CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 30848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19445/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], difesa e rappresentata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5723/2018 depositata il14/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto ancora rileva, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 5723/2018, depositata il 14.12.2018, ha rigettato l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) avverso la sentenza n. 7624/2011 del 16.11.2011 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda riconvenzionale svolta nel giudizio di primo grado dall’allora istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., diretta ad ottenere la condanna in solido della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (debitrice poi fallita) e dei suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– i quali avevano svolto domanda principale di restituzione dell’indebito - al pagamento della somma complessiva di € 767.822,87, oltre, accessori, di cui € 432.632,85 a titolo di saldo del conto corrente bancario n. 1608452 (cui erano collegati conti c.d. satelliti, quali aperture di credito, finanziamenti all’importazione e conti anticipi), ed il residuo in relazione alla somma portata dalla cambiale pesca. La Corte d’Appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado di rigettare la domanda della Banca, sul rilievo che, sulla scorta delle adeguate indagini peritali svolte, l’istituto di credito non era stato in grado fornire idonea documentazione relativa all’andamento di una miriade di conti satelliti, i cui saldi negativi erano stati addebitati nel conto principale, senza possibilità di verifica delle condizioni a tali conti applicate. In particolare, come ribadito dal CTU nella nota scritta depositata in appello, vi era l’impossibilità di determinare con certezza contabile il saldo preteso dalla banca, atteso che, nel periodo compreso tra il 1996 ed il 2001, con riferimento alla pluralità di conti anticipi o satelliti accesi anche per singole operazioni e comunque con una vita media non superiore ai 18 mesi, mancavano gli estratti conto e non era agevole individuare gli addebiti sul conto principale, dato che le causali quasi sempre non riportavano il numero del conto anticipi o comunque non erano agevolmente interpretabili in mancanza di una valida legenda. Peraltro, la Banca aveva preteso di provare l’insussistenza di illegittime capitalizzazioni trimestrali di interessi passivi e l’addebito di altri oneri e spese riguardanti i conti satelliti, sul rilievo che le condizioni che li regolavano erano in linea di continuità con quelle del contratto principale, non considerando, tuttavia, che le condizioni di quest’ultimo contratto erano già state accertate come non conformi al dettato normativo di cui all’art. 1283 cod. civ. Infine, in ordine alle somme pretese dalla Banca in relazione alla “cambiale pesca”, la Corte d’Appello ha evidenziato la genericità della richiesta di pagamento, non avendo la banca neppure precisato la scadenza e natura del titolo, il quale era stato utilizzato per l’insinuazione in procedure esecutive già pendenti, con evidente rischio di duplicazione delle pretese. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandolo a tre motivi. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già parti nel giudizio d’appello, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto, e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], parimenti deceduto, hanno resistito in giudizio con controricorso. L’intimato fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. nonché l’omesso esame circa uno o più fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. Espone la ricorrente che dall’esame della documentata depositata e rinvenuta dal CTU non vi sono motivi per non accogliere la domanda della Banca, essendo presenti in atti gli estratti conto bancari del conto principale sin dalla sua apertura e quelli dei conti anticipi, con l’allegato foglio informativo contendente l’indicazione dei tassi e delle condizioni applicate. 2. Il motivo è palesemente inammissibile. Il ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. senza neppure provvedere ad illustrare ed argomentare le dedotte violazioni, mentre ha lamentato l’omesso esame, ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., “di tutti i documenti contrattuali e contabili”, senza aver avuto cura di identificarli, descriverne il contenuto ed evidenziarne la decisività. 3. Con il secondo motivo è stata nuovamente dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. nonché l’omesso esame circa uno o più fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. Espone la ricorrente che il CTU, convocato a chiarimenti nel giudizio di secondo grado, aveva riconosciuto l’esistenza degli estratti conto e della documentazione contrattuale che, nella relazione svolta in primo grado, aveva sostenuto, per un errore di impaginazione dei fascicoli, non essere stati depositati. In particolare, il CTU aveva dichiarato che “Sia per il conto 16084- 52 (acceso il 08.02,.1995 ed estinto con voltura a sofferenza del 23.7.20003) che per i conti 65312891 – 65321297 – 653354 – 653355 –653360 – 653361 - 653422 – 653423 – 653428 – 653429 – 653440- 653441 si è in possesso degli estratti conto esaustivi ”. Si trattava di tutti per i quali la Banca in primo grado aveva proposto domanda riconvenzionale. Tale evento era stato completamente ignorato dalla Corte d’Appello la quale, nonostante il rinvenimento di tutti i documenti occorrenti per la determinazione del credito, aveva omesso di esaminarli. La Corte d’Appello si era riferita alla perizia redatta nel 2009, ignorando totalmente la relazione del 2019. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infine, che nessuna prova è stata fornita dalla controparte in ordine all’esistenza di conti satelliti, in quanto lo stesso CTU aveva precisato che le somme riportate sul conto principale non recavano alcun identificativo. 4. Con il terzo motivo è stata dedotta “la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.1, n. 3, c.p.c.):omesso esame circa uno o più fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 , c.1., n. 5 c.p.c.), concernente la valenza probatoria delle prove raccolte in causa per deliberare sulla validità, opponibilità ed obbligatorietà delle risultanze contabili e dei crediti vantati dalla convenuta, attrice in riconvenzionale in primo grado, e dell’appellante, oggi intimante concludente”. Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello non solo non ha esaminato la documentazione a corredo del proprio fascicolo, ma ha omesso di esaminare la dichiarazione resa dal CTU in grado di appello, secondo cui sia per il conto corrente principale, sia per i conti anticipi per i quali era stata proposta domanda riconvenzionale si era in possesso degli estratti conto esaustivi. 5. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili. In primo luogo, la Banca non ha colto la ratio decidendi. Va osservato che, come già sintetizzato nella parte narrativa, la Corte d’Appello aveva dato che il CTU aveva confermato nella nota scritta depositata in appello, quanto già affermato nella relazione svolta in primo grado, ovvero che vi era l’impossibilità di determinare con certezza contabile il saldo preteso dalla banca, atteso che gli estratti da questa prodotti gli avevano consentito di individuare nel periodo compreso “tra il 1996 ed il 2001 una pluralità di conti anticipi o conti satelliti accesi per singole operazioni economico/finanziarie la cui vita media varia da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 18 mesi. Come risulta in atti, la banca su tali conti addebitava trimestralmente le spese, gli interessi e le commissioni che, giusta, valuta, successivamente strinava addebitando sul conto principale o di riferimento n. 1608452. Di tale pluralità di conti, mancano gli estratti conto e soprattutto non è agevole individuare gli addebiti sul conto corrente principale dato che le causali quasi sempre non riportavano (rectius: mai riportano) il numero del conto anticipi. Molte delle causali presenti negli estratti del conto anticipo sono agevolmente interpretabili in mancanza di una valida legenda” (vedi pag. 23 della sentenza impugnata). Dunque, la Corte d’Appello ha rigettato la domanda della Banca, sul rilievo che mancava la documentazione contabile relativa all’andamento della miriade di conti satelliti che, durante la vigenza del rapporto principale - come risultava dalla documentazione prodotta dalla stessa banca - erano stati aperti e chiusi, e i cui saldi negativi erano stati addebitati nel conto corrente principale, senza possibilità di verifica delle condizioni applicate. Non era stato possibile, inoltre, individuare i conti satelliti i cui saldi negativi venivano addebitati nel conto principale, in quanto gli addebiti su tale conto non riportavano mai la causale. La Corte d’Appello ha, altresì, accertato, mediante la prova per presunzioni, che i saldi negativi dei conti satelliti riportavano verosimilmente illegittime capitalizzazioni trimestrali e l’addebito di altri oneri o spese, e ciò alla luce delle deduzioni della stessa Banca, che aveva affermato che le condizioni che li regolavano erano in linea di continuità con quelle del contratto principale. Ciò ha indotto la Corte d’Appello a considerazioni “del tutto antitetiche a quelle propugnate dalla deducente, essendo già state accertate come non conformi al dettato normativo di cui all’art. 1283 cod. civ. le condizioni di cui al ridetto contratto principale”(vedi pag. 22 della sentenza impugnata). Emerge quindi dalle articolate e coerenti argomentazioni della Corte d’Appello la non decisività della circostanza relativa al rinvenimento degli estratti relativi ai conti anticipi per i quali la Banca aveva proposto la domanda riconvenzionale: difettando per tutti gli altri conti satelliti non identificati, ma di cui era certa l’esistenza (alla luce della documentazione prodotta dalla stessa banca), la documentazione contabile, la banca non era in grado di provare – con certezza contabile - come si fosse formato il proprio credito, anche perché doveva darsi per accertato che i saldi negativi degli stessi conti satelliti contenessero illegittime capitalizzazioni trimestrali, e l’addebito di commissioni e oneri, dato che tali condizioni non conformi al dettato dell’art. 1283 cod. civ. si evincevano sia dagli estratti conto del conto principale, sia dei conti anticipo per i quali era stata prodotta documentazione dalla banca (vedi pag. 24 della sentenza impugnata). Proprio tale ultima considerazione della Corte d’Appello, che – si ripete – ha preso specificamente in considerazione i conti anticipi per i quali era stata prodotta documentazione, induce a ritenere ragionevolmente che la Corte d’Appello non abbia affatto omesso l’esame degli estratti conto dei conti anticipi per cui la banca ha proposto domanda riconvenzionale, ma ha ritenuto tale circostanza non dirimente. Infine, va osservato che se è pur vero che la Corte d’Appello ha riportato in sentenza un estratto della relazione del CTU del 2009 – e non della nota di precisazione depositata in appello - tuttavia, lo stesso giudice ha precisato (pag. 23 secondo capoverso) che le considerazioni svolte dal CTU in primo grado erano state ribadite nella nota depositata in appello. Tale affermazione non è stata specificamente censurata dalla ricorrente che, sul punto, non ha riportato alcun estratto della nota del CTU in appello di contenuto contrario all’affermazione della Corte d’Appello. In ogni caso, tutte le censure della ricorrente si appalesano come inammissibili, in quanto di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello. 6. La richiesta formulata dai controricorrenti di condanna della banca per responsabilità aggravata, ex art. 96 cod. proc. civ., non può trovare accoglimento, non emergendo dalle risultanze di causa chel’istituto di credito abbia agito con colpa grave o mala fede. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la r icorrent e al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 14.200,00,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussisten