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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05797/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 17206/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimate - Avverso la sentenza n. 12 401 /20 2 4 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 22 luglio 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PARTEr.g. n. 10337/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Nella procedura espropriativa presso terzi intrapresa innanzi il Tribunale di Roma (iscritta al R.G.

Es. n. 16735/2011 di quell’Ufficio) per la soddisfazione di un credito di importo pari ad euro 1.409,40 da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:SOCIETA]. (debitrice esecutata) e nei confronti, quali terzi pignorati, di Banca d’Italia e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., l’esecutata dispiegò opposizione all’esecuzione.

A suffragio di essa, eccepì in compensazione un proprio maggior credito (nella misura di euro 1.805) e dedusse un impedimento all’adempimento consistente nella ricezione di un atto di pignoramento esattoriale con ordine di pagamento diretto delle somme dovute a [OSCURATO:PERSONA] fino a concorrenza di un importo di oltre due milioni di euro.

2. All’esito della fase sommaria, il giudice dell’esecuzione sospese la procedura e fissò termine per la riassunzione della causa di merito.

3. Nell’ottemperare a ciò, lacreditrice opposta, oltre a richiedere il rigetto dell’avversa opposizione, propose domanda finalizzata a far «dichiarareche la medesima è creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. di una somma superiore a quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari almeno ad euro 5.100,00».

L’istituto bancario opponente, nel costituirsi, sollevò preliminare eccezione di incompetenza per valore in favore del Giudice di pace.

4. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale capitolino ha declinato la propria competenza ratione valoris in favore del Giudice di pace.

A tal fine, ha: (i) individuato il valore della causa di opposizione in base al credito per cui si procedeva; (ii) sottolineato che l’eccezione di compensazione formulata dall’esecutata opponente non estendeva il valore della controversia, mirando unicamente a paralizzare la pretesa esecutiva; (iii) ritenuta irrilevante la domanda spiegata da [OSCURATO:PERSONA] nella citazione introduttiva del giudizio di merito, sul rilievo che tale richiesta costituiva «più propriamente, una difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazioneformulata dalla banca esecutata».r.g. n. 10337/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato memoria.

Non svolgono difese in questo giudizio impugnatorio [OSCURATO:SOCIETA]. e Banca d’Italia.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo prospetta «inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza».

Sostiene l’impugnante la tardività della pronuncia di incompetenza per valore, siccome resa dopo la prima udienza di trattazione ex art.183 cod. proc. civ., limite fissato dall’art. 38 cod. proc. civ..

1.1. Il motivo è infondato.

Pur prescindendo dall’epoca di dispiegamento dell’eccezione di incompetenza ad opera di [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale romano ha, dapprima,disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione della competenza) e , quindi , rilevato la questione di competenza subito dopo il momento in cui era finalmente integro il contraddittorio, immediatamente dopo rinviando per precisazione delle conclusionie decidendo, all’esito dell’interlocuzione delle parti, con la sentenzadeclinatoria in questa sede gravata.

Né, nel vigente ordito codicistico, può ritenersiimposto al giudice, oltre al rilievoimmediato dell’incompetenza ratione valoris, la decisione sulla questione in prima udienza: sicché la tesi della consumazione della relativa potestà del giudicante va disattesa.r.g. n. 10337/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il secondo motivo lamenta «illegittimità della pronuncia sulla competenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.».

Si deduce, in sintesi, che con l’atto introduttivo del giudizio di merito [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accertamento di un proprio credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. superiore ad euro 5.100, per l’effetto risultando superato il limite della competenza per valore del Giudice di pace.

Erroneamentela sentenza impugnata ha ritenuto che detta domanda non fosse qualificabile quale riconvenzionale e che pertanto non valesse a contenere la controversia nell’àmbito della competenza per valore attribuita alTribunale.

2.1. Il motivo è fondato.

La domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguarda un credito il cui valore è dedotto quale superiore a euro cinquemila e cento; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale.

Ed invero, come già puntualizzato da questa Corte, il criterio di cui all’art. 17 cod. proc. civ.attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna – invece – un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (in tal senso, Cass.27/11/2024, n. 30581).r.g. n. 10337/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla.

A tanto consegue ladevoluzione della competenza, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, al Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

3. Le spese di lite possono essere compensate, in quanto il primo motivo dell’istanza di regolamento è infondato e il secondo motivo si basa sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito.

Sono pertanto integrate le ragioni legittimanti, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma secondo, codice di rito civile.

D’altra parte, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non ha in questa sede svolto attività difensiva ed è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del contraddittorio quale terza pignorata.

P. Q. M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 17206/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimate - Avverso la sentenza n. 12 401 /20 2 4 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 22 luglio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PARTEr.g. n. 10337/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella procedura espropriativa presso terzi intrapresa innanzi il Tribunale di Roma (iscritta al R.G. Es. n. 16735/2011 di quell’Ufficio) per la soddisfazione di un credito di importo pari ad euro 1.409,40 da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:SOCIETA]. (debitrice esecutata) e nei confronti, quali terzi pignorati, di Banca d’Italia e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., l’esecutata dispiegò opposizione all’esecuzione. A suffragio di essa, eccepì in compensazione un proprio maggior credito (nella misura di euro 1.805) e dedusse un impedimento all’adempimento consistente nella ricezione di un atto di pignoramento esattoriale con ordine di pagamento diretto delle somme dovute a [OSCURATO:PERSONA] fino a concorrenza di un importo di oltre due milioni di euro. 2. All’esito della fase sommaria, il giudice dell’esecuzione sospese la procedura e fissò termine per la riassunzione della causa di merito. 3. Nell’ottemperare a ciò, lacreditrice opposta, oltre a richiedere il rigetto dell’avversa opposizione, propose domanda finalizzata a far «dichiarareche la medesima è creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. di una somma superiore a quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari almeno ad euro 5.100,00». L’istituto bancario opponente, nel costituirsi, sollevò preliminare eccezione di incompetenza per valore in favore del Giudice di pace. 4. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale capitolino ha declinato la propria competenza ratione valoris in favore del Giudice di pace. A tal fine, ha: (i) individuato il valore della causa di opposizione in base al credito per cui si procedeva; (ii) sottolineato che l’eccezione di compensazione formulata dall’esecutata opponente non estendeva il valore della controversia, mirando unicamente a paralizzare la pretesa esecutiva; (iii) ritenuta irrilevante la domanda spiegata da [OSCURATO:PERSONA] nella citazione introduttiva del giudizio di merito, sul rilievo che tale richiesta costituiva «più propriamente, una difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazioneformulata dalla banca esecutata».r.g. n. 10337/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato memoria. Non svolgono difese in questo giudizio impugnatorio [OSCURATO:SOCIETA]. e Banca d’Italia. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo prospetta «inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza». Sostiene l’impugnante la tardività della pronuncia di incompetenza per valore, siccome resa dopo la prima udienza di trattazione ex art.183 cod. proc. civ., limite fissato dall’art. 38 cod. proc. civ.. 1.1. Il motivo è infondato. Pur prescindendo dall’epoca di dispiegamento dell’eccezione di incompetenza ad opera di [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale romano ha, dapprima,disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione della competenza) e , quindi , rilevato la questione di competenza subito dopo il momento in cui era finalmente integro il contraddittorio, immediatamente dopo rinviando per precisazione delle conclusionie decidendo, all’esito dell’interlocuzione delle parti, con la sentenzadeclinatoria in questa sede gravata. Né, nel vigente ordito codicistico, può ritenersiimposto al giudice, oltre al rilievoimmediato dell’incompetenza ratione valoris, la decisione sulla questione in prima udienza: sicché la tesi della consumazione della relativa potestà del giudicante va disattesa.r.g. n. 10337/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il secondo motivo lamenta «illegittimità della pronuncia sulla competenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.». Si deduce, in sintesi, che con l’atto introduttivo del giudizio di merito [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accertamento di un proprio credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. superiore ad euro 5.100, per l’effetto risultando superato il limite della competenza per valore del Giudice di pace. Erroneamentela sentenza impugnata ha ritenuto che detta domanda non fosse qualificabile quale riconvenzionale e che pertanto non valesse a contenere la controversia nell’àmbito della competenza per valore attribuita alTribunale. 2.1. Il motivo è fondato. La domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguarda un credito il cui valore è dedotto quale superiore a euro cinquemila e cento; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale. Ed invero, come già puntualizzato da questa Corte, il criterio di cui all’art. 17 cod. proc. civ.attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna – invece – un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (in tal senso, Cass.27/11/2024, n. 30581).r.g. n. 10337/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla. A tanto consegue ladevoluzione della competenza, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, al Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. 3. Le spese di lite possono essere compensate, in quanto il primo motivo dell’istanza di regolamento è infondato e il secondo motivo si basa sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito. Sono pertanto integrate le ragioni legittimanti, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma secondo, codice di rito civile. D’altra parte, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non ha in questa sede svolto attività difensiva ed è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del contraddittorio quale terza pignorata. P. Q. M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Dich
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