiale, e, ove rimanga incerto ilfatto allegato dall’attore, resta a suo carico il rischio della provamancata.2.8. - Peraltro, la ricorrente si duole dell’omessa o incompletaconvocazione degli aventi diritto (il rappresentante della comunionedell’unità immobiliare ex art. 67, comma 2, disp. att. c.c., spettando,in realtà la convocazione a tutti i comproprietari pro indiviso), ma pertali vizi procedimentali l’annullabilità della delibera può esseredomandata solo dai dissenzienti o assenti perché non ritualmenteconvocati (art. 66, comma 3, disp. att. c.c.).Quanto ai vizi dei delegati al voto, deve ribadirsi che i rapporti tra ilrappresentante intervenuto in assemblea ed il condominorappresentato trovano disciplina in base alle regole sul mandato, conla conseguenza che solo il condomino delegante può ritenersilegittimato a far valere gli eventuali vizi della delega, e non anche glialtri condomini estranei a tale rapporto (Cass. Sez. 2, 22 luglio 2022,n. 22958; Cass., Sez. 2, 30 gennaio 2013, n. 2218; Cass. Sez. 2, 7luglio 2004, n. 12466).La ricorrente, lamentando violazioni delle clausole del regolamento dicondominio volte a limitare il potere dei condomini di farsirappresentare nelle assemblee, nonché la concreta partecipazioneall'assemblea di rappresentanti sforniti di valide deleghe, conconseguenti vizi nel procedimento di formazione della relativadelibera, invoca da questa Corte un rinnovato apprezzamento delleprove mediante un generalizzato accesso diretto agli atti.Numero registro generale 12751/2020Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 11405/2026Data pubblicazione 27/04/20263. - Il ricorso va perciò rigettato, non dovendosi provvedere sullespese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svoltoSussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.Il Consigliere estensoreANTONIO SCARPALa PresidenteMILENA FALASCHI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocati [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOLATORRACA-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Corso Italia n. 28 A/B, Campione d’Italia-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.314/2020 depositata il 30/01/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 12751/2020Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 11405/2026Data pubblicazione 27/04/20261.–[OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 24 aprile 2020, ha propostoricorso, articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 314/2020 dellaCorte d’appello di Milano, depositata il 30 gennaio 2020.Non ha svolto difese l’intimato [OSCURATO:PERSONA] di Corso Italia n.28 A/B, Campione d’Italia (Como).2.- Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione ex art. 1137 c.c. propostadalla condomina [OSCURATO:PERSONA] contro le deliberazioni approvate il 7marzo 2017 e il 2 maggio 2017 dall’assemblea del Condominio LePalme di Corso Italia n. 28 A/B, Campione d’Italia (Como). L’aditoTribunale di Como ha ritenuto il verbale del 7 marzo 2017 revocato esostituito da quello del 2 maggio 2017, ha dichiarato la carenza diinteresse ad agire dell’attrice quanto al punto 3 ed alla voce “varie edeventuali” dell’ordine del giorno ed ha rigettato l’impugnazione delverbale in relazione alla voce bilancio consuntivo 2016 e preventivo2017.La Corte d’appello di Milano ha poi respinto il gravame di LuisaWehner, affermando: quanto al punto 3 ed alla voce “varie edeventuali” dell’ordine del giorno, che nessuna delibera risultavaassunta su tali argomenti nelle assemblee del 7 marzo 2017 e del 2maggio 2017, essendosi il collegio limitato ad una presa d’atto delledichiarazioni fatte dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] circa i confini traparti private, parti comuni e diverse proprietà del Condominio LePalme; che, pur non essendo confortata dal testo della deliberal’affermazione del primo giudice in ordine alla revoca e allasostituzione del verbale del 7 marzo 2017 con quello del 2 maggio2017, le due assemblee avevano avuto all’ordine del giorno gli stessiargomenti e i soli punti su cui erano state adottate deliberedovendosi al riguardo ritenere sostitutiva quella del 2 maggio 2017Numero registro generale 12751/2020Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 11405/2026Data pubblicazione 27/04/2026rispetto a quella del 7 marzo 2017; che non erano dimostrati i vizirelativi al quorum costitutivo dell’assemblea del 2 maggio 2017lamentati dall’attrice circa il computo dei millesimi di alcunipartecipanti, né la medesima [OSCURATO:PERSONA] poteva dedurre l’invaliditàdelle deleghe conferite da alcuni condomini.3. – Ha depositato memoria il Pubblico Ministero in persona dellaSostituta Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], concludendo per ilrigetto del ricorso.Ha depositato memoria altresì la ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazioneo falsa applicazione degli artt. 1137 c.c. e 100 c.p.c. La ricorrentesostiene che avesse interesse a far valere l’invalidità delle delibereimpugnate per la perpetrata inosservanza dell’art. 1136 c.c. in puntodi maggioranza e dell’art. 29 del regolamento di condominio in puntodi legittimazione a partecipare all’assemblea.Il secondo motivo di ricorso deduce l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, quale il difetto di maggioranza perl’approvazione delle delibere, nonché la violazione degli artt. 1136,comma 3, e 66, comma 2, disp. att. c.c. Si richiamano i vizi delladelibera del 7 marzo 2017, in particolare la presenza ed il voto di“soggetti non condomini”. La ricorrente rappresenta che non si è inpresenza di una c.d. “doppia conforme”, avendo i giudici di appelloescluso che risultasse dal testo del verbale del 2 maggio 2017 larevoca e la sostituzione del verbale del 7 marzo 2017. La censuraribadisce quindi i vizi del voto espresso dal rappresentante di unacomunione (Argentiero), giacché non indicato in calce all’avviso diconvocazione (come prescrivono gli artt. 67, comma 2, disp. att. c.c.e l’art. 29 del regolamento di condominio) e di due delegati.Numero registro generale 12751/2020Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 11405/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il terzo motivo di ricorso denuncia, infine, l’omessa, apparente,incomprensibile motivazione, sempre sul punto del calcolo deiquorum assembleari.2. – I tre motivi di ricorso possono esaminarsi insieme per la loroevidente connessione, rivelandosi sotto più profili inammissibili, ecomunque nel complesso manifestamente infondati.2.1. – La sentenza impugnata contiene le argomentazioni rilevanti perindividuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, delladecisione, e non è perciò affatto “apparente”, consentendo un«effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice» (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8053 del 2014; n. 22232 del2016; n. 2767 del 2023).2.2. – Al contrario, le censure denotano carenze sotto il profilo dellaspecificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, ai finidell’art. 366, n. 4, c.p.c.2.3. - Per quanto esposto in ricorso circa il contenuto rilevante deidocumenti posti a fondamento delle censure (art. 366, comma 1, n.6, c.p.c.) e per quanto accertato in fatto nella sentenza impugnata,all’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea del Condominio LePalme svoltesi il 7 marzo 2017 e il 2 maggio 2017 vi erano questiquattro punti: 1) approvazione bilancio consuntivo 2016 e relativoriparto; 2) approvazione bilancio preventivo 2017 e relativo riparto;3) definizione confini di proprietà privata e parti comuni; 4) varie edeventuali.2.4. - Va considerato come le determinazioni prese dai condomini inassemblea devono valutarsi come veri e propri atti negoziali, sicchél’interpretazione del loro contenuto è frutto di apprezzamento di fattospettante al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimitàunicamente per violazione dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt.1362 e seguenti c.c. (Cass. Sez. 2, 5 aprile 2023, n. 9387; Cass. Sez.Numero registro generale 12751/2020Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 11405/2026Data pubblicazione 27/04/20266-2, 18 gennaio 2023, n. 1367; Cass. Sez. 2, 28 febbraio 2006, n.4501).2.5. – E’ appunto frutto dell’apprezzamento di fatto svolto dalla Corted’appello di Milano la conclusione secondo cui nessuna deliberarisultava assunta sugli argomenti di cui al punto 3) [definizioneconfini di proprietà privata e parti comuni] e al punto 4) [varie edeventuali] nelle assemblee del 7 marzo 2017 e del 2 maggio 2017,essendosi il collegio limitato ad una presa d’atto delle dichiarazionifatte dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] circa i confini tra parti private,parti comuni e diverse proprietà del [OSCURATO:PERSONA].In tema di impugnazione della deliberazione dell’assembleacondominiale, spetta all’attore l'onere di provare la sussistenza delladelibera stessa, prima ancora del vizio di contrarietà alla legge o alregolamento di condominio che ne comporti l'invalidità. Unadeliberazione condominiale può tuttavia dirsi esistente sol quando siaperfezionata la fattispecie del procedimento collegiale, tale da renderepossibile individuare strutturalmente in essa l’espressione di unavolontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa.Soltanto in tal caso i condomini possono avere interesse ad agire perl’impugnazione della deliberazione dell’assemblea, potendo da essagenerarsi un concreto pregiudizio ai loro diritti, tale da legittimarne lapretesa ad un diverso contenuto della decisione del collegio.Priva di portata organizzativa è stata, così, correttamente intesa daigiudici del merito l’assunta decisione collegiale “di recuperare unpreventivo di spesa solo da un tecnico professionista per definireesattamente i confini di proprietà e le parti comuni condominiali”,come riportato dal verbale del 2 maggio 2017.Alcuna specifica allegazione la ricorrente compie per evidenziare che,viceversa, le delibere impugnate avevano espresso una volontàriferibile alla maggioranza avente portata organizzativaNumero registro generale 12751/2020Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 11405/2026Data pubblicazione 27/04/2026sull’argomento “definizione confini di proprietà privata e particomuni”. Di certo non equivale ad una decisione (intesa come attodeliberativo) prodotta dal collegio la verbalizzazione, a cura delsegretario, delle dichiarazioni dei partecipanti che ne fanno richiesta(Cass. Sez. 2, 22 luglio 2022, n. 22958). Basta aggiungere cheneppure rientra nei poteri dell'assemblea determinare a maggioranzal'ambito dei beni comuni e delle proprietà esclusive (Cass. Sez. 2, 20marzo 2015, n. 5657).2.6. – La Corte d’appello di Milano ha quindi osservato che leassemblee del 7 marzo 2017 e del 2 maggio 2017, aventi all’ordinedel giorno gli stessi argomenti, avevano adottato delibere attinentialle voci bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017, dovendosi alriguardo ritenere che la seconda delibera avesse sostituito la prima,senza che vi fosse più interesse per l’attrice di impugnarequest’ultima.L'assemblea del condominio ha il potere di revocare una propriaprecedente delibera, benché non impugnata da alcuno deipartecipanti, sulla base di una rivalutazione dei dati e diapprezzamenti rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed allabuona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcunautonomo diritto acquisito in capo ai condomini, ovvero ai terzi,soltanto per effetto ed in sede di esecuzione della precedente delibera(Cass. Sez. 2, 4 febbraio 2021, n. 2636).La Corte di Milano ha quindi sostenuto che, essendo rimasta ladelibera del 7 marzo 2017 sostituita da quella del 2 maggio 2017,avente identico contenuto, fosse cessata la materia del contenderesulla prima. La ricorrente non contesta specificamente l'esistenza delpresupposto della sopravvenuta cessazione della materia delcontendere con riguardo alla prima deliberazione (cfr. Cass. Sez. 2,18 giugno 2025, n. 16397).Numero registro generale 12751/2020Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 11405/2026Data pubblicazione 27/04/20262.7. – Infine, la sentenza impugnata ha affermato che nonrisultavano dimostrati i vizi relativi al quorum costitutivodell’assemblea del 2 maggio 2017, quanto al computo dei millesimi dialcuni partecipanti, presenti quali rappresentanti di comunione o perdelega.Come precisato da Cass. n. 2406 del 2024, n. 28262 del 2023 e n.3295 del 2023, la regola in tema di impugnazione della deliberazionedell’assemblea condominiale è che l'onere di provare il vizio dicontrarietà alla legge o al regolamento di condominio, da cui derival'invalidità della stessa, grava sul condomino che la impugna. Si èchiarito, invero, nelle sentenze n. 9839 del 2021 e n. 4806 del 2025rese dalle Sezioni Unite civili di questa Corte che devono qualificarsiannullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzionedell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quellaprescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affetteda vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali,regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o diinformazione dell'assemblea, quelle genericamente affette dairregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violanonorme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.L’art. 1136, comma 6, c.c. prescrive che l'assemblea non puòdeliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono statiregolarmente convocati. Pertanto, è compito dell'assemblea, e peressa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi diconvocazione e darne conto tramite verbalizzazione, trattandosi diuna delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale(avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione,votazione, ecc.). Il verbale di assemblea deve, inoltre, contenerel'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti edissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, onde verificare laNumero registro generale 12751/2020Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 11405/2026Data pubblicazione 27/04/2026validità della costituzione del collegio e la validità della deliberaadottata in relazione ai "quorum”. Ne consegue che spetta alcondomino che impugna la delibera per conseguirne l’annullamentoprovare, in caso di contestazione, l'effettiva sussistenza deldenunciato vizio del procedimento collegiale, e, ove rimanga incerto ilfatto allegato dall’attore, resta a suo carico il rischio della provamancata.2.8. - Peraltro, la ricorrente si duole dell’omessa o incompletaconvocazione degli aventi diritto (il rappresentante della comunionedell’unità immobiliare ex art. 67, comma 2, disp. att. c.c., spettando,in realtà la convocazione a tutti i comproprietari pro indiviso), ma pertali vizi procedimentali l’annullabilità della delibera può esseredomandata solo dai dissenzienti o assenti perché non ritualmenteconvocati (art. 66, comma 3, disp. att. c.c.).Quanto ai vizi dei delegati al voto, deve ribadirsi che i rapporti tra ilrappresentante intervenuto in assemblea ed il condominorappresentato trovano disciplina in base alle regole sul mandato, conla conseguenza che solo il condomino delegante può ritenersilegittimato a far valere gli eventuali vizi della delega, e non anche glialtri condomini estranei a tale rapporto (Cass. Sez. 2, 22 luglio 2022,n. 22958; Cass., Sez. 2, 30 gennaio 2013, n. 2218; Cass. Sez. 2, 7luglio 2004, n. 12466).La ricorrente, lamentando violazioni delle clausole del regolamento dicondominio volte a limitare il potere dei condomini di farsirappresentare nelle assemblee, nonché la concreta partecipazioneall'assemblea di rappresentanti sforniti di valide deleghe, conconseguenti vizi nel procedimento di formazione della relativadelibera, invoca da questa Corte un rinnovato apprezzamento delleprove mediante un generalizzato accesso diretto agli atti.Numero registro generale 12751/2020Numero sezionale 252/2026Numero di raccolta generale 11405/2026Data pubblicazione 27/04/20263. - Il ricorso va perciò rigettato, non dovendosi provvedere sullespese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svoltoSussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.Il Consigliere estensoreANTONIO SCARPALa PresidenteMILENA FALASCHI
Sentenza Cassazione n. 11405/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris