CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 09063/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3067/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA]' CESTARI, N. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimatI - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 5542/2019 depositata il 18/11/2019. Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Napoli, accoglieva le domande proposte da ClaudiaFalci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaSpina -volte ad ottenere il rilascio del terreno sito in Bacoli, con accesso alla via Spiaggia o traversa privata Falci n.27, riportato nel NCT del Comune di Bacoli al foglio 15, p.lle 79, 151 e 45, nonché il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del fondo– e condanna va [OSCURATO:PERSONA] all’immediato rilascio dell’immobile oggetto di causa ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 44.966,48, a titolo di indennità per mancato godimento dell’immobile, oltre interessi al saggio legale, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure rilevava che dalla documentazione prodotta, e in particolare dall’espletata consulenza tecnica d’ufficio e dalle prove testimoniali assunte,era emerso che gli attori fossero comproprietari pro indiviso del suddetto terreno, cosicché andava accolta la domanda principale di rilascio e quantificava il danno patito dagli istanti, in conformità dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, nell’importo € 44.966,48 r iteneva non accoglibile la richiesta diestromissione formulata dai convenuti Spina e Varriale, avendo gli stessi alienato un bene di cui non erano titolari. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano a ppello avverso la suddetta sentenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] formulava autono mo appello avverso la medesima sentenza. Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 4.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestavano la fondatezza di entrambi gli appelli, chiedendone il rigetto. 5.La Corte d’Appello di Napoli, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e a ccoglie va parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ferme le altre statuizioni contenute nella sentenza gravata, condannava gli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di € 174,10, oltre interessi al saggio legale dalla data di maturazione del credito al soddisfo, in luogo del maggior importo liquidato a loro carico nella sentenza gravata; 5.1 In questa sede rileva solo il rigetto dell’appello di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto la Corteterritoriale, richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla legittimazione ad agire, riteneva che fosse senz’altro da escludersi un difetto di legittimazione attiva di Claudia, Flavio e [OSCURATO:PERSONA] , avendo gli stessi affermato, fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado- nel domandare la restituzione dell’intero fondo - di essere proprietari del terreno in contestazione, per averlo acquistato, quanto alle particelle 79 e 151, in qualità di eredi di ElenaFalci, deceduta in data 20.11.1998, e quanto alla particella n. 45 - assegnata in sede divisionale a [OSCURATO:PERSONA] - per effetto della successione del loro padre [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre , gli attori avevano adeguatamente provato, difformemente da quanto dedotto dall’appellante Zenga con il primo motivo di impugnazione, mediante la documentazione tempestivamente prodotta nel primo grado di giudizio - e prescindendo dalle produzioni documentali offerte nel grado di appello - di essere effettivamente eredi di [OSCURATO:PERSONA] e che le Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 particelle n.79 e n. 151, lungi dall’essere state trasferite a [OSCURATO:PERSONA] virtù dell’atto pubblico per notar Margherita di Napoli del 17.7.1998, come dalla stessa preteso, rientrassero nell’asse ereditario della Falci. Infatti, se pure la denuncia di successione, essendo munita di una rilevanza meramente fiscale, non poteva di per sé sola integrare prova della qualità di eredi degli appellati, con riferimento alla successione di ElenaFalci - l’unica indicata dall’appellante nel motivo di impugnazione- e della consistenza dell’asse ereditario, doveva nondimeno osservarsi che, fin dal giudizio di primo grado, costituendosi in giudizio, i Falci avevano prodotto, non solo il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], pubblicato con atto per notar Spinelli del 27aprile 1944, con cui il de cuius aveva dispo sto delle sue sostanze, tra cui il fondo in contestazione, in favore dei figli Elena e EmilioFalci, rispettivamente zia e padre degli odierni appellati, ma anche il verbale di inventario relativo all’eredità di ElenaFalci. In ordine all’efficacia probatoria del verbale di inventario, redatto dal notaio all’uopo delegato, la Corte richiamava la giurisprudenza di legittimità che, (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 6551 del 16/03/2018), aveva precisato che “il verbale di inventario redatto dal notaio ex art. 775 c.p.c., in quanto atto rogato nell'esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l'ammontare dell'asse ereditario almomento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi, potendo logicamente procedere all'interpello degli eredi Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 presenti solo dopo una personale ricognizione dei beni da inventariare. Nelverbale si dava atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto dei suoi beni con testamento pubblico ricevuto dal medesimo notaio Margarita il 4 novembre 1998 e che all’atto erano intervenuti Flavio, Claudia e [OSCURATO:PERSONA] , quali chiamati all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], eredità accettata, col beneficio di inventario, dai predetti Falci con verbale ricevuto dal cancelliere della Pretura di Napoli il 21 dicembre 1998. Quanto alla consistenza dell’asse ereditario, il notaio aveva indicato espressamente tra i cespiti relitti da [OSCURATO:PERSONA], ai fini che rilevano nel presente giudizio, la “ zona di terreno in Bacoli, alla via Marina, estesa circa metri quadrati centotrentuno, confinante con via privata, con cortile privato, con la via Marina e con proprietà Dente; individuata nel NCT con le particelle 79 e 151 del folio 15”, e cioè proprio la zona che l’odierna appellante, [OSCURATO:PERSONA] , assumeva di aver acquistato inter vivos dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] . A tale verbale, poi, risultava allegato, già nella produzione di primo grado, il verbale di accettazione di eredità con beneficio di inventario, ricevuto il 21.12.1998 dal cancelliere della Pretura circondariale di Napoli, con cui gli appellati Claudia, Flavio e [OSCURATO:PERSONA] avevano dichiarato di voler acce ttare, con beneficio di inventario, l’eredità scaturente dal decesso della zia paterna [OSCURATO:PERSONA] , nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduta il 20.11.1998, precisando che “la successione eraregolata da testamento pubblico del 4.11.1998, pubblicato con atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 1° dicembre 998, rep. N. 36240.” Secondo la Corte d’Appello, a lla luce di tali risultanze documentali e del sopra citato orientamento del Giudice di Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 legittimità, era pienamente condivisibile la conclusione a cui era pervenuto il giudice di prime cure, nel ritenere - una volta escluso che il fondo in questione fosse ricompreso tra i beni di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] con atto di compravendita per notar Margarita del 17.7.1998 - ampiamente provata la fondatezza della domanda di rilascio proposta dagli odierni appellanti. Nel caso in esame, infatti, [OSCURATO:PERSONA] si era difesa assumendo di aver acquistato il fondo in oggetto, e segnatamente le particelle n. 79 e 151 del folio 15dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] , in virtù dell’atto di acquisto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che invece tali particelle non ricomprendeva -come acclarato all’esito di consulenza tecnica d’ufficio - espressamente ammettendo, pertanto, l’appartenenza del cespite al comune autore ElenaFalci. Sul punto, la Corte richiamava il consolidato orientamento giurisprudenzialesull’attenuazione dell’onere probatorio in caso di azione di rivendicazione nella quale il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa (cfr. Cass. sez.II, n.694 del 18.1.2016). 5.2 Del pari infondati erano il secondo e il quarto motivo di impugnazione, con cui [OSCURATO:PERSONA] si lamentava che il Tribunale di Napoli avesse ritenuto provata la pretesa risarcitoria azionata dai Falci, sebbene gli stessi non avessero adeguatamente allegato il pregiudizio che assumevano di aver ricevuto, lamentando altresì un’erronea determinazione, ad opera del nominato c.t.u., del quantum in ipotesi dovuto. Quanto al primo dei profili di censura, la Corte richiamava la giurisprudenza di legittimità sul superamento del danno in re ipsa Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 nel caso di occupazione illegittima di un immobile (Cass. sezione terza, n.13071 del 25.5.2018, seguita dalle successive pronunce conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11203 del 24/04/2019; [OSCURATO:PERSONA]. 3, Ordinanza n. 31233 del 04/12/2018, ma precedentemente, anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15111 del 17/06/2013),in quanto il danno-conseguenza che rileva a fini risarcitori deve essere allegato e provato. Nondimeno, secondo la medesima giurisprudenza il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, poteva essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, non potendo tuttavia un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. Nel caso di specie, gli appellati Falci avevano allegato, fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado (pag. 2, lett. m) dell’atto di citazione) che “l’attività posta in essere dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e dalla Zenga oltre ad essere del tutto illecita li aveva danneggiati gravemente ave ndo intenzione di destinare detto appezzamento di terreno a parcheggio di autoveicoli”. Inoltre, i Falci avevano chiesto di provare la ricezione di una concreta proposta di locazione e avevano tempestivamente reiterato tale richiesta con le note istruttorie. Inoltre, un teste escusso aveva riferito che il proprietario del ristorante Garibaldi aveva richiesto, in un’occasione in cui si era recato con la moglie [OSCURATO:PERSONA] presso la villa, di ottenere in locazione il fondo in questione per utilizzarlo come parcheggio e che, proprio per tale ragione, era stata richiesta al Varriale la restituzione del terreno. Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 Alla luce di tali elementi indiziari, poteva senz’altro ritenersi provata la concreta intenzione degli appellati di destinare il fondo ad una finalità produttiva e, quindi , l’esistenza di un effettivo pregiudizio, apprezzabile in termini di danno conseguenza, derivante dall’occupazione sine titulo ad opera di [OSCURATO:PERSONA]. 5.3 In ordine al quantum del pregiudizio, inoltre, era condivisibile, difformemente da quanto dedotto dall’appellante Zenga, la stima operata dal Giudice di prime cure, in conformità della consulenza tecnica d’ufficio, in misura peraltro sensibilmente ridotta, rispetto al canone locativo, di £ 600.000 al mese, indicato nel capo di prova sopra indicato, articolato dagli appellati. Il nominato CTU, infatti, nel procedere alla stima del valore locativo del fondo, avevatenuto conto della sua ridotta estensione, della sua destinazione e della sua ubicazione, correttamente ritenendolo equiparabile ad “una pertinenza ornamentale (superficie scoperta a giardino o similare)” di un edificio unifamiliare, valutandolo pertanto al 10% della sua consistenza di mq 344,00. Evidentemente incongrua era , per converso, la stima propugnata dalla parte impugnante, volta ad assimilare il terreno in questione ad un fondo agricolo, invocando il canone previsto in tema di contratti agrari, senza tener conto delle concrete caratteristiche del fondo, ove pure destinato ad orto, in termini di estensione ed ubicazione. Palesemente infondato era, poi, anche l’ulteriore argomento, prospettato dall’appellante Zenga, secondo cui per la stima l’ausiliario avrebbe fatto inammissibilmente ricorso - individuando un valore medio tra il limite minimo e massimo dei valori indicati Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle entrate -a valori locativi riferibili a periodi diversi rispetto a quello dedotto in lite e segnatamente al primo semestre dell’anno 2012. Se era vero, infatti, che l’ausiliario giudiziale a veva preso in considerazione le quotazioni relative al primo semestre dell’anno 2012, aveva poi provveduto, come emergevadalla tabella riportata alle pagine 10 e 11 della relazione di consulenza tecnica, tenendo conto delle variazioni Istat dell’indice dei prezzi al consumo, ad una devalutazione monetaria del canone di affitto mensile, risalendo così, a ritroso, ai canoni mensili che di anno in anno si sarebbero potuti ottenere affittando l’area oggetto di causa. 5.4 Del pari infondata, inoltre, era la censura, pure esposta nel secondo motivo di appello, al paragrafo 2.1, ma evidentemente autonoma, volta a denunciare la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, poiché redatta – in chiave suppletiva rispetto alle deficienze probatorie in cui erano incorsi gli istanti, anche in punto di prova della proprietà - tenendo conto di documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta dalle parti, e cioè dei certificati catastali relativi al fondo oggetto di causa. Per un verso, le indagini in questione integravano attività del C.T.U. meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri accessibili a chiunque. Inoltre, ai sensi dell'art. 194 cod. proc.civ., comma 1, il consulente poteva assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, sempreché si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico dell'incarico affidatogli (in termini, la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018). Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 In ogni caso era dirimente che la ricorrente non ave sse tempestivamente eccepito le eventuali nullità della consulenza che ex art. 157 c.p.c. erano comunque sanate( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2251 del 2013; Cass. 15 aprile 2002, n. 5422; Cass. 14 agosto 1999 n. 8659; Cass. 24 giugno 1984 n. 3743). Infatti, dall’esame dei verbali di causa, successivi al deposito della consulenza tecnica, nonrisultava proposta alcuna eccezione. La doglianza pertanto non potevache essere rigettata. 5.5 Infine non poteva affermarsi la buona fede del possesso acquisito da [OSCURATO:PERSONA] con conseguente dove re di restituzione solo dei frutti civili a far data dalla domanda giudiziale. La prospettazione della parte impugnante trascura va di considerare, infatti, che se la buona fede, consistente “nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto, deve presumersi, la stessa “non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave” (art. 1147 c.c.). Inoltre, premesso che si tratta di una presunzione " iuris tantum ", (Cass. sez. 2, Sentenza n. 21387 del 18/09/2013; Cass. 12 settembre 2003 n. 13424; Cass. 25 settembre 2002 n. 13929),) nella specie, dovevasenz’altro ritenersi che la Zenga, chiedendo e ricevendo le chiavi del fondo, nel luglio del 2000, da [OSCURATO:PERSONA], che pacificamente lo aveva detenuto fino a quell’epoca, e quindi anche dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA], sapesse o ignorasse per sua grave colpa di ledere il diritto degli eredi Falci, effettivi proprietari dello stesso. Infatti, secondo quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio, nelle planimetrie catastali degli immobili sub 5 e sub 1, venduti con atto di compravendita per notar Margarita del 17.7.1998, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], non risultava alcun accenno alle particelle di terreno 45, 79 e 151; tali Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 planimetrie risultavano depositate presso gli uffici del NCEU dall’anno 1988, quando era ancora in vita [OSCURATO:PERSONA], cosicché venditore ed acquirente non potevano che essere consapevoli della consistenza immobiliare oggetto di trasferimento. Peraltro, alla data dell’immissione in possesso della Zenga, non solo risultava deceduta [OSCURATO:PERSONA], ma già era sorta contestazione tra il Varriale e gli eredi Falci in ordine alle modalità del rilascio del fondo in oggetto, come comprovato dal carteggio in atti e dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] che a veva riferito che, nel corso delle trattative volte alla determinazione di un indennizzo per i miglioramenti, pretesi dal Varriale, questi comunicava di aver consegnato le chiavi del fondo alla nuova proprietaria della villa. Del resto, lo stesso Varriale, nella missiva che avevaprodotto in giudizio, affermandone la paternità- inviata a mezzo fax, in data 17.11.2000, all’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore degli appellati- comunicava ai Falci di aver informato la Zenga della richiesta di rilascio formulata dagli stessi, sull’assunto che i proprietari del giardino erano gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e che, successivamente, la Zenga edotta delle pretese vantate dagli odierni appellati, aveva ricevuto le chiavi di accesso al giardino. Tali circostanze, che non sono in alcun modo state contestate dalla Zenga, che anche nel presente giudizio ha continuato ad opporsi alla richiesta di rilascio formulata dagli appellati, apparivanomunite di significativa valenza indiziaria della consapevolezza, ad opera della Zenga, ovvero dell’ignoranza gravemente colpevole, della altruità della res all’atto della sua concreta apprensione. A ciò doveva aggiungersiche, secondo quanto riferito dai testi Azzi e Castaldi, e difformemente da quanto dedotto dalla Zenga, il Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 giardino in oggetto –dell’estensione di mq 344 ( pag.9 della c.t.u.) e diverso dal piccolo giardino esclusivo annesso al sub.5, trasferito alla Zenga, dell’estensione di circa 30 mq, menzionato alla pagina 8 della consulenza tecnica d’ufficio - non si tro vava annesso e materialmente congiunto alla consistenza immobiliare trasferita inter vivos da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che avrebbe potuto creare un affidamento in ordine ad un’unitaria consistenza immobiliare, trattandosi per converso di un suolo “che si trovava all’esterno del perimetro della villa separato da detta villa da una strada di accesso”(così, il teste Azzi). In particolare il teste Castaldi avevariferito che la villa, composta da alcuni appartamenti che erano stati venduti, si trovava a destra entrando nel viale comune di accesso ed il giardino in contestazione, che era recintato da un muro, era posizionato sulla sinistra entrando nella medesima via. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenzasulla base di cinque motivi. 7. Le altre parti sono rimasteintimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: difetto di motivazione della sentenza gravata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e/o violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con conseguenziale error in iudicando rispetto alla prova della legittimazione attiva e alla titolarità del diritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c. Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 Secondo la ricorrente nessun valore probatorio rivestirebbe la denuncia di successione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Né p otrebbe sopperire a detta deficienza probatoria, il verbale di inventario redatto dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 775 c.p.c., come erroneamente assunto sul punto dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza gravata. Infatti, l a fede privilegiata riconosciuta al verbale rinviene la sua ratio nella presunzione che il notaio incaricato abbia effettivamente eseguito un “personale” accertamento della reale consistenza dell’asse ereditario e proceduto all'interpello degli eredi soltanto dopo aver personalmente effettuato la ricognizione dei beni da inventariare. Peraltro, nella specie sussiste rebbe i l carattere della pertinenzialità, sia sotto il profilo oggettivo del collegamento funzionale sia sotto quello soggettivo della volontà concreta da parte dell'avente titolo di destinare la pertinenza, ovvero il terreno, a servizio ed ornamento della cosa principale, ovvero del fabbricato. La ricorrente censura poi la decisione per violazione dell’art.116 c.p.c. per non aver tenuto conto degli elementi probatori e per aver affermato il riconoscimento di un comune dante causa da parte sua con conseguente attenuazione dell’onere probatorio in capo al rivendicante . Infine, la ricorrente lamenta la mancanza di motivazione per avere la Corte di Appello di Napoli del tutto ingiustificatamente omesso di considerare che dall’istruttoria in prime cure (dalle dichiarazioni rese dagli altri convenuti, sig.ri Varriale e Spina, in udienza e negli atti di causa) sarebbechiaramente emerso, che le chiavi dei fondi chiesti in restituzione dai Falci furono consegnate Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 alla signora Zenga, poiché indicata dalla signora [OSCURATO:PERSONA] (loro dante causa) quale unica proprietaria del fondo. 1.1 Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile in parte infondato. La censura di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti è inammissibile perché ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., inoltre, come si è detto, non è dedotto alcuno specifico fatto decisivo che sarebbe stato omesso dalla Corte d’Appello. Infatti, in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decisedal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio”. Nel caso di specie, i ricorrenti, non censurano propriamente l’omessa valutazione di un fatto storico, quanto piuttosto l’apprezzamento del compendio probatorio posto a base della decisione, per definizione riservato al giudice di merito. Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. sono inammissibili peri seguenti profili. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo allorché il giudice di merito abbia applicatola regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni. Nella specie ciò non è avvenuto avendo la Corte ritenuto provata la proprietà del terreno in capo agli attori sulla base delle prove fornite e dell’istruttoria espletata. La censura proposta , pertanto , è manifestamente inammissibile risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori. Inoltre, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice, come nella specie, abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass.n. 11892 del 2016, Cass. S.U. n. 16598/2016). Inoltre, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. (Sez. U- , Sentenz a n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02). Da ultimo la censura di mancanza di provadel titolo di acquisto della proprietà da parte degli attori in rivendicapuò esaminarsi nel merito. La doglianza si rivela infondata in quanto la stessa ricorrente deduce di aver acquistato il bene in contestazione da [OSCURATO:PERSONA] (comune dante causa anche degli attori) quale pertinenza che segue il bene anche se non è indicata nel titolo di acquisto. Ne consegue che, in presenza del riconoscimento del comune dante causa nella persona di [OSCURATO:PERSONA],il suo testamento e il successivo verbale di inventario in tali casi possono costituire prova della proprietà del terreno. Infatti, si è già avuto modo di affermare che l'attore in revindica non può invocare il testamento a fondamento del diritto sulla cosa reclamata solo quando sia escluso che questa appartenesse al de cuius(Sez. 1, Sentenza n. 718 del 14/03/1973, Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 Rv. 362909 – 01 , Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 10/03/1979, Rv. 397860 -01) . In altri termini, nel giudizio di revindica di un immobile ai fini della prova della proprietàil titolo di acquisto può essere costituito dal testamento quando risulta pacifico e non contestato che il bene rivendicato appartenesse al de cuius. Inoltre,quanto all’individuazione del bene rientrante tra quelli oggetto del testamento di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello ha richiamato correttamente anche la giurisprudenza di legittimità in relazione al verbale di inventario. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: il verbale di inventario redatto dal notaio ex art. 775 c.p.c., in quanto atto rogato nell'esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l'ammontare dell'asse ereditario al momento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi, potendo logicamente procedere all'interpello degli eredi presenti solo dopo una personale ricognizione dei beni da inventariare (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto l'inidoneità del verbale di inventario redatto dal notaio a provare l'effettiva titolarità dei beni ivi elencati in capo al de cuius, siccome considerato meramente riproduttivo delle dichiarazioni rese dagli eredi) (Sez. 2- , Sentenza n. 6551 del 16/03/2018, Rv. 647853 -01). Il giudizio sulla natura non pertinenziale del bene, in quanto attiene ad una valutazione di fatto non è sindacabile da questa Corte fondandosi la decisione sulla valutazione degli elementi Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 emersi nel corso dell’istruttoria supportati da ampia e congrua motivazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con conseguenziale error in iudicando rispetto al risarcimento del presunto danno richiesto e liquidato per occupazione illegittima e, segnatamente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., dell’art. 2056 c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2721 c.c., nonché 116 c.p.c. Secondo parte ricorrente la Corte di Appello di Napoli nella sentenza impugnata avrebbe ritenuto ingiustamente provata la pretesa risarcitoria azionata dai Falci. Gli attori in prime cure avrebberodel tutto omesso anche solo di allegare e, men che meno, di provare rigorosamente i presunti e non riscontrati danni che avrebbero subito a causa ed in conseguenza della riferita illegittima occupazione dei fondi di cui hanno chiesto la restituzione. Nell’ipotesi di specie, gli attori in prime cure non avrebbero fatto alcun riferimento alla effettiva destinazione d’uso dei fondi in lite, né a possibili modi di loro impiego e/o sfruttamento alternativo, così da poter fornire validi elementi per l’individuazione della natura del danno asseritamente sofferto e ciò sia in punto di an che in punto di quantum debeatur. In caso di spossessamento illecito del bene immobile il riconoscimento del risarcimento del danno subito dal proprietario, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera, Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 presuppone il positivo raggiungimento della prova presuntiva della conseguenza patrimoniale pregiudizievole. Dalle evidenze istruttorie emerse in prime cure, sarebbe chiaramente emerso l’impossibilità dello scopo remunerativo strumentalmente indicato dai presunti danneggiati: l’utilizzo remunerativo da loro allegato a sostegno del presunto pregiudizio subito si è rivelato del tutto irrealizzabile per la concreta inutilizzabilità a tale fine del fondo in lite, tenuto concretamente conto della sua concreta destinazione, della sua estensione e della sua ubicazione. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza è conforme alla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte di recente si sono pronunciate sulla questione della configurabilità del danno da occupazione illegittima di immobili alla stregua di danno in re ipsa. Dunque, per il rigetto del motivo di ricorso è sufficiente richiamare i principi di dirittoivi enunciati: -“In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”; -“In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; -“In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”; - “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specificopregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno ”. (Sez. U- , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 - 02) . Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 Richiamati i suddetti principi, nessuna violazione di legge è possibile riscontrare nella sentenza impugnata sia quanto alla prova del danno che alla sua quantificazione,mentre sono sottratte al sindacato di questa Corte le valutazioni in fatto degli elementi istruttori, così come della prova presuntiva del danno adeguatamente motivata. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omessa motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con conseguenziale error in iudicando per il riconoscimento di un danno non provato per l’occupazione illegittima con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., dell’art. 2056 c.c., dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2721 c.c. La decisione della Corte territoriale contrasterebbecon quanto stabilito in tema di danno risarcibile dall’art. 1223 c.c., con la disposizione dell’art. 2056 c.c. in ordine ai criteri di valutazione del danno, nonché con quanto stabilito dagli articoli 2697 c.c. e 2721 c.c. in tema di onere e limiti della prova, soprattutto in riferimento agli articoli 115 e 116 c.p.c. in tema di contestazione specifica dei fatti sottoposti all’esame del Giudice e valutazione delle risposte date dalle parti in giudizio. La menzionata prova presuntiva, secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve necessariamente fondarsi su “una ragionevole certezza, la cui rispondenza logica deve essere verificata alla stregua del criterio probabilistico dell’'id quod plerumque accidit, che 'quel tipo di bene immobile' sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero”. Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 In base alle allegazioni degli istanti in prime cure, i fondi avrebbero dovuto essere destinati “a parcheggio di autoveicoli”: tuttavia, nell’atto introduttivo del giudizio di prime cure non sarebbe indicato alcunché in ordine a trattative condotte per l’utilizzo a tale scopo dei fondi né, tantomeno, a eventuali importi concordati per la locazione a tale fine. L’istruttoria espletata in prime cure ha evidenziato che concretamente i fondi sono sempre stati destinati solo ed esclusivamente ad attività eminentemente agricola e non produttiva: la circostanza è stata pacificamente ammessa dagli istanti e da loro confermata personalmente in udienza, in sede di libero interrogatorio. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato. La censura è in larga parte ripetitiva di quella proposta con il secondo motivo ed è sufficiente aggiungere alla motivazione già esposta circa la non sindacabilità dell’accertamento fondat o su elementi di fatto del danno ritenuto provato dal l a Corte d’Appello essendo emerso che il terreno poteva essere destinato a parcheggio di un vicino ristorante. Anche quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è sufficiente richiamare i principi affermati dalle Sezioni Unite e già espostiin riferimento al primo motivo di ricorso. 4. Il quartomotivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con conseguenziale error in procedendo e in iudicando per il riconoscimento di una fattispecie di danno diversa da quella richiesta, conseguente all’occupazione illegittima dei fondi, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 dell’art. 2056 c.c., dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 112 c.p.c. La Corte di Appello di Napoli si sarebbe pronunciata in merito ad un bene diverso da quello richiesto, non compreso (nemmeno implicitamente) nella domanda originariamente formulata dagli istanti in prime cure ed avrebbe, comunque, posto a fondamento della decisione assunta fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda originaria. In prime cure, infatti, gli eredi Falci avevano lamentato di aver subito un danno patrimoniale in termini di mancato guadagno, per non aver potuto destinare a parcheggio di autovettura i fondi di cui dichiaravano di essere proprietari, nonostante ne avessero richiesto la restituzione a mezzo raccomandata A.R. del 02.06.2000 ai sig.ri Varriale e Spina che li detenevano, a loro dire, “abusivamente” sin dal 26.11.1995, data di decesso del loro dante causa, sig. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Napoli ha, invece, rilevato che dalla complessiva documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dalle stesse parti in causa, il fondo in questione era stato legittimamente posseduto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e, alla sua morte, dal figlio [OSCURATO:PERSONA], fin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] a titolo di grazioso. La domanda ritenuta accoglibile dalla Corte territorialesarebbe dunquediversa da quella originariamente formulata dagli istanti in prime cure quanto al l’abusiva occupazione originaria dei sig.ri Varriale e Spina, che la Corte territoriale avrebbe completamente ed ingiustificatamente omesso di rilevare, ritenendo che nella Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 fattispecie l’abusività dell’occupazione dei Varriale fosse soltanto sopravvenuta. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La censura è proposta in modo poco chiaro in quanto deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. derivante dalla violazione delle norme indicate in rubrica che attengono al risarcimento del danno e non si pongono in modo consequenziale rispetto al vizio di ultrapetizione. In ogni caso deve affermarsi che l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito e che non vi è stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. Sembrerebbe che i ricorrenti si lamentino del fatto che non sarebbe stata accolta la domanda di originaria abusiva occupazione ma quella di occupazione sopravvenuta. A fronte della domanda di risarcimento del danno per l’occupazione abusiva del fondo, spetta al giudice del merito determinarei l momento in cui l’occupazione è divenuta illegittima e la sua posticipazione rispetto a quello individuato dagli attori con la domanda non comporta alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione così come la conseguente attribuzione della responsabilità solo ad alcuni dei convenuti che si sono succeduti nel possesso. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.e/o il difetto di motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. con conseguenziale error in procedendo e iudicando rispetto al possesso in buona fede, ex artt. 1147, comma 2, c.c., 1148 c.c., 2697 c.c. e 2721 c.c., nonchédegli artt. 115 e 116 c.p.c. Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 La Corte partenopea avrebbeapplicato erroneamente e/o male interpretato le disposizioni di legge di cui agli artt. 1147 c.c. e 1148 c.c., in combinato disposto con le disposizioni di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in tema di prova e onere della prova, approdando ad una sentenza gravemente errata, ritenendo di liquidare agli eredi Falci importi assolutamente non dovuti. Soltanto laddove gli eredi Falci avessero compiutamente allegato e provato la mala fede del possesso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], avrebbero potuto seriamente vantare il diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. Invecela signora [OSCURATO:PERSONA] era in assoluta buona fede al momento dell’immissione nel possesso e, successivamente, per tutto il corso del giudizio in cui è stata convenuta (visti i vizi di notifiche del libello introduttivo) nel 2003.La circostanza, dedotta nella sentenza impugnata, che il Varriale nella missiva inviata a mezzo fax, in data 17.11.2000, all’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore degli appellati, comunicava ai Falci di aver informato la Zenga della richiesta di rilascio formulata dagli stessi, nulla toglierebbe rispetto alla buona fede della Zenga al momento dell’immissione nel possesso laddove per pacifico e consolidato orientamento, la medesima buona fede non viene esclusa dalla mera resistenza alla domanda di rilascio. Allo stesso modo per il fatto che anche in appello la signora Zenga ha continuato ad opporsi alla richiesta di rilascio formulata dai Falci. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Si richiede una rivalutazione in fatto della prova della sussistenza della buona fede in capo alla Zenga che, secondo quanto accertato dalla Corte d’Appello, al momento dell’acquisto Ric. 2020n. 3067sez. S2 - a d. 07 /0 3 /202 4 del possesso del terreno già conosceva (o era in grado di conoscere con l’ordinaria diligenza) che il bene era di proprietà dei Falci essendo già sorta controversia con i Varriale, suoi dante causa (pag. 16 della sentenza). P eraltro , la C orte ha espressamente ritenuto che la presunzione di buona fede nella specie sia stata anche superata. Deve ribadirsi che: In materia di possesso, la buona fede costituisce oggetto di presunzione "iuris tantum", che può essere superata anche attraverso presunzioni contrarie e semplici indizi. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la presunzione iniziale di buona fede fosse venuta meno dal momento in cui i possessori di un fondo, non compreso nel titolo di acquisto da loro vantato, avevano ricevuto una lettera di intimazione al rilascio del bene) (Sez. 2, Sentenza n. 21387 del 18/09/2013, Rv. 627909 -01). 6. Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese non avendo le altre parti svolto difese. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel