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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2024

Cassazione n. 12761/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3950/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Diret- tore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresen- tantep.t.; –intimata – Oggetto:IVA – accerta- mento– controllo auto- matizzato avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Si- cilian.4506/3/2020 depositata il 1 0 agosto 2020 , non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] èstato rigettato l’ appell o propost o da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani n. 1914/2/2015che ha accolto il ricorso introduttivo della società [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione avverso la cartella di pagamento emessa da Ri- scossione [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di controllo automatizzato per l'anno d'imposta 200 8 , a titolo di I VA a debito per euro 9.187 , ed IVAa credito del l’importo di euro 427.300,00 , oltre sanzioni e inte- ressi. 2.La cartella è stata emessa a seguito di iscrizione a ruolo e controllo automatizzatodel [OSCURATO:PERSONA] per le Società ex art t. 36 bis d.P.R. 600/73e 54 d.P.R. n.633/72 , cui è seguita comunicazione di irrego- larità.L’Agenzia ha ritenuto che, in caso di omessa dichiarazione an- nuale,il contribuente non ha facoltà di riportare l’eccedenza IVA de- traibile nella dichiarazione dell’anno successivo, né di chiederne il rimborsonelle ipotesi regolate dall’art.30 del d.P.R. n.633/1972 . 3.Il giudice di prime cure ha acco lto la prospettazione della contri- buente, ritenendo che nella fattispecie non potesse essere emessa una cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato.

Il giudice d’appello ha conferma to tale traiettoria decis oria , ma sulla basedi una ratio decidendi diversa.

La CTR ha riten uto che sia pos- sibilein astratto per l’Amministrazione emettere la cartella ex art t. 36 bis d.P.R. 600/73 e 54 d.P.R. n.633/72, ma che in concreto la contribuenteabbia dimostrato il suo diritto alla detrazione , in quanto l’esistenzadel credito non è stato contestato, e l’esercizio del diritto èavvenuto entro i due anni da quando il diritto è sorto .4.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenziadelle Entrate , affidato a d un unico motiv o , mentre la con- tribuenteè rimasta intimata .

Consideratoche: 5.Con un unico motivo di ricorso l’Agenzia - ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. - prospetta la violazione e falsa applica- zione de gli art t . 32 comma 2, 41 bis d.P.R. 600/73 e 54 d.P.R. n.633/72 per aver il giudice d’appello ritenuto che l’esistenza del creditodella contribuente fosse stato dimostrato o , comunque , non fossecontestato, ed esercitato entro la cornice biennale , mentre non sarebbestata dimostrata alcuna chiara sussistenza del diritto , anche conriferimento al l’avviso di accertamento per l’anno 2007 .

6. Il motivo è inammissibile.

La Corte ribadisce che l a neutralità dell'imposizionearmonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur inmancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenzad'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e rego- lariversamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto perla presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno suc- cessivoa quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i re- quisitisostanziali per la detrazione ( cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018, conforme a Cass. Sez.

U, Sentenza n. 17757del 08/09/2016) .

S icché, in tal caso, nel giudizio di impugna- zionedella cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato,non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostratoin concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisticompiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVAe finalizzati ad operazioni imponibili . 7.Nel caso di specie, la CTR ha accerta to che , nonostante l’ omessa dichiarazione annuale, in concreto la contribuente ha dimostrato il suo diritto alla detrazione, in quanto l’esistenza del credito non è statacontestata dall’Agenzia, e l’esercizio della stessa è intervenuto entroi due anni da quando il diritto è sorto.8.A fronte di ciò, la ricorrente si è limitata ad affermare il contrario, manon ha neppure dimostrato, riproducendo i pertinenti passaggi delle proprie difese in primo e secondo grado, di aver tempestiva- mentecontestato l’esistenza del credito o di aver contesta to il supe- ramento del periodo di due anni tra il momento in cui il credito è sortoe l’ esercizio del diritto, derivandone l’inammissibilità della cen- sura. 9.Inoltre, la ricorrente non può limitarsi a censurare la complessiva valutazionedelle risultanze processuali contenuta nella sentenza im- pugnata,contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine diottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. (Cass.28novembre 2014 n. 25332) . [OSCURATO:PERSONA] al proposito ribadisce anche nelcaso in esame che la Corte di cassazione non è giudice del fatto insenso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità delladecisione che non consente di riesaminare e di valutare auto- nomamente il merito della causa , ulteriore concorrente profilo di inammissibilitàdella doglianza.

10. Il ricorso è perciò inammissibile e nessun provvedimento va adottatosulle spese di lite, in assenza di costituzione dell’intimata.

Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3950/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Diret- tore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresen- tantep.t.; –intimata – Oggetto:IVA – accerta- mento– controllo auto- matizzato avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Si- cilian.4506/3/2020 depositata il 1 0 agosto 2020 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] èstato rigettato l’ appell o propost o da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani n. 1914/2/2015che ha accolto il ricorso introduttivo della società [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione avverso la cartella di pagamento emessa da Ri- scossione [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di controllo automatizzato per l'anno d'imposta 200 8 , a titolo di I VA a debito per euro 9.187 , ed IVAa credito del l’importo di euro 427.300,00 , oltre sanzioni e inte- ressi. 2.La cartella è stata emessa a seguito di iscrizione a ruolo e controllo automatizzatodel [OSCURATO:PERSONA] per le Società ex art t. 36 bis d.P.R. 600/73e 54 d.P.R. n.633/72 , cui è seguita comunicazione di irrego- larità.L’Agenzia ha ritenuto che, in caso di omessa dichiarazione an- nuale,il contribuente non ha facoltà di riportare l’eccedenza IVA de- traibile nella dichiarazione dell’anno successivo, né di chiederne il rimborsonelle ipotesi regolate dall’art.30 del d.P.R. n.633/1972 . 3.Il giudice di prime cure ha acco lto la prospettazione della contri- buente, ritenendo che nella fattispecie non potesse essere emessa una cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato. Il giudice d’appello ha conferma to tale traiettoria decis oria , ma sulla basedi una ratio decidendi diversa. La CTR ha riten uto che sia pos- sibilein astratto per l’Amministrazione emettere la cartella ex art t. 36 bis d.P.R. 600/73 e 54 d.P.R. n.633/72, ma che in concreto la contribuenteabbia dimostrato il suo diritto alla detrazione , in quanto l’esistenzadel credito non è stato contestato, e l’esercizio del diritto èavvenuto entro i due anni da quando il diritto è sorto .4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenziadelle Entrate , affidato a d un unico motiv o , mentre la con- tribuenteè rimasta intimata . Consideratoche: 5.Con un unico motivo di ricorso l’Agenzia - ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. - prospetta la violazione e falsa applica- zione de gli art t . 32 comma 2, 41 bis d.P.R. 600/73 e 54 d.P.R. n.633/72 per aver il giudice d’appello ritenuto che l’esistenza del creditodella contribuente fosse stato dimostrato o , comunque , non fossecontestato, ed esercitato entro la cornice biennale , mentre non sarebbestata dimostrata alcuna chiara sussistenza del diritto , anche conriferimento al l’avviso di accertamento per l’anno 2007 . 6. Il motivo è inammissibile. La Corte ribadisce che l a neutralità dell'imposizionearmonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur inmancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenzad'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e rego- lariversamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto perla presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno suc- cessivoa quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i re- quisitisostanziali per la detrazione ( cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757del 08/09/2016) . S icché, in tal caso, nel giudizio di impugna- zionedella cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato,non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostratoin concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisticompiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVAe finalizzati ad operazioni imponibili . 7.Nel caso di specie, la CTR ha accerta to che , nonostante l’ omessa dichiarazione annuale, in concreto la contribuente ha dimostrato il suo diritto alla detrazione, in quanto l’esistenza del credito non è statacontestata dall’Agenzia, e l’esercizio della stessa è intervenuto entroi due anni da quando il diritto è sorto.8.A fronte di ciò, la ricorrente si è limitata ad affermare il contrario, manon ha neppure dimostrato, riproducendo i pertinenti passaggi delle proprie difese in primo e secondo grado, di aver tempestiva- mentecontestato l’esistenza del credito o di aver contesta to il supe- ramento del periodo di due anni tra il momento in cui il credito è sortoe l’ esercizio del diritto, derivandone l’inammissibilità della cen- sura. 9.Inoltre, la ricorrente non può limitarsi a censurare la complessiva valutazionedelle risultanze processuali contenuta nella sentenza im- pugnata,contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine diottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. (Cass.28novembre 2014 n. 25332) . [OSCURATO:PERSONA] al proposito ribadisce anche nelcaso in esame che la Corte di cassazione non è giudice del fatto insenso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità delladecisione che non consente di riesaminare e di valutare auto- nomamente il merito della causa , ulteriore concorrente profilo di inammissibilitàdella doglianza. 10. Il ricorso è perciò inammissibile e nessun provvedimento va adottatosulle spese di lite, in assenza di costituzione dell’intimata. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteri
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