CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34322/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UI 056G5VD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 1064/2026 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 - 582 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla sostituzione della pena detentiva; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.MIl Consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] S. 4 torgi D E P 0 IN C:: A 2 4 SET 2026 I [OSCURATO:PERSONA]