CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 41005/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha revocato il beneficio dell'indulto concessogli in relazione alla sentenza della Corte di appello di Palermo, in data 19 febbraio 2007, irrevocabile il 20 luglio 2007 e, con un unico motivo di ricorso, denuncia l'erronea indicazione della data del reato successivamente commesso, ovverosia quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.; ricordato che ai fini della revoca dell'indulto, conseguente alla commissione di un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto, è sufficiente che il reato che vi dà causa sia stato commesso entro detto termine, non richiedendosi anche che, prima della sua scadenza, sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna (Sez. 1, n. 7095 del 15/11/2011, dep. 2012, Nolè, Rv. 252411; Sez. 1, n. 47876 del 14/11/2013, Molinaro, Rv. 257321; Sez. 1, n. 17030 del 10/03/2015, Colombo, Rv. 263379). ricordato altresì che il giudice dell'esecuzione può e deve prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data di commissione del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata e tale potere rileva soprattutto nei casi in cui il tempus commissi delicti non sia indicato in modo preciso e con riferimenti fattuali chiari e definiti nel capo di imputazione (Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020, Barilari, Rv. 280093; Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475). considerato che, nel caso di specie, non vi è nessuna incertezza sull'epoca di commissione e, difatti, l'ordinanza impugnata la indica facendo riferimento a quella iniziale riportata nel casellario giudiziale e, su tale base, constatata l'intervenuta commissione di detto reato nel quinquennio dalla data di entrata in vigore (1 agosto 2006) della legge n. 241 del 31 luglio 2006, correttamente perviene alla conclusione della obbligatorietà della revoca del beneficio; ritenuto, di contro, che l'assunto difensivo - secondo cui la commissione di detto reato indicata nel provvedimento impugnato «dal settembre 2010» non risulterebbe dalle imputazioni riportate nelle sentenze di merito e che, invece, la contestazione sarebbe stata svolta in forma cd. aperta «fino alla data odierna» - è assertivo e del tutto privo di autosufficienza, poiché la difesa non ha allegato le sentenze su fonda detta affermazione e, conseguentemente, la censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere es